Irap

Corte di Cassazione, ordinanza n. 23874 depositata il 4 agosto 2023 – L’esercizio dell’attività di promotore finanziario di cui all’art. 31, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata

L'esercizio dell'attività di promotore finanziario di cui all'art. 31, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 23487 depositata il 2 agosto 2023 – In tema di IRAP la locazione di uno studio, l’utilizzazione di software per il collegamento ad una banca dati, la formazione di un archivio, non costituiscono elementi idonei a configurare la sussistenza dei presupposti impositivi, poiché detti elementi, quali che siano il loro valore o le loro caratteristiche, rientrano nelle attrezzature usuali, o che dovrebbero essere usuali, per il suddetto professionista

In tema di IRAP la locazione di uno studio, l'utilizzazione di software per il collegamento ad una banca dati, la formazione di un archivio, non costituiscono elementi idonei a configurare la sussistenza dei presupposti impositivi, poiché detti elementi, quali che siano il loro valore o le loro caratteristiche, rientrano nelle attrezzature usuali, o che dovrebbero essere usuali, per il suddetto professionista

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 21338 depositata il 19 luglio 2023 – In tema di IRAP, anche alla stregua dell’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, l’esistenza di un’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l’assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni indicati dall’art. 49, comma 1, del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i casi di soggetti inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, non dev’essere intesa in senso soggettivo, come autoorganizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, ma in senso oggettivo, come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall’aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui. Essa è riscontrabile ogni qual volta il professionista si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, o impieghi nell’organizzazione beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l’esercizio dell’attività

In tema di IRAP, anche alla stregua dell'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, l'esistenza di un'autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni indicati dall'art. 49, comma 1, del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i casi di soggetti inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, non dev'essere intesa in senso soggettivo, come autoorganizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, ma in senso oggettivo, come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall'aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui. Essa è riscontrabile ogni qual volta il professionista si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, o impieghi nell'organizzazione beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attività

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 20859 depositata il 18 luglio 2023 – In tema di Irap, non ricorre il presupposto dell’autonoma organizzazione laddove il contribuente, nello svolgimento dell’attività di medico, si avvalga dell’ausilio di terzi al solo fine di acquisire indispensabili e strumentali dati diagnostici

In tema di Irap, non ricorre il presupposto dell'autonoma organizzazione laddove il contribuente, nello svolgimento dell'attività di medico, si avvalga dell'ausilio di terzi al solo fine di acquisire indispensabili e strumentali dati diagnostici

IVA – Rilevanza IVA delle somme corrisposte da enti pubblici per la realizzazione di interventi connessi all’organizzazione dell’evento a rilevanza nazionale – Risposta n. 376 del 10 luglio 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 376 del 10 luglio 2023 IVA - Rilevanza IVA delle somme corrisposte da enti pubblici per la realizzazione di interventi connessi all'organizzazione dell'evento a rilevanza nazionale xxxx Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito La Società ALFA (di seguito anche Società) è definita [...]

Scissione parziale – Ripartizione credito IRAP – Art. 173, comma 4, del TUIR – Risposta n. 368 del 4 luglio 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 368 del 4 luglio 2023 Scissione parziale - Ripartizione credito IRAP - Art. 173, comma 4, del TUIR Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito Alfa S.p.A. (nel seguito, l'''Istante'', la ''Società'' o anche ''Alfa'') è una società operante nel settore del ... [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 18165 depositata il 30 giugno 2023 – Il riesame dell’apprezzamento probatorio operato in sede di merito, dunque, è sottratto al giudizio di legittimità, a meno che esso non si presenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente (…) pertanto chi censura non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti

Il riesame dell'apprezzamento probatorio operato in sede di merito, dunque, è sottratto al giudizio di legittimità, a meno che esso non si presenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente (...) pertanto chi censura non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti

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