CIVILE – CASSAZIONE

Corte di Cassazione, sezione prima, ordinanza n. 12525 depositata il 4 maggio 2026 – Se le parti nelle procedure di conciliazione di cui all’art. 412-quater, c.p.c., non pattuiscono alcun compenso per gli arbitri, e il lodo, di conseguenza, non statuisce sulle spese di lite ricomprendevi come voce i primi, il criterio guida non è quello della esclusività, per il quale ciascuna parte paga per sé il proprio arbitro, ergendo a sistema una regola valida solo all’interno del procedimento (art. 412-quater, comma undicesimo, c.p.c.), ma che il compenso degli arbitri, anche di parte, in ragione del mandato collettivo da cui origina, vede con la determinazione del “quantum” a cura del giudice, anche l’affermazione della solidarietà passiva dei committenti, ciascuno dei quali risponde per l’intero ex art. 814, primo comma, c.p.c.

Se le parti nelle procedure di conciliazione di cui all’art. 412-quater, c.p.c., non pattuiscono alcun compenso per gli arbitri, e il lodo, di conseguenza, non statuisce sulle spese di lite ricomprendevi come voce i primi, il criterio guida non è quello della esclusività, per il quale ciascuna parte paga per sé il proprio arbitro, ergendo a sistema una regola valida solo all’interno del procedimento (art. 412-quater, comma undicesimo, c.p.c.), ma che il compenso degli arbitri, anche di parte, in ragione del mandato collettivo da cui origina, vede con la determinazione del “quantum” a cura del giudice, anche l’affermazione della solidarietà passiva dei committenti, ciascuno dei quali risponde per l’intero ex art. 814, primo comma, c.p.c.

Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza n. 24172 depositata il 29 agosto 2025 – qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale

qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale

Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza n. 25084 depositata il 12 settembre 2025 – Il perfezionamento della notifica si determina nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. Il sintagma «rende disponibile» utilizzato dal legislatore non soltanto è, di per sé, neutro. Il documento informatico notificato telematicamente dall’ufficiale giudiziario deve, dunque, essere reso disponibile al destinatario nella sua casella di PEC e ciò non accade nel caso di mancata consegna, sia per causa imputabile al destinatario, sia per ragioni oggettive ad esso estranee

Il perfezionamento della notifica si determina nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. Il sintagma «rende disponibile» utilizzato dal legislatore non soltanto è, di per sé, neutro. Il documento informatico notificato telematicamente dall’ufficiale giudiziario deve, dunque, essere reso disponibile al destinatario nella sua casella di PEC e ciò non accade nel caso di mancata consegna, sia per causa imputabile al destinatario, sia per ragioni oggettive ad esso estranee

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 24004 depositata il 27 agosto 2025 – Il sindaco non risponde in modo automatico per ogni fatto dannoso che si sia determinato pendente societate, per una sorta di posizione generale di garanzia. Egli risponde ove sia possibile dire che, se si fosse attivato utilmente (come suo dovere) in base ai poteri di vigilanza che l’ordinamento gli conferisce e alla diligenza che l’ordinamento pretende, il danno sarebbe stato evitato.

Il sindaco non risponde in modo automatico per ogni fatto dannoso che si sia determinato pendente societate, per una sorta di posizione generale di garanzia. Egli risponde ove sia possibile dire che, se si fosse attivato utilmente (come suo dovere) in base ai poteri di vigilanza che l'ordinamento gli conferisce e alla diligenza che l'ordinamento pretende, il danno sarebbe stato evitato.

Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza n. 17360 depositata il 27 giugno 2025 – Il prestatore di servizi informatici che assuma il ruolo di hosting provider non attivo va, di regola, esente dalla responsabilità per la pubblicazione delle eventuali informazioni illecite che provengano dai terzi per tutti gli eventuali commenti diffamatori inviati dai terzi, ma, una volta che egli acquisisca la consapevolezza della manifesta illiceità degli stessi (in qualunque modo, è tenuto ad attivarsi per rimuoverli tempestivamente, per continuare a godere dell’esenzione dalla indicata responsabilità

Il prestatore di servizi informatici che assuma il ruolo di hosting provider non attivo va, di regola, esente dalla responsabilità per la pubblicazione delle eventuali informazioni illecite che provengano dai terzi per tutti gli eventuali commenti diffamatori inviati dai terzi, ma, una volta che egli acquisisca la consapevolezza della manifesta illiceità degli stessi (in qualunque modo, è tenuto ad attivarsi per rimuoverli tempestivamente, per continuare a godere dell’esenzione dalla indicata responsabilità

Corte di Cassazione, sezioni Unite civile, sentenza n. 19750 depositata il 16 luglio 2025 – L’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l’estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare

L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza n. 7489 depositata il 20 marzo 2025 – Se la sentenza di condanna del condominio, in via generale, ha efficacia e costituisce titolo esecutivo nei confronti dei condomini, sia con riguardo alla esistenza che all’ammontare del credito, per ciò stesso non resta preclusa in modo assoluto al singolo condomino il diritto di opporre, in sede di esecuzione, la propria estraneità al debito accertato nei confronti dell’ente condominiale

Se la sentenza di condanna del condominio, in via generale, ha efficacia e costituisce titolo esecutivo nei confronti dei condomini, sia con riguardo alla esistenza che all’ammontare del credito, per ciò stesso non resta preclusa in modo assoluto al singolo condomino il diritto di opporre, in sede di esecuzione, la propria estraneità al debito accertato nei confronti dell’ente condominiale

Corte di Cassazione, sezione seconda, ordinanza n. 9534 depositata l’ 11 aprile 2025 – L’incapacità naturale del disponente che, ai sensi dell’art. 591 c.c., determina l’invalidità del testamento non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, richiedendo che, a causa dell’infermità, il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacita di autodeterminarsi, cosi da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell’abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione

L'incapacità naturale del disponente che, ai sensi dell'art. 591 c.c., determina l'invalidità del testamento non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, richiedendo che, a causa dell'infermità, il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacita di autodeterminarsi, cosi da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione

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