RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19245 depositata l’ 11 giugno 2026 – Sul credito IVA maturato in capo alla società successivamente estinta per effetto della cancellazione dal registro delle imprese si crea in capo ai soci un regime di contitolarità o di comunione indivisa, che si ripercuote anche sul piano processuale, legittimando il singolo socio a impugnare il diniego del rimborso del credito IVA per intero, senza che possa essere eccepita dall’amministrazione finanziaria (o rilevata ex officio dal giudice) la sua (eventuale) partecipazione (solo) parziale al capitale sociale

Sul credito IVA maturato in capo alla società successivamente estinta per effetto della cancellazione dal registro delle imprese si crea in capo ai soci un regime di contitolarità o di comunione indivisa, che si ripercuote anche sul piano processuale, legittimando il singolo socio a impugnare il diniego del rimborso del credito IVA per intero, senza che possa essere eccepita dall'amministrazione finanziaria (o rilevata ex officio dal giudice) la sua (eventuale) partecipazione (solo) parziale al capitale sociale

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19149 depositata l’ 11 giugno 2026 – In materia tributaria, in mancanza di un’esplicita previsione, il termine normativamente stabilito per il compimento di un atto ha efficacia meramente ordinatoria ed esortativa o acceleratoria, cioè costituisce un invito a non indugiare, e l’atto può essere compiuto dall’interessato o dalla stessa Amministrazione fino a quando ciò non venga altrimenti precluso

In materia tributaria, in mancanza di un'esplicita previsione, il termine normativamente stabilito per il compimento di un atto ha efficacia meramente ordinatoria ed esortativa o acceleratoria, cioè costituisce un invito a non indugiare, e l'atto può essere compiuto dall'interessato o dalla stessa Amministrazione fino a quando ciò non venga altrimenti precluso

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 17817 depositata il 4 giugno 2026 – Il diritto alla riscossione dei tributi erariali, tra i quali rientra l’IVA, in mancanza di un’espressa disposizione derogatoria, si prescrive nel termine ordinario decennale, non essendo tali crediti riconducibili alle prestazioni periodiche di cui all’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., giacché la relativa obbligazione, pur correlata a periodi d’imposta, ha carattere autonomo e unitario e postula, per ciascuna annualità, una nuova verifica dei presupposti impositivi

Il diritto alla riscossione dei tributi erariali, tra i quali rientra l'IVA, in mancanza di un'espressa disposizione derogatoria, si prescrive nel termine ordinario decennale, non essendo tali crediti riconducibili alle prestazioni periodiche di cui all'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., giacché la relativa obbligazione, pur correlata a periodi d'imposta, ha carattere autonomo e unitario e postula, per ciascuna annualità, una nuova verifica dei presupposti impositivi

Il regime della notificazione interruttiva della prescrizione tra riparto dell’onere probatorio e ricezione presso il domicilio: l’esegesi nomofilattica

Il presente contributo analizza il complesso rapporto tra il procedimento di notificazione e l'effetto interruttivo della prescrizione estintiva, focalizzandosi sulle più recenti evoluzioni giurisprudenziali del 2026. Attraverso lo scrutinio sistematico delle ordinanze della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 1303/2026 e n. 5312/2026, lo studio indaga la distribuzione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 5312 depositata il 9 marzo 2026 – In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell’indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio; ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l’onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione

In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell’indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio; ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l’onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 1303 depositata il 21 gennaio 2026 – Ove la notificazione sia avvenuta presso il domicilio del destinatario, è onere della parte che assume di non aver ricevuto l’atto notificato provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo

Ove la notificazione sia avvenuta presso il domicilio del destinatario, è onere della parte che assume di non aver ricevuto l’atto notificato provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 4283 depositata il 23 febbraio 2010 – La prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c., n. 4, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno od in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo, di guisa che soltanto con il protrarsi dell’adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l’interesse del creditore per il tramite della ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre

La prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c., n. 4, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno od in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo, di guisa che soltanto con il protrarsi dell’adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l’interesse del creditore per il tramite della ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre

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