CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4451 depositata il 20 febbraio 2024
Lavoro – Gestione Inps dei coltivatori diretti – Pagamento di contributi – Avviso di ricevimento dell’atto – Efficacia probatoria di cui all’art.2700 c.c. – Modifica del regolamento delle spese di lite – Accoglimento parziale
Rilevato che
La Corte d’appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da P.M. avverso una cartella esattoriale emessa dall’Inps e avente ad oggetto il pagamento di contributi dovuti alla gestione Inps dei coltivatori diretti.
Riteneva la Corte d’appello che il credito non fosse prescritto in quanto l’Inps aveva inviato atti interruttivi all’indirizzo di P. a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno sottoscritta. Né rilevava il disconoscimento delle sottoscrizioni sugli avvisi di ricevimento: sia perché operava la presunzione di conoscenza degli atti recettizi pervenuti all’indirizzo del destinatario, sia perché non era stata proposta querela di falso dell’avviso di ricevimento.
Nel merito rilevava la Corte d’appello che, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, P. aveva svolto il ruolo di datore di lavoro quale titolare dell’impresa agricola e non in forza di deleghe conferitegli dai genitori.
Avverso la sentenza ricorre P.M. per tre motivi.
L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., resiste con controricorso.
All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso, P.M. deduce violazione degli artt. 32 e 39 d.m. 9.4.2001 e omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte considerato che la raccomandata interruttiva della prescrizione non era pervenuta all’indirizzo del ricorrente, ma in un luogo ad egli estraneo. Inoltre, la ricevuta di ritorno recava una firma illeggibile e l’agente postale non aveva indicato quale rapporto avesse il sottoscrittore dell’atto con il ricorrente.
Con il secondo motivo di ricorso, P.M. deduce violazione e falsa applicazione delle norme in materia di obblighi previdenziali, nonché omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte d’appello considerato che il ricorrente agiva in nome e per conto dei genitori.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt.91 e 112 c.p.c. per avere la Corte condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite di primo grado, compensate dal tribunale, nonostante l’appello fosse stato proposto da lui solo, senza appello incidentale dell’Inps.
Il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., nella parte in cui deduce l’omessa considerazione, da parte della Corte, di vari documenti da cui risultava che il ricorrente non risiedeva all’indirizzo ove fu spedita e ricevuta la raccomandata interruttiva della prescrizione. Esso, infatti, non specifica il come e il quando, nel giudizio di merito, la questione dell’effettiva residenza del ricorrente sia stata sottoposta al contraddittorio delle parti (Cass. S.U. 8053/14), né che si trattasse di un fatto non pacifico e riconosciuto dall’Inps ma controverso tra le parti (v. Cass.26274/18 sulla necessità che, riguardo all’art.360, co.1, n.5 c.p.c. si tratti di un fatto controverso).
Il motivo è poi infondato laddove sostiene la violazione 32 e 39 d.m. 9.4.2001 poiché l’agente postale non avrebbe indicato quale relazione aveva il sottoscrittore dell’avviso di ricevimento con il ricorrente, considerando altresì che l’avviso recava una sottoscrizione illeggibile.
Questa Corte, con orientamento costante cui va data continuità, ha sempre affermato, riguardo alle comunicazioni avvenute ai sensi degli artt.32 e 39 d.l. 9 aprile 2001, che l’ufficiale postale non ha altro compito se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell’avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l’avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art.2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale) (Cass.11708/11, Cass.1686/23).
Rettamente, quindi, la Corte d’appello ha ritenuto valida ed efficace la comunicazione, sebbene recante firma illeggibile sull’avviso di ricevimento, poiché l’accertamento della relazione tra il ricevente e il destinatario rientra nel preliminare accertamento dell’ufficiale postale, e la mancanza di tale relazione può essere fatta valere solo con querela di falso, non proposta.
Il secondo motivo è inammissibile.
Esso censura un accertamento di fatto compiuto dalla Corte sulla titolarità dell’impresa agricola in capo al ricorrente, e sulla inattendibilità probatoria delle deleghe provenienti dai genitori. Il motivo non allega alcun fatto omesso e decisivo ai sensi dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., limitandosi, in modo inammissibile, a sostenere una diversa lettura del materiale istruttorio su cui si è basata la pronuncia impugnata (v. Cass.7394/10).
Il terzo motivo è fondato.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, ove l’appello venga rigettato, il giudice d’appello non può, in assenza di impugnazione specifica del relativo capo, modificare il regolamento delle spese espresso la pronuncia di primo grado (Cass.11423/16, Cass.9064/18).
La sentenza va dunque cassata senza rinvio limitatamente al capo in cui ha statuito sulla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, non potendo procedere sul punto in assenza di appello incidentale.
Le spese del presente giudizio vengono compensate atteso l’esito finale dei vari motivi di ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo di ricorso e, respinti i restanti, cassa la sentenza impugnata relativamente alla statuizione sulle spese di lite del giudizio di primo grado.
Compensa le spese del presente giudizio di cassazione.
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