Corte di Cassazione, ordinanza n. 31260 depositata il 9 novembre 2023

IMU/ICI – per i tributi locali avente natura di obbligazione periodica o di durata – prescrizione e decadenza

Rilevato che:

1. in causa su intimazione di pagamento notificata l’11 novembre 2015, relativa a crediti per Ici e Tarsu e sanzioni, portati in 13 cartelle notificate a S.E., la CTR della Campania -dopo che la CTP di Napoli aveva accolto solo in riferimento ai crediti di cui alla cartella n.07120060016833842000 (della quale non era stata dimostrata l’avvenuta notifica) il ricorso originario con il quale il contribuente aveva eccepito che le cartelle non erano mai state notificate e che, in ogni caso, i crediti portati nelle dieci cartelle asseritamente notificate tra il 22 febbraio 2006 e il 5 giugno 2010 erano prescritti- ha, con la sentenza in epigrafe, in primo luogo, richiamato l’art.1, comma 161, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, in secondo luogo, affermato che dovevano ritenersi prescritti i crediti “maturati fino al 10.11.2010, iniziando a decorrere dal 2011 il (anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato) il nuovo termine di quinquennale di prescrizione”, infine, disposto il rigetto dell’appello del contribuente;

2. per la cassazione della sentenza ricorrono il contribuente e, in via incidentale, l’Agenzia delle Entrate Riscossione;

3. il Comune di Pimonte, titolare dei crediti de quibus, è rimasto intimato;

4. il ricorrente ha depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale dell’Agenzia, nonché memoria;

considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso principale, il contribuente, in riferimento all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., lamenta nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione;

2. con il secondo motivo di ricorso principale, il contribuente, in riferimento all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., lamenta “violazione o falsa applicazione degli artt. 1, comma 161, l.296/2006, 2948 c.c., 2935 c.c., 20 d.lgs. 472/1997, per mancata applicazione alle cartelle esattoriali della normativa civilistica in materia di prescrizione”;

3. con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Agenzia, in riferimento all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., lamenta violazione dell’art. 2946 cod. civ. per avere la CTR ritenuto che il termine prescrizionale applicabile ai crediti in questione fosse quinquennale laddove invece avrebbe dovuto ritenere che, a seguito della notifica delle cartelle, il termine prescrizionale diventa quello decennale di cui all’articolo indicato;

4. all’esame dei motivi devono essere premessi i seguenti dati incontroversi: l’intimazione di pagamento impugnata si riferisce ai crediti per ICI, TARSU e relative sanzioni, portati in tredici cartelle; la questione è ora limitata alla avvenuta o non avvenuta maturazione della prescrizione dei crediti portati in nove delle dieci cartelle elencate alle pagine 3 e 4 del ricorso per cassazione (essendo ormai accertato che la cartella n.07120060016833842000, indicata con il n. 2 del suddetto elenco, non è mai stata notificata ed avendo il contribuente centrato l’appello sulla prescrizione dei crediti delle ridette dieci cartelle, come si evince da pagina 5 del ricorso per cassazione, senza più nulla eccepire riguardo alle altre tre, della quali, nel ricorso per cassazione manca ogni indicazione); queste nove cartelle sono state notificate tra il 22 febbraio 2006 e il 5 giugno 2010; l’intimazione è stata notificata l’11 novembre 2015;

5. i due motivi di ricorso principale possono essere esaminati assieme e sono fondati. Il ricorso incidentale è infondato.

5.1. L’incomprensibilità della decisione impugnata, denunciata dal contribuente con il primo motivo del ricorso principale, per avere la CTR, prima, dichiarato prescritti tutti i crediti per i quali era decorso un quinquennio calcolato a ritroso dalla data di notifica della intimazione e poi, con un inconferente richiamo all’art.1, comma 161, della l.296 del 2006 -la norma non riguarda la prescrizione dei crediti portati nelle cartelle ma individua il termine di decadenze entro cui gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, devono procedere a notificare al contribuente un avviso di accertamento in rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti-, rigettato l’appello del contribuente, porta alla cassazione della sentenza.

5.2. Le questioni sollevate con il secondo motivo del ricorso principale e con il motivo di ricorso incidentale, di puro diritto e quindi direttamente risolvibili in questa sede senza necessità di un rinvio della causa al giudice del merito -rinvio che comporterebbe una inutile perdita di tempo e quindi sarebbe in contrasto con i principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art.111, secondo comma, Cost.- vanno risolte in base alle in base alle seguenti regole già affermate da questa Corte:

“l’imposta comunale sugli immobili (ICI) soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., configurandosi alla stregua di un’obbligazione periodica o di durata e non rientrando nel novero delle prestazioni unitarie, per le quali rileva una pluralità di termini successivi per un adempimento che strutturalmente rimane eseguibile anche “uno actu”, con correlata applicabilità dell’ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.” (Cass. 3 luglio 2020, n.13683; Cass. 29/11/2017, n. 28576);

la TARSU è un tributo locale che si struttura come prestazione periodiche, “con connotati di autonomia nell’ambito di una “causa debendi” di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento di essa “in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi. Essa, quindi, va considerata come obbligazione periodica o di durata ed è sottoposta alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4 cod. civ. (Cass. 23 febbraio 2010, n.4283);

in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall’art.20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass. 8 marzo 2022, n.7486; Cass. 6 dicembre 2022, n. 35769; Cass., 22 luglio 2011, n. 16099), con decorrenza dall’iscrizione a ruolo del credito, ossia dall’emissione dell’atto di irrogazione della (allora) soprattassa (Cass., 7 novembre 2011, n. 20600). Il termine decennale riguarda invece esclusivamente i crediti per sanzioni per la violazione di norme tributarie “derivanti da sentenza passata in giudicato” applicandosi allora l’art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati” (cfr. Cass., Sez. U., 10 dicembre 2009, n. 25790; conf., tra altre, Cass. 11 marzo 2011, n. 5837). La disciplina prescrizionale di diritto speciale prevista dall’art. 20 d. lgs. n. 472/1997, è esaustiva stante il carattere speciale dell’illecito tributario (Cass., 24 gennaio 2023, n. 2095; Cass. 2 ottobre 2000, n. 12989). La suddetta disciplina speciale della prescrizione in materia di sanzioni tributarie è conforme al sistema e alle norme di contabilità pubblica e il carattere di specialità rispetto alle norme di diritto comune trova «fondamento nei vincoli di competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l’amministrazione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione)» (Cass., Sez. U., 10 dicembre 2009, n. 25790; conf. Cass., Sez. V, 9 agosto 2016, n. 16730). La generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa. Il regime prescrizionale, in quanto generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio, non può essere limitato alle sole sanzioni non contestuali all’atto impositivo e costituisce principio generale dell’ordinamento tributario (Cass. 24 gennaio 2023, n. 2095 cit.);

6. in relazione a quanto precede deve quindi concludersi che il ricorso principale va accolto, il ricorso incidentale deve essere rigettato, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario per quanto riferito ai crediti di cui alle dieci cartelle elencate alle pagine 3 e 4 del ricorso per cassazione;

7. le spese del merito sono compensate in ragione dell’evolversi della situazione processuale seguono la soccombenza;

8. le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza;

9. stante il disposto dell’art. 22 d.l. 20 marzo 2023, n.4 convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56, non sussistono i presupposti per l’assoggettamento della Agenzia delle Entrate Riscossione, ricorrente incidentale, al pagamento del doppio contributo unificato ex art. 13 co. 1 quater TU 115/02.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in riferimento al ricorso accolto e decide nel merito con accoglimento dell’originario ricorso nei limiti di cui in motivazione;

compensa le spese dei gradi di merito;

condanna l’Agenzia delle Entrate Riscossione e il Comune di Pimonte al pagamento in favore del contribuente, della somma di 3500,00 €, oltre a 200,00 € per spese vive, ed accessori.