Irap

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 5046 depositata il 26 febbraio 2025 – Se è vero che l’autonomia dei periodi d’imposta comporta l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori del periodo considerato, è altrettanto vero che una siffatta indifferenza trova ragionevole giustificazione solo in relazione a quei fatti che non abbiano caratteristica di durata e che comunque siano variabili da periodo a periodo; diversamente accade per gli elementi costitutivi della fattispecie a carattere (tendenzialmente) permanente, in quanto entrano a comporre la fattispecie medesima per una pluralità di periodi di imposta

Se è vero che l'autonomia dei periodi d'imposta comporta l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori del periodo considerato, è altrettanto vero che una siffatta indifferenza trova ragionevole giustificazione solo in relazione a quei fatti che non abbiano caratteristica di durata e che comunque siano variabili da periodo a periodo; diversamente accade per gli elementi costitutivi della fattispecie a carattere (tendenzialmente) permanente, in quanto entrano a comporre la fattispecie medesima per una pluralità di periodi di imposta

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia-Giulia, sezione n. 3, sentenza n. 292 depositata il 6 settembre 2024 – Il commercialista dunque, che sia anche amministratore, revisore e sindaco di società non è soggetto ad IRAP per il reddito netto di tali attività perché è soggetto ad imposizione fiscale unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata dell’opera individuale, purché risulti possibile lo scorporo delle diverse categorie di compensi percepiti. Tale principio vale anche per le associazioni tra professionisti e gli studi associati

Il commercialista dunque, che sia anche amministratore, revisore e sindaco di società non è soggetto ad IRAP per il reddito netto di tali attività perché è soggetto ad imposizione fiscale unicamente l'eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata dell'opera individuale, purché risulti possibile lo scorporo delle diverse categorie di compensi percepiti. Tale principio vale anche per le associazioni tra professionisti e gli studi associati

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 27261 depositata il 21 ottobre 2024 – L’esercizio di un’attività professionale nell’ambito di una organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio (o dipendente), non realizza il presupposto impositivo costituito dall’autonoma organizzazione ai fini dell’IRAP, in quanto, a tali fini, non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi; non sono, pertanto, soggetti ad IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata

L'esercizio di un'attività professionale nell'ambito di una organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio (o dipendente), non realizza il presupposto impositivo costituito dall'autonoma organizzazione ai fini dell'IRAP, in quanto, a tali fini, non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia "autonoma", cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi; non sono, pertanto, soggetti ad IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata

IRAP – Rideterminazione della base imponibile a seguito di sentenza – Rimborso – Applicabilità dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 – Risposta n. 186 del 26 settembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 186 del 26 settembre 2024 IRAP - Rideterminazione della base imponibile a seguito di sentenza - Rimborso - Applicabilità dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito [ALFA], nel prosieguo istante, fa [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 16290 depositata il 16 giugno 2024 – Ai fini dell’assoggettabilità all’IRAP non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi; non sono, pertanto, soggetti ad IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata

Ai fini dell’assoggettabilità all’IRAP non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi; non sono, pertanto, soggetti ad IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata

Affinché un lavoratore autonomo sia assoggettato ad IRAP, è necessario non solo che egli sia inserito in una autonoma organizzazione, ma che egli sia anche titolare di questa organizzazione, e ne sia dunque responsabile

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 16290 depositata il 16 giugno 2024, intervenendo in tema di IRAP, ha ribadito il principio secondo cui "... affinché un lavoratore autonomo sia assoggettato ad IRAP, è necessario non solo che egli sia inserito in una autonoma organizzazione, ma che egli sia anche titolare di questa [...]

– Ai fini IRAP, il carattere “occasionale” della prestazione svolta dagli incaricati alle vendite a domicilio (IVD) senza vincolo di subordinazione è dimostrata dal livello di reddito, che deve essere inferiore alla soglia fissata a 5.000€

Ai fini IRAP, il carattere “occasionale” della prestazione svolta dagli incaricati alle vendite a domicilio (IVD) senza vincolo di subordinazione è dimostrata dal livello di reddito, che deve essere inferiore alla soglia fissata a 5.000€

Società cooperative – Determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – Rilevanza ai fini IRAP dei ristorni – Risposta n. 1 del 4 aprile 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 1 del 4 aprile 2024 Società cooperative - Determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Rilevanza ai fini IRAP dei ristorni Con l'istanza specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito ALFA (di seguito, ''Istante'' o ''Associazione di categoria''), associazione di coordinamento delle maggiori [...]

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