Corte di Cassazione ordinanza n. 18449 depositata dell’ 8 giugno 2022

notifica – iscrizione ipotecaria

Premesso che:

1. C.D. impugnava davanti alla CTP di Roma l’iscrizione ipotecaria notificatagli dall’Agenzia delle Entrate Riscossione a cui erano sottese cartelle per crediti Irpef degli anni 2001-2003 e per contributi Inps, asserendo, da un lato, che il giudice del lavoro aveva dichiarato nulla la comunicazione preventiva dell’iscrizione ipotecaria, dall’altro lato, che le cartelle per crediti tributari non erano state notificate ritualmente e comunque oltre i termini di legge con conseguente prescrizione dei crediti medesimi

2. l’impugnazione veniva rigettata e la CTR del Lazio, con la sentenza in epigrafe, confermava la decisione di primo grado ribadendo che il giudice del lavoro “aveva annullato l’avviso di iscrizione ipotecaria per le sole poste aventi natura previdenziale”, che tutte le cartelle relative a crediti Irpef erano state ritualmente notificate dall’ufficio direttamente a mezzo di servizio postale e consegnate al portiere addetto alla recezione degli atti, che per tale modalità di notifica non era previsto l’invio di ulteriore raccomandata informativa, che le cartelle non erano state impugnate e che vi erano stati ulteriori atti interruttivi del termine di prescrizione cosicché “l’eccezione di prescrizione del credito erariale era priva di fondamento”;

3. il contribuente ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe;

4. l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato memoria di costituzione tardiva;

considerato che:

1. il primo motivo di ricorso è rubricato “violazione di legge ex 360 comma 3 c.p.c. per erronea interpretazione delle norme poste a fondamento del nostro ordinamento giuridico con riguardo alle modalità di notifica degli atti alla iscrizione e formazione del ruolo nonché alla prescrizione”.

Il secondo motivo di ricorso è rubricato “violazione di legge ex art. 360 comma 5, per omesso esame circa un fatto decisivo al decidere che era stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento alla omissione del giudice di appello circa la prescrizione del diritto”.

I motivi sono esposti congiuntamente.

Viene asserito che il giudice del lavoro aveva riconosciuto “l’illegittimità della preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria e l’illegittimità delle cartelle esattoriali poste a fondamento del titolo”.

Viene dedotto, con riferimento a ciascuna cartella, che la relativa notifica era stata fatta a persona qualificatasi come portiere e non era valida perché non era stata seguita dalla comunicazione informativa imposta dall’art.139 c.p.c.

Viene altresì dedotto che, dato che le cartelle dovevano ritenersi come mai notificate, i crediti in esse portati avrebbero dovuto essere dichiarati estinti per essere decorso un tempo di oltre dieci anni tra il loro insorgere e la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria.

Viene infine dedotto che le cartelle, quand’anche notificate, sarebbero state notificate oltre il termine previsto dall’art.25 del d.P.R. 600/73 e che l’iscrizione a ruolo sarebbe avvenuta tardivamente oltre il termine di cui all’art. 17 del d.P.R. 602/1973 “vigente all’epoca dei fatti”;

2. in riferimento ai motivi così formulati si osserva.

2.1 L’asserto per cui che il giudice del lavoro aveva riconosciuto “l’illegittimità della preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria e l’illegittimità delle cartelle esattoriali poste a fondamento del titolo” non è una censura riconducibilEad uno dei cinque tassativi motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, comma 1 c.p.c. ma è un asserto indimostrato che contrasta con quanto affermato dalla CTR (il giudice del lavoro “aveva annullato l’avviso di iscrizione ipotecaria per le sole poste aventi natura previdenziale”).

2.2 La censura di violazione dell’art.139 c.p.c. per non aver la CTR dichiarato le cartelle non notificate malgrado il mancato invio della raccomandata informativa, è infondata: la notifica delle cartelle era avvenuta da parte dell’agente della riscossione mediante invio diretto per posta; come questa Corte ha avuto modo di precisare “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del P.R. n.602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell’art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982” ( Cass. (Sez. 6- 5,ordinanza n. 10037 del 10/04/2019).

2.3 La censura per cui, dato che le cartelle dovevano ritenersi come mai notificate, i crediti in esse portati avrebbero dovuto essere dichiarati estinti per essere decorso un tempo di oltre dieci anni tra il loro insorgere e la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria, cade con l’assunto che a tale censura è Detta censura peraltro non tiene neppure conto della affermazione della CTR per cui “l’eccezione di prescrizione del credito erariale era priva di fondamento” essendovi stati, dopo la notifica delle cartelle, “numerosi ulteriori atti interruttivi”

2.4 Le doglianze per cui le cartelle, quand’anche notificate, sarebbero state notificate oltre il termine previsto dall’art.25 del d.P.R. 600/73 e per cui l’iscrizione a ruolo sarebbe avvenuta oltre il termine di cui all’art. 17 del d.P.R. 602/1973 “vigente all’epoca dei fatti”, sono inammissibili perché ( da ritenersi nuove) non avendo il contribuente indicato quando nel giudizio di primo grado e poi nel giudizio di appello avrebbe fatto valere l’avvenuto superamento dei termini decadenziali -non prescrizionali- individuati dalle due disposizioni di legge;

3. il ricorso va rigettato;

4. non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva;

PQM

la Corte rigetta il ricorso;

ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto.