RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 872 depositata il 9 gennaio 2024 – La prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie e delle sanzioni tributarie rivestono natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale rispettivamente dall’art. 2948, n. 4, c.c. e dall’art. 20, comma 3, del d. lgs. n. 472 del 1997

La prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie e delle sanzioni tributarie rivestono natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale rispettivamente dall'art. 2948, n. 4, c.c. e dall'art. 20, comma 3, del d. lgs. n. 472 del 1997

Prescrizione quinquennale per interessi e sanzioni tributarie in quanto rivestono natura autonoma rispetto al debito principale

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 872 depositata il 9 gennaio 2024, intervenendo in tema di prescrizione degli interessi e sanzioni riguardanti le obbligazioni tributarie, ha ribadito i principi di diritto secondo cui "... quanto alle somme per interessi chieste in pagamento con la notifica della cartella, come (tra le più recenti in [...]

Rimborso dell’eccedenza di versamento effettuato a titolo d’acconto dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 – Risposta n. 28 del 2 febbraio 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 28 del 2 febbraio 2024 Rimborso dell'eccedenza di versamento effettuato a titolo d'acconto dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito [ALFA], nel prosieguo istante, tenuto conto anche della documentazione [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36478 depositata il 29 dicembre 2023 – In materia tributaria, la decadenza dell’amministrazione finanziaria dall’esercizio di un potere nei confronti del contribuente, in quanto stabilita in favore e nell’interesse esclusivo del contribuente, in materia di diritti da questo disponibili, non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma deve essere dedotta dal contribuente in sede giudiziale, mentre la decadenza del contribuente dall’esercizio di un potere nei confronti dell’amministrazione finanziaria, in quanto stabilita in favore di quest’ultima ed attinente a situazioni da questa non disponibili – perché disciplinata da un regime legale non derogabile, rinunciabile o modificabile dalle parti -, è rilevabile anche d’ufficio

In materia tributaria, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dall'esercizio di un potere nei confronti del contribuente, in quanto stabilita in favore e nell'interesse esclusivo del contribuente, in materia di diritti da questo disponibili, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere dedotta dal contribuente in sede giudiziale, mentre la decadenza del contribuente dall'esercizio di un potere nei confronti dell'amministrazione finanziaria, in quanto stabilita in favore di quest'ultima ed attinente a situazioni da questa non disponibili - perché disciplinata da un regime legale non derogabile, rinunciabile o modificabile dalle parti -, è rilevabile anche d'ufficio

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 33616 depositata il 1° dicembre 2023 – Anche in materia di IRAP, in relazione alle imprese bancarie, la svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio di esercizio determina immediatamente la decurtazione del valore fiscale dei ricavi, poiché ad essa è stata riconosciuta rilevanza dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 71, comma 3, (poi divenuto art. 106, comma 3, del medesimo D.P.R.) per rendere la disciplina fiscale più adeguata alle esigenze del mercato bancario ed assicurare pieno riconoscimento alle svalutazioni imputate al conto economico, e la relativa deduzione è soltanto rinviata, per noni, agli esercizi successivi, secondo il criterio di cui all’art. 106, comma 3, citato, per evitare il superamento del limite massimo di deducibilità in ciascun esercizio

Anche in materia di IRAP, in relazione alle imprese bancarie, la svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio di esercizio determina immediatamente la decurtazione del valore fiscale dei ricavi, poiché ad essa è stata riconosciuta rilevanza dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 71, comma 3, (poi divenuto art. 106, comma 3, del medesimo D.P.R.) per rendere la disciplina fiscale più adeguata alle esigenze del mercato bancario ed assicurare pieno riconoscimento alle svalutazioni imputate al conto economico, e la relativa deduzione è soltanto rinviata, per noni, agli esercizi successivi, secondo il criterio di cui all'art. 106, comma 3, citato, per evitare il superamento del limite massimo di deducibilità in ciascun esercizio

Crediti inesistenti e crediti non spettanti e termine di accertamento alla luce della sentenza della Cassazione a SS. UU.

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 34419 depositata l' 11 dicembre 2023. intervenendo in tema di crediti inesistenti, ha statuito il principio di diritto secondo cui "... in tema di compensazione di crediti o eccedenze d’imposta da parte del contribuente, all’azione di accertamento dell’erario si applica il più lungo termine di [...]

Prescrizione quinquennale delle sanzioni tributarie ed interessi, la prescrizione è decennale esclusivamente i crediti per sanzioni per la violazione di norme tributarie “derivanti da sentenza passata in giudicato”

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 31260 depositata il 9 novembre 2023, intervenendo in tema di prescrizione delle sanzioni tributarie ed interessi, ha ribadito il principio di diritto secondo cui "... in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 32399 depositata il 22 novembre 2023 – Sui rimborsi delle trattenute IRPEF, a seguito di sisma, spetta al giudice di merito valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la Commissione, consentono di ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, trattandosi di aiuti individuali o conformi ai dettami dell’art. 107, p. 2, lett. b), del TFUE

Sui rimborsi delle trattenute IRPEF, a seguito di sisma, spetta al giudice di merito valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la Commissione, consentono di ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, trattandosi di aiuti individuali o conformi ai dettami dell'art. 107, p. 2, lett. b), del TFUE

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