CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 5542 depositata il 1° marzo 2024
Tributi – Avvisi di accertamento – IMU – TARI – Notifica – Termini di decadenza – Data di consegna degli atti impositivi all’agente postale – Accoglimento
Rilevato che
1. La S. Spa, società concessionaria per la riscossione del Comune di Castellamare di Stabia, ha proposto, sulla base di un unico motivo, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 232/15/2022 pronunziata in data 11/10/2021, depositata in data 3/01/2022 e non notificata, in forza della quale era stata confermata la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente G.A. avverso due avvisi di accertamento IMU e TARI 2014 in ragione della maturata decadenza in quanto gli atti in questione erano stati recapitati al contribuente nel gennaio 2020;
2. G.A. ed il Comune di Castellamare di Stabia sono rimasti intimati;
Considerato che
1. parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 369, primo comma n. 3, cod. proc. civ. violazione dell’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006 nonché dell’art. 60 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 149 cod. proc. civ. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto che decadenza dal potere impositivo sia impedita solo dalla ricezione della notifica dell’accertamento, non essendo invece sufficiente che nel termine legale l’avviso sia stato spedito, non applicandosi in materia la scissione temporale dell’efficacia tra notificante e destinatario della notifica;
2. la censura è fondata;
2.1. premesso che la stessa C.T.R. ha preso atto che gli avvisi in questione erano stati entrambi spediti entro il 31.12.2019, va evidenziato questa Corte, a sezioni unite, con la sentenza n. 40543 del 17/12/2021, chiamata a comporre un contrasto giurisprudenziale ipotizzato nell’ordinanza interlocutoria n. 15545 del 21 luglio 2020, ha affermato il seguente principio di diritto: “in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d’imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell’atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente“. Nella richiamata pronuncia si è precisato che “il legislatore è intervenuto, anche in ambito tributario, introducendo, con l’art.37, comma 27, lett. f) del d.l.4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006 n.248, il sesto comma all’art.60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 il quale dispone che: “Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto”. Con la previsione di tale comma ha trovato legittimazione normativa il diritto vivente (v. Cass.n.1647/2004 e numerose altre), già formatosi all’indomani delle sentenze della Corte Costituzionale n.477 del 2002 e n. 28 del 2004, che individuava nel principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione una regola di carattere generale, applicabile, in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata, anche agli atti impositivi, siccome atti di natura amministrativa, non processuale ne’ specificamente funzionale al processo, ma ai quali (Sez.U.n.19854/2004 cit.) risultano, tuttavia, estensibili principi e regole proprie del diritto processuale, proprio per l’espresso richiamo alle norme sulle notificazioni del processo civile contenuto nel primo comma dell’art.60 del d.P.R. n.600 del 1973 (La notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli art.137 e seguenti del codice di procedura civile…) (…). Di contro, come chiarito dalla Cass. Sez. Un. 24822 del 2015, il “pati”, di minore intensità, posto a carico del contribuente e consistente in una situazione di attesa che non pregiudica la sua sfera giuridica, troverà soluzione con la conclusione positiva del procedimento notificatorio, fermo restando che se la notifica non si perfeziona, gli effetti anticipatori e provvisori della richiesta di notifica verranno meno e la decadenza si sarà verificata;
2.2. nella specie, la C.T.R., non facendo corretta applicazione dei suddetti principi di diritto, ha ritenuto l’ ente impositore decaduto dal potere impositivo, sebbene non fosse decorso il termine quinquennale di decadenza di cui all’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006, avuto riguardo alla data di consegna (entro 31.12.2019) di entrambi gli atti impositivi all’agente postale, non rilevando, in applicazione del principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica, la data (gennaio 2020) di ricezione degli atti de quibus da parte del contribuente;
2.3. in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito va rigettato il ricorso originario del contribuente;
3. il maturare del citato orientamento giurisprudenziale in corso di causa giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario; spese compensate.