La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31260 depositata il 9 novembre 2023, intervenendo in tema di prescrizione delle sanzioni tributarie ed interessi, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “… in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall’art.20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass. 8 marzo 2022, n.7486; Cass. 6 dicembre 2022, n. 35769; Cass., 22 luglio 2011, n. 16099), con decorrenza dall’iscrizione a ruolo del credito, ossia dall’emissione dell’atto di irrogazione della (allora) soprattassa (Cass., 7 novembre 2011, n. 20600). Il termine decennale riguarda invece esclusivamente i crediti per sanzioni per la violazione di norme tributarie “derivanti da sentenza passata in giudicato” applicandosi allora l’art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati” (cfr. Cass., Sez. U., 10 dicembre 2009, n. 25790; conf., tra altre, Cass. 11 marzo 2011, n. 5837). La disciplina prescrizionale di diritto speciale prevista dall’art. 20 d. lgs. n. 472/1997, è esaustiva stante il carattere speciale dell’illecito tributario (Cass., 24 gennaio 2023, n. 2095; Cass. 2 ottobre 2000, n. 12989). La suddetta disciplina speciale della prescrizione in materia di sanzioni tributarie è conforme al sistema e alle norme di contabilità pubblica e il carattere di specialità rispetto alle norme di diritto comune trova «fondamento nei vincoli di competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l’amministrazione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione)» (Cass., Sez. U., 10 dicembre 2009, n. 25790; conf. Cass., Sez. V, 9 agosto 2016, n. 16730). La generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa. Il regime prescrizionale, in quanto generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio, non può essere limitato alle sole sanzioni non contestuali all’atto impositivo e costituisce principio generale dell’ordinamento tributario (Cass. 24 gennaio 2023, n. 2095 cit.); …”
La Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia, sezione n. 8, sentenza n. 3319 depositata il 13 novembre 2023 in applicazione del suddetto principio (prescrizioni quinquennale delle sanzioni tributarie non oggetto di sentenza)
Le sanzioni e gli interessi che accompagnano il tributo non pagato, presente in una intimazione di pagamento emessa dall’agente della riscossione, si annullano per prescrizione quinquennale. Questa è la conclusione della corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, n.3319 del 13/11/2023, sez. n. 8 di Milano che, riformando la sentenza di primo grado dei giudici di primo grado del capoluogo lombardo, ritiene che non si applica per questi accessori la prescrizione ordinaria decennale. Per i giudici di merito “Secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l’obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall’art. 2948, n. 4, codice civile, che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell’obbligazione principale”