RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21782 depositata il 29 luglio 2025 – La ripetizione di somme indebitamente pagate con cadenza periodica non ha, a sua volta, carattere periodico, atteso che l’accipiens è tenuto a restituirle in unica soluzione e non a rate, con la conseguenza che il diritto al rimborso di tali importi non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., ma all’ordinario termine decennale, decorrente dalle date dei singoli pagamenti

La ripetizione di somme indebitamente pagate con cadenza periodica non ha, a sua volta, carattere periodico, atteso che l'accipiens è tenuto a restituirle in unica soluzione e non a rate, con la conseguenza che il diritto al rimborso di tali importi non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ma all'ordinario termine decennale, decorrente dalle date dei singoli pagamenti

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19410 depositata il 14 luglio 2025 – Per differire il termine di prescrizione (risarcimento diritto del dovere), non giova invocare un posterius del tutto ipotetico, legato all’eventuale opzione per l’assegno vitalizio, in luogo della speciale elargizione: non è l’esercizio di tale facoltà, demandata all’insindacabile e imprevedibile scelta dell’interessato, a poter individuare in maniera oggettiva il momento a partire dal quale il diritto può esser fatto valere (art. 2935 cod. civ.)

Per differire il termine di prescrizione (risarcimento diritto del dovere), non giova invocare un posterius del tutto ipotetico, legato all’eventuale opzione per l’assegno vitalizio, in luogo della speciale elargizione: non è l’esercizio di tale facoltà, demandata all’insindacabile e imprevedibile scelta dell’interessato, a poter individuare in maniera oggettiva il momento a partire dal quale il diritto può esser fatto valere (art. 2935 cod. civ.)

Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 17, sentenza n. 1 depositata il 2 gennaio 2025 – Il diritto alla riscossione delle sanzioni e degli interessi si prescrive in cinque anni rispettivamente ai sensi dell’art. 20, co. 3, del D. Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 e dell’art. 2948 c.c. Con riferimento alle sanzioni, in particolare, il regime prescrizionale di cui alla normativa speciale è generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio e costituisce principio generale dell’ordinamento tributario che non può, pertanto, essere limitato alle sanzioni non contestuali all’atto impositivo

Il diritto alla riscossione delle sanzioni e degli interessi si prescrive in cinque anni rispettivamente ai sensi dell’art. 20, co. 3, del D. Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 e dell’art. 2948 c.c. Con riferimento alle sanzioni, in particolare, il regime prescrizionale di cui alla normativa speciale è generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio e costituisce principio generale dell’ordinamento tributario che non può, pertanto, essere limitato alle sanzioni non contestuali all’atto impositivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18436 depositata il 7 luglio 2025 – La decadenza dell’indennità di maternità è annuale ex art. 47, co.6 d.P.R. n.639/70, con decorrenza del relativo termine dal pagamento parziale della prestazione, senza alcuna rilevanza dei termini del procedimento amministrativo di cui all’art. 47, co.1 e 2, d.P.R. n.639

La decadenza dell’indennità di maternità è annuale ex art. 47, co.6 d.P.R. n.639/70, con decorrenza del relativo termine dal pagamento parziale della prestazione, senza alcuna rilevanza dei termini del procedimento amministrativo di cui all’art. 47, co.1 e 2, d.P.R. n.639

La dichiarazione ultratardiva, in quanto inesistente, non fa sorgere il diritto al rimborso risultante dalla stessa, salvo che nella stessa dichiarazione non sia stata formulata una esplicita richiesta in tal senso

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 18715 depositata il 9 luglio 2025, intervenendo in tema dichiarazione fiscale omessa e rimborso del credito tributario, ha riaffermato il principio secondo cui "la dichiarazione ultratardiva, in quanto inesistente, non fa sorgere il diritto al rimborso risultante dalla stessa, salvo che nella stessa dichiarazione non sia [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 18715 depositata il 9 luglio 2025 – In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa intesa alla loro correzione deve essere presentata, ex art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante

In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa intesa alla loro correzione deve essere presentata, ex art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 17749 depositata il 1° luglio 2025 – La mancanza di documentazione in allegato alla domanda di rimborso e, quindi, in sostanza, la carenza di prova per determinare l’an ed il quantum del rimborso stesso, non sono considerati dal legislatore direttamente motivo di rigetto o di inammissibilità dell’istanza, dando vita piuttosto ad un confronto con l’Ufficio ed alla possibilità di integrazione dei documenti rilevanti

La mancanza di documentazione in allegato alla domanda di rimborso e, quindi, in sostanza, la carenza di prova per determinare l'an ed il quantum del rimborso stesso, non sono considerati dal legislatore direttamente motivo di rigetto o di inammissibilità dell'istanza, dando vita piuttosto ad un confronto con l'Ufficio ed alla possibilità di integrazione dei documenti rilevanti

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