CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 marzo 2020, n. 6565
Tributi – Imposta di registro – Agevolazioni a favore della piccola proprietà contadina – Decadenza – Avviso di liquidazione – notifica brevi manu a persona non qualificata – Nullità
Rilevato che
F.F. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emila Romagna aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, a seguito di rinvio da Cass. n. 5745/2007 per integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario, avverso la sentenza n. 110/12/2000 della Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara, con cui era stato accolto il ricorso avverso avviso di mora per recupero di imposta di registro a causa della perdita dei benefici fiscali di cui al d.lgs. n. 114/1948 e succ. proroghe, essendo state accolte le doglianze del contribuente circa la mancata notifica degli atti presupposti (avviso di liquidazione e cartella esattoriale);
il Ministero delle Finanze ed il Concessionario della Riscossione sono rimasti intimati;
il ricorrente ha depositato memoria difensiva
Considerato che
1. va preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero delle Finanze, vale a dire, di un soggetto che non ha partecipato ai precedenti gradi di giudizio, e nei cui “rapporti giuridici”, “poteri” e “competenze” in materia sono succedute ex lege (art. 57 co.1 d.lgs. 300/99, con decorrenza dal 1 gennaio 2001 ex art.1 D.M. 28 dicembre 2000) le agenzie fiscali, enti dotati di autonoma e distinta soggettività impositiva, nonché di legittimazione sostanziale e processuale (Cass. 1550/15; 22992/10 ed altre);
2.1. con il primo mezzo si censura la sentenza denunciando, in rubrica, «violazione del disposto dell’art. 139 c.p.c., … per omessa o comunque irrituale notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta, … per omessa o comunque irrituale notifica della cartella esattoriale, atti mai notificati …, sia per violazione del disposto dell’art. 19, comma 3°, ultima parte, D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, che stabilisce il principio che la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, pretesamente adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo», lamentando il contribuente che la CTR avesse omesso di rilevare che l’avviso di liquidazione era stato notificato dal Messo
Notificatore a soggetto diverso dal destinatario senza indicare, nella relata, la qualifica del consegnatario, e che parimenti l’estratto di ruolo, contenuto nella cartella esattoriale, non era «pervenuto a F.F. ancorché allo stesso apparentemente indirizzato»;
2.2. con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in rubrica, «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 139 c.p.c. e in relazione all’art. 19 D.Lgs. 546/1992, terzo comma, ultima parte», lamentando il ricorrente che la CTR abbia omesso di rilevare che entrambi gli atti presupposti erano stati notificati a soggetto con riguardo al quale non era stato specificato «il rapporto con F.F.»;
2.3. le censure, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connesse, vanno accolte;
2.4. il contribuente sostiene che entrambe le notifiche (dell’avviso di liquidazione e della cartella esattoriale) fossero nulle in quanto notificate non personalmente al medesimo e senza l’indicazione della specifica qualifica del consegnatario nella relata di notifica;
2.5. allegata al ricorso per cassazione vi è la notificazione dell’avviso di liquidazione (effettuata ai sensi dell’art. 139 c.p.c. presso la residenza del F., ma a mani di tale M.B., senza alcuna indicazione circa il rapporto di quest’ultima con il destinatario della notificazione), e quella della cartella, che risulta eseguita il 7 febbraio 92 presso il domicilio del contribuente, a mezzo di plico raccomandato, di cui manca tuttavia la prova, mediante avviso di ricevimento, della ricezione da parte del destinatario;
2.6. va quindi preliminarmente rilevato, in diritto, che in tema di notificazione, l’ufficiale giudiziario deve indicare, nella relazione prevista dall’art. 148 c.p.c., la persona alla quale ha consegnato copia dell’atto, identificandola con le sue generalità, nonché il rapporto della stessa con il destinatario della notificazione, con la conseguenza che, qualora, manchi l’indicazione delle generalità del consegnatario, la notifica è nulla ai sensi dell’art. 160 c.p.c. per incertezza assoluta su detta persona, a meno che la persona del consegnatario sia sicuramente identificabile attraverso la menzione del suo rapporto con il destinatario (cfr. Cass. nn. 322/2007, 12806/2006; conf. Cass. n. 10030/2014), circostanze che non ricorrono dunque nel caso in esame;
2.7. parimenti irregolare, e quindi nulla, deve ritenersi la notifica della cartella, eseguita mediante servizio postale universale, non avendo la CTR verificato l’effettiva produzione, da parte del Concessionario, dell’avviso di ricevimento della spedizione dell’atto mediante raccomandata A.R.;
2.8. ritiene quindi il Collegio che la sentenza impugnata sia viziata dai denunciati vizi giacché, in presenza della puntuale e specifica contestazione del contribuente circa la notifica dell’atto impositivo e della cartella esattoriale a persone a lui estranee, ha ritenuto valide entrambe le notifiche in contrasto con i principi dianzi illustrati e mostrando di prescindere totalmente dalle allegate circostanze fattuali;
3. resta assorbito il terzo motivo relativo alla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di decadenza dall’agevolazione tributaria di cui all’art. 9 L. n. 114/1948 e art. 7 L. n. 604/1954, questione che dovrà essere oggetto di esame da parte della CTR in sede di rinvio;
4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, accolto il primo ed il secondo motivo ed assorbito il terzo, va cassata l’impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame, anche delle questioni rimaste assorbite, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero delle Finanze; accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso nei confronti di Equitalia Centro S.p.A., assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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