La Corte di Cassazione, sezione II, con la sentenza n. 7280 depositata il 19 marzo 2024, intervenendo in tema di notifica, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “… in tema di notifica degli atti processuali, l’atto notificato oltre il termine previsto dalla legge in forza di una seconda notificazione, può considerarsi idoneo ad evitare la decadenza soltanto nel caso in cui la prima notificazione non sia andata a buon fine per cause non imputabili al notificante, fermo il suo onere di riattivare il procedimento di notificazione entro un termine ragionevole ( Cass. n. 115 del 2022; Cass. n. 23876 del 2022; Cass. n. 17336 del 2019; Cass. n. 16943 del 2018; Cass. n. 4842 del 2012; Cass. Sez. un. n. 3818 del 2009; Cass. Sez. un. n. 17352 del 2009 ). La condizione per la ripresa del procedimento notificatorio quale attività volta a superare il termine di decadenza fissato dalla legge è pertanto che la prima notificazione non abbia avuto successo per un impedimento di forza maggiore o a causa di un fatto non imputabile ad errore o negligenza del notificante. …”
Pertanto, riaffermano i giudici di legittimità, che “… il pubblico ufficiale incaricato della notifica di un atto abbia il dovere, ai sensi dell’art. 148 cod. proc. civ., nell’eseguire la notificazione, di fare ricerche al fine di superare eventuali incertezze o errori nelle indicazioni dell’indirizzo o del destinatario, ma soltanto nella misura in cui esse siano in concreto superabili con indagini da svolgere nel luogo della notifica. Per contro non è sostenibile un dovere del pubblico ufficiale di ricercare il corretto indirizzo anche sulla base di fonti esterne, quale è l’albo professionale da cui risulti lo studio del procuratore destinatario della notifica. Trattasi invero di un dovere, questo, che incombe professionalmente sul solo notificante e la cui mancata osservanza non può essere addebitata al pubblico ufficiale. Questi infatti è tenuto a svolgere indagini concrete in loco, al fine di appurare la corrispondenza tra l’indirizzo indicato nella relata e la presenza della residenza o del domicilio della persona cui la notifica è diretta ovvero la sua concreta irreperibilità, ma non anche di svolgere ricerche in ordine al suo effettivo indirizzo ( Cass. n. 32444 del 2021 ). Gli stessi precedenti di questa Corte richiamati nel controricorso ( Cass. n. 2174 del 2017 e Cass. n. 8638 del 2017 ) confermano tale conclusione, atteso che nei casi trattati l’insuccesso della notificazione non era stato imputato al notificante in ragione del rilievo che esso dipendeva da errori materiali e incompletezze del nome del destinatario ovvero dalle mancate ricerche in loco che di per sé non impedivano la notifica in quanto facilmente emendabili dall’ufficiale giudiziario. Per contro, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che è onere del notificante accertare anche il trasferimento dello studio del procuratore della controparte, negando che in tal caso l’errore compiuto nel notificare l’atto al precedente recapito possa costituire un errore scusabile ( Cass. n. 17336 del 2019; Cass. n. 23760 del 2020; Cass. n. 28712 del 2017 ) …”
In altri termini per il Supremo consesso il dovere di verificare il corretto indirizzo del destinatario incombe professionalmente soltanto sul notificante e non anche sul pubblico ufficiale, mentre su quest’ultimo è onerato a svolgere indagini concrete in loco, al fine di appurare la corrispondenza tra l’indirizzo indicato nella relata e la presenza della residenza o del domicilio della persona cui la notifica è diretta ovvero la sua concreta irreperibilità, ma non anche di svolgere ricerche in ordine al suo effettivo indirizzo.