RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 13637 depositata il 21 maggio 2025 – Risulta inoltre dalla giurisprudenza della Corte che, se è pur vero che gli Stati membri dispongono di una certa libertà di manovra nello stabilire le modalità di cui all’articolo 183 della direttiva IVA, dette modalità non devono ledere il principio della neutralità fiscale, gravando il soggetto passivo, in tutto o in parte, dell’onere di tale imposta

Risulta inoltre dalla giurisprudenza della Corte che, se è pur vero che gli Stati membri dispongono di una certa libertà di manovra nello stabilire le modalità di cui all'articolo 183 della direttiva IVA, dette modalità non devono ledere il principio della neutralità fiscale, gravando il soggetto passivo, in tutto o in parte, dell'onere di tale imposta

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 12016 depositata il 7 maggio 2025 – Il termine di otto anni si applica quando il credito utilizzato è inesistente ed occorre che l’inesistenza non sia riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 54-bis D.P.R. n. 633 del 1972; pertanto, ove sussista il primo requisito ma l’inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l’attività di accertamento

Il termine di otto anni si applica quando il credito utilizzato è inesistente ed occorre che l'inesistenza non sia riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis D.P.R. n. 633 del 1972; pertanto, ove sussista il primo requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l'attività di accertamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 10436 depositata il 22 aprile 2025 – Ai fini dell’art. 2. L. n. 201/2011, il contribuente ha diritto al rimborso, nei limiti stabiliti da tale norma, non solo in caso di effettivo versamento di somme a titolo di IRAP, ma altresì ove egli abbia invece a suo tempo estinto il relativo debito mediante compensazione, non facendo l’art. 99 TUIR, alcun riferimento al presupposto del “versamento” sibbene a quello del “pagamento

Ai fini dell'art. 2. L. n. 201/2011, il contribuente ha diritto al rimborso, nei limiti stabiliti da tale norma, non solo in caso di effettivo versamento di somme a titolo di IRAP, ma altresì ove egli abbia invece a suo tempo estinto il relativo debito mediante compensazione, non facendo l'art. 99 TUIR, alcun riferimento al presupposto del "versamento" sibbene a quello del "pagamento

In tema di restituzione delle somme non dovute versate dal sostituto d’imposta, l’impossibilità per il contribuente di recuperare per intero le imposte indebitamente trattenute mediante il meccanismo compensativo, ovvero il mancato esercizio di tale facoltà, non preclude il ricorso all’ordinaria procedura di rimborso dei versamenti diretti

In tema di restituzione delle somme non dovute versate dal sostituto d'imposta, l'impossibilità per il contribuente di recuperare per intero le imposte indebitamente trattenute mediante il meccanismo compensativo, ovvero il mancato esercizio di tale facoltà, non preclude il ricorso all'ordinaria procedura di rimborso dei versamenti diretti

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 11339 depositata il 7 maggio 2025 – In tema di restituzione delle somme non dovute versate dal sostituto d’imposta, l’impossibilità per il contribuente di recuperare per intero le imposte indebitamente trattenute mediante il meccanismo compensativo della deduzione dell’onere dalla complessiva base imponibile, nei limiti della capienza, previsto dall’art. 10, comma 1, lett. d-bis), del TUIR (vigente ratione temporis), ovvero il mancato esercizio di tale facoltà, non preclude il ricorso all’ordinaria procedura di rimborso dei versamenti diretti ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1972, mediante presentazione della relativa domanda nel termine decadenziale, trattandosi di azione avente portata generale in materia tributaria, non preclusa, salvo contraria disposizione di legge, da ulteriori modalità di recupero del pagamento indebito, la cui utilizzazione è prevista a più limitati fini ed è rimessa alla libera scelta del contribuente

In tema di restituzione delle somme non dovute versate dal sostituto d'imposta, l'impossibilità per il contribuente di recuperare per intero le imposte indebitamente trattenute mediante il meccanismo compensativo della deduzione dell'onere dalla complessiva base imponibile, nei limiti della capienza, previsto dall'art. 10, comma 1, lett. d-bis), del TUIR (vigente ratione temporis), ovvero il mancato esercizio di tale facoltà, non preclude il ricorso all'ordinaria procedura di rimborso dei versamenti diretti ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1972, mediante presentazione della relativa domanda nel termine decadenziale, trattandosi di azione avente portata generale in materia tributaria, non preclusa, salvo contraria disposizione di legge, da ulteriori modalità di recupero del pagamento indebito, la cui utilizzazione è prevista a più limitati fini ed è rimessa alla libera scelta del contribuente

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 9696 depositata il 14 aprile 2025 – In tema di rimborso delle imposte sul reddito, gli interessi di cui all’art. 44 del D.P.R. n. 602 del 1973 – che non presuppongono la mora dell’Amministrazione e mirano a reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente per non aver goduto della somma di denaro già versata al fisco oggetto di restituzione – maturano, indipendentemente dalla buona o mala fede dell'”accipiens”, al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data del versamento (non già della domanda) e fino a quella dell’ordinativo di pagamento

In tema di rimborso delle imposte sul reddito, gli interessi di cui all'art. 44 del D.P.R. n. 602 del 1973 - che non presuppongono la mora dell'Amministrazione e mirano a reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente per non aver goduto della somma di denaro già versata al fisco oggetto di restituzione - maturano, indipendentemente dalla buona o mala fede dell'"accipiens", al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data del versamento (non già della domanda) e fino a quella dell'ordinativo di pagamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 9016 depositata il 5 aprile 2025 – Il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall’autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, l’INPS deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell’art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall’esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l’accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell’INPS alcuna attività istruttoria

Il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall’autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, l’INPS deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell’art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall’esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l’accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell’INPS alcuna attività istruttoria

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 9023 depositata il 5 aprile 2025 – E’ il principio di legalità di cui all’art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all’art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97, ad imporre all’interprete di ritenere che il termine previsto all’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza

E' il principio di legalità di cui all’art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all’art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97, ad imporre all’interprete di ritenere che il termine previsto all’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza

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