Corte di Cassazione, ordinanza n. 18410 depositata il 28 giugno 2023
violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per l’omesso esame di uno specifico motivo di appello – litisconsorzio necessario – effetto della sentenza nei confronti degli altri condebitori
RILEVATO CHE
1. la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza 7318/06/2016 depositata in data 23/11/2016 e non notificata, rigettava l’appello proposto da L.C. avverso la sentenza di primo grado in forza della quale era stato rigettato il ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo e relativa cartella di pagamento riguardate l’imposta di registro anno 2009;
1.1 come è dato evincere dalla sentenza impugnata i giudici di merito ritenevano che era priva di pregio l’eccezione di nullità della notifica per violazione del disposto di cui all’ 26 d.P.R. n. 602/1973 e che il preavviso di fermo de quo era stato emesso sulla base di un titolo definitivo, non essendo stati impugnati gli atti prodromici;
1.2. la Commissione Tributaria Regionale precisava che l’ufficio aveva comprovato l’esistenza di un giudicato, a sé favorevole, reso nei confronti dei venditori del cespite signori Boccacci e Castrucci e che risultava che sia il contribuente (quale acquirente dell’immobile) che i venditori, quali coobbligati, avevano ricevuto l’avviso di rettifica successivamente oggetto di iscrizione a ruolo, avviso non opposto, con conseguente definitività dello stesso;
2. L.C. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;
3. Equitalia Sud p.A. ed Agenzia delle Entrate sono rimasti intimati, quest’ ultima ha depositato memoria al solo fine della partecipazione alla pubblica udienza;
CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo di ricorso si deduce, ex 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 1306 cod. civ. in relazione all’ art. 2909 civ. nonché violazione della normativa in tema di imposta di registro in relazione alla eccepita decadenza;
1.1 ad avviso di parte ricorrente la Commissione Tributaria Regionale, nel rigettare le eccezioni formulate dal contribuente, aveva trascurato di considerare che era stata contestata l’omessa notifica degli atti prodromici al preavviso di fermo in violazione degli artt. 52 d.lvo. 131/1986 e 25 d.P.R. 602/1973, con conseguente maturazione della decadenza ex art. 76 TUIR nonché della eccepita prescrizione, a nulla rilevando il giudicato formatosi a carico dei condebitori;
2. con il secondo motivo si deduce, ex 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione dell’art.112 cod. proc. civ.;
2.1 ad avviso di parte ricorrente risultava palese la nullità lamentata stante la omessa pronunzia in relazione alla formulata eccezione di decadenza;
3. con il terzo motivo si deduce, ex 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo;
3.1 viene dedotto che, nonostante la specifica contestazione, i giudici di appello aveva affrontato unicamente la questione della prescrizione e non la tematica della decadenza legata a presupposti di fatto del tutto differenti;
4. con il quarto motivo di ricorso si deduce, ex 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli art. 26 d.P.R. 602/1973;
4.1 si assume che nel caso in esame poiché l’intimazione di pagamento era stata notificata in data 23 gennaio 2013 doveva trovare applicazione, ratione temporis, l’art. 26, comma 1, d.P.R. 602/1973 sicchè il concessionario della riscossione non era abilitato ad effettuare la notifica a mezzo posta operata nella fattispecie in esame;
5. le censure formulate con i primi tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connesse, sono fondate;
5.1 nella specie, al di là della classificazione nominale dei motivi (richiamandosi, anche, la violazione dell’art. 360, comma 1, 3 e 5, cod. proc. civ.), il ricorrente lamenta, in via prioritaria, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per l’omesso esame di uno specifico motivo di appello, che è propriamente riconducibile all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.;
5.2 in effetti la sentenza impugnata ha sostanzialmente omesso di pronunciarsi sul motivo di appello (il n. 2, secondo la sintesi riepilogativa del ricorrente), con il quale si censurava la nullità del preavviso di fermo per omessa notifica degli atti prodromici e, conseguente, l’inosservanza del termine di decadenza nonché di quello prescrizionale;
5.3 la Commissione Tributaria Regionale si è limitata, invero, a rilevare che era intervenuta la notifica dell’ avviso di rettifica (senza precisare in quale esatta data e con quali modalità lo stesso sarebbe stato notificato a parte contribuente che ne aveva contestato la ricezione) osservando che non era maturato alcun termine di prescrizione e che l’ ufficio aveva «‘attiziamente’ comprovato l’ esistenza di giudicato al medesimo favorevole reso nei confronti dei venditori del cespite nelle persone di Roberto Boccacci e Noemi Castrucci a cui afferisce l’ imposta di registro non corrisposta (sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 1250/04/2015)»;
5.4 orbene, è noto che l’obbligazione solidale, pur avendo per oggetto una medesima prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, bensì a rapporti giuridici distinti, anche se tra loro connessi (cfr. Cass. n. 1032 del 07/04/1971; Cass. n. 303 del 09/01/2019), tanto che, sul piano processuale, può essere azionata separatamente dal creditore, senza che sussista un litisconsorzio necessario tra i vari condebitori (cfr. n. 22672 del 27/09/2017; Cass. n. 23422 del 17/11/2016; Cass. n. 20476 del 25/07/2008; Cass. n. 4296 del 09/05/1987);
5.5 normalmente, la sentenza emessa tra il creditore ed uno dei condebitori non ha effetto nei confronti degli altri condebitori (art. 1306, primo comma, cod. civ.), sempre che questi ultimi non abbiano partecipato al giudizio (Cass. n. 23422 del 2016, cit.);
5.6 tuttavia, in deroga alla previsione del primo comma, l’art. 1306, secondo comma, cod. civ. consente al condebitore estraneo alla sentenza emessa ‘tra il creditore ed altro condebitore, di avvalersene secundum eventum litis ove la stessa sia passata in giudicato (Cass. n. 12766 del 19/06/2015; Cass. n. 9577 del 19/04/2013; Cass. n. 8816 del 01/06/2012), non sia fondata su ragioni personali del debitore (per un’ipotesi di integrazione delle ragioni personali si veda, ad es., Cass. n. 25890 del 23/12/2015) e sia stata sollevata tempestivamente la relativa eccezione (Cass. n. 21170 del 19/10/2016; Cass. n. 25401 del 17/12/2015);
5.7 posto che il giudicato relativo ai condebitori solidali non poteva essere opposto al L.C., implicando per lo stesso effetti sfavorevoli, rimane il vulnus della sentenza impugnata che ha omesso di esaminare compiutamente l’eccezione relativa alla mancata tempestiva notifica degli atti prodromici ed alla conseguente maturazione dei termini di decadenza e prescrizione;
6. il quarto motivo è infondato;
6.1 va, infatti, richiamato il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui «in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione» (cfr. ex plurimis, Cass. 13 giugno 2016, n. 12083 e 18 novembre 2016, n. 23511), principio che, per identità di ratio, ben può essere applicato e ribadito anche con riferimento alla notifica direttamente da parte dell’agente della riscossione per il tramite del servizio postale del preavviso di fermo amministrativo (vedi Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8086 del 03/04/2018, Rv. 647723 – 01 nonchè Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 29710 del 19/11/2018, Rv. 651838 – 01);
7. la sentenza va, dunque, cassata in accoglimento dei primi tre motivi, rigettato il quarto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso; rigetta il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 ottobre 2021, n. 30036 - In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 novembre 2021, n. 32942 - La notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto da parte del concessionario di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18449 depositata dell' 8 giugno 2022 - In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del P.R. n.602 del 1973, mediante invio diretto…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 novembre 2019, n. 28690 - In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 09 giugno 2020, n. 10954 - La notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 novembre 2018, n. 29710 - In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il giudice penale per i reati di cui al d.lgs. n.
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 44170 depositata il 3…
- E’ legittimo il licenziamento per mancata es
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30427 depositata il 2 novembre 2…
- Processo tributario: ricorso in cassazione e rispe
Ai sensi dell’art. 366 c.p.c. , come modificato dalla riforma Cartabia (le…
- In tema di IMU la qualità di pertinenza fonda sul
In tema di IMU la qualità di pertinenza fonda sul criterio fattuale e cioè sulla…
- Il giudice può disporre il dissequestro delle somm
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 40415 depositata il 4…