RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 8687 depositata il 2 aprile 2025 – Il cessionario non è legittimato a richiedere al fisco il rimborso dell’IVA di rivalsa che assume indebitamente assolta, salvo che la stessa si rifletta sulla liquidazione finale dell’imposta, determinando un’eccedenza rimborsabile

Il cessionario non è legittimato a richiedere al fisco il rimborso dell'IVA di rivalsa che assume indebitamente assolta, salvo che la stessa si rifletta sulla liquidazione finale dell'imposta, determinando un'eccedenza rimborsabile

Indicazioni operative per l’attività ispettiva – Premi richiesti a seguito di accertamento ispettivo – Termine di prescrizione – INAIL – Circolare n. 26 del 7 aprile 2025

INAIL - Circolare n. 26 del 7 aprile 2025 Indicazioni operative per l’attività ispettiva - Premi richiesti a seguito di accertamento ispettivo - Termine di prescrizione Quadro normativo - Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 : “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 7408 depositata il 20 marzo 2025 – In caso di notifica di cartella esattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l’obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997

In caso di notifica di cartella esattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria, sezione 1, sentenza n. 352 depositata il 6 novembre 2024 – In base all’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, l’istanza di rimborso può essere presentata non solo nell’ipotesi di errore materiale, ma in ogni caso di versamento indebito per l’inesistenza totale o parziale dell’obbligo di pagamento, anche se conseguente ad un comportamento volontario del contribuente

In base all’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, l’istanza di rimborso può essere presentata non solo nell’ipotesi di errore materiale, ma in ogni caso di versamento indebito per l’inesistenza totale o parziale dell’obbligo di pagamento, anche se conseguente ad un comportamento volontario del contribuente

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 2685 depositata il 4 febbraio 2025 – La domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento produce l’effetto dell’interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale, i quali effetti possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato in bonis, con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della medesima procedura

La domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento produce l'effetto dell'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale, i quali effetti possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato in bonis, con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della medesima procedura

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione n. 17, sentenza n. 5526 depositata il 9 settembre 2024 – L’obbligo ex art. 8, comma 4, L. n. 212/2000, di rimborsare al contribuente gli oneri sostenuti per le fideiussioni ha portata generale e prescinde sia dalla ragione per la quale la garanzia è stata prestata (sospensione, rateizzazione del pagamento del tributo o rimborso del credito d’imposta) sia dalla fonte della pretesa fatta valere (attività di accertamento o, come nel caso di specie, istanza di rimborso del contribuente)

L’obbligo ex art. 8, comma 4, L. n. 212/2000, di rimborsare al contribuente gli oneri sostenuti per le fideiussioni ha portata generale e prescinde sia dalla ragione per la quale la garanzia è stata prestata (sospensione, rateizzazione del pagamento del tributo o rimborso del credito d’imposta) sia dalla fonte della pretesa fatta valere (attività di accertamento o, come nel caso di specie, istanza di rimborso del contribuente)

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30837 depositata il 2 dicembre 2024 – In tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale, ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l’amministrazione finanziaria nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale

In tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale, ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l'amministrazione finanziaria nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30829 depositata il 2 dicembre 2024 – In tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui all’art. 1, 665 comma, L. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, a seguito dell’intervento della commissione Ue con la decisione del 14 agosto 2015, C (2015) 5549, non è applicabile ai soggetti che esplicano attività di “impresa comunitaria”, rispetto alla quale rileva esclusivamente lo svolgimento di attività economica volta a fornire beni o servizi, essendo invece irrilevante l’elemento soggettivo, sia sotto il profilo della qualifica dell’attività (di impresa o professionale, di lavoro autonomo e di esercente attività c.d. protette), sia sotto il profilo della struttura propria del soggetto (persona fisica o ente collettivo, soggetto di diritto privato o pubblico), rilevando esclusivamente lo svolgimento di una attività economica volta a fornire beni o servizi

In tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d'imposta di cui all'art. 1, 665 comma, L. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, a seguito dell'intervento della commissione Ue con la decisione del 14 agosto 2015, C (2015) 5549, non è applicabile ai soggetti che esplicano attività di "impresa comunitaria", rispetto alla quale rileva esclusivamente lo svolgimento di attività economica volta a fornire beni o servizi, essendo invece irrilevante l'elemento soggettivo, sia sotto il profilo della qualifica dell'attività (di impresa o professionale, di lavoro autonomo e di esercente attività c.d. protette), sia sotto il profilo della struttura propria del soggetto (persona fisica o ente collettivo, soggetto di diritto privato o pubblico), rilevando esclusivamente lo svolgimento di una attività economica volta a fornire beni o servizi

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