Corte di Cassazione, ordinanza n. 16125 depositata il 7 giugno 2023 – Ove vi sia la dichiarazione di domicilio “fisico” in caso di casella piena del soggetto destinatario, è insufficiente per il notificante depositare la relativa comunicazione del gestore della casella, dovendosi quest’ultimo attivare, per effettuare la notifica, a tentare di eseguire l’adempimento al domicilio fisico del destinatario, precedentemente eletto