Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia-Giulia, sezione n. 1, sentenza n. 60 depositata il 21 marzo 2023
Il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ai fini dell’assoggettamento a IRAP si concretizza quando il contribuente, responsabile dell’organizzazione, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui in misura superiore alla “soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
premesso che con sentenza n. 249/2018 dd. 21.9 / 12.10.2018 la Commissione Tributaria Provinciale di Udine ha respinto, con aggravio delle spese processuali, il ricorso proposto da aaaaa avverso l’avviso di accertamento n. TI9010904307/2016 – anno di imposta 2011 – emesso a suo carico dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Udine, con specifico riferimento (tra gli altri) a: 1) omessa dichiarazione di plusvalenza da alienazione di cespite ammortizzabile (autovettura Mercedes classe A tg. DR770AR) ed omessa fatturazione di tale operazione, perfezionatasi in data 8.7.2011; 2) omessa presentazione della dichiarazione IRAP e recupero fiscale di Euro 6.257,00 in presenza di una attività professionale svolta in forma organizzata;
che i Giudicanti di prime cure hanno motivato tale decisione evidenziando in particolare: 1) l’obbligo per l’alienante di provvedere alla emissione della fattura rispetto: alla cessione di un bene mobile registrato, iscritto al P.R.A. ed avente natura di bene strumentale, al formale riscontro dell’operazione sui registri contabili ed alla rilevazione della plusvalenza (tale essendo quella determinata in base al confronto tra il costo storico del bene, al netto dell’ammortamento, ed il suo valore di cessione); 2) la sussistenza del presupposto di imposta IRAP ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 446/1996, ravvisandosi cioè la “autonoma organizzazione” nel fatto che il professionista, per lo svolgimento della sua attività, ha sostenuto costi inerenti l’impiego di lavoratori dipendenti oltre ad essersi avvalso della collaborazione di terzi, corrispondendo compensi per Euro 8.954,00 che rappresentano il 29% circa dei compensi percepiti nell’anno (pari a Euro 30.986,00) e possedendo inoltre beni strumentali che ammontano ad un valore di Euro 32.524,00;
che avverso la sentenza aaaaa ha presentato tempestivo appello onde ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento in oggetto in ragione dei seguenti motivi: a) violazione di legge in relazione all’art. 54, comma 1-bis, DPR n. 917/1986 ed all’art. 6 DPR n. 633/1972 rispetto alla presunta omessa dichiarazione di plusvalenza da alienazione di cespite ammortizzabile, atteso che per la vendita di quella autovettura egli – in assenza di qualsivoglia pagamento da parte dell’acquirente – ebbe ad emettere un mero avviso di parcella e che comunque – ai sensi dell’art. 54, comma 1-ter, TUIR – le plusvalenze possono scaturire soltanto dalla differenza positiva tra il corrispettivo effettivamente “percepito” ed il costo non ammortizzato del bene; b) erronea affermazione della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’IRAP, dovendosi tener conto invece della marginalità dell’apporto di terzi collaboratori (una segretaria) e della minima consistenza dei beni strumentali utilizzati (alcuni arredi d’ufficio, due monitor, due computer);
che l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Udine, ritualmente costituitasi in giudizio, ha chiesto
il rigetto dell’impugnazione, richiamando adesivamente le argomentazioni contenute nella appellata sentenza;
che, datosi avviso alle parti della data di trattazione della controversia, essa è stata quindi decisa, a seguito
di pubblica discussione ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 546/1992, all’udienza del giorno 21 novembre 2022;
rilevato che l’appello è parzialmente fondato, nei termini che si vanno ad esporre;
osservato invero che dev’essere senz’altro rigettata la doglianza di cui al motivo sub a), in quanto essa muove dall’erroneo assunto secondo cui la mera emissione da parte del aaaaa dell’avviso di parcella nei confronti della bbbbb a fronte della vendita di quell’autovettura comporta ex se il mancato pagamento del corrispettivo pattuito e dunque – a valle – la mancata maturazione della plusvalenza: vero è, per contro, che il passaggio di proprietà del veicolo si è perfezionato il giorno 8.7.2011, al momento cioè della trascrizione della vendita al PRA, e che proprio in quella data incombeva sul venditore l’obbligo di fatturazione ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 633/1972, trovando cioè applicazione – trattandosi di un bene mobile registrato – il combinato disposto degli artt. 6 DPR n. 633/1972 e 2683 cod.civ.;
ritenuto invece che è fondato il motivo di appello sub b), dovendosi recepire l’ormai consolidato indirizzo interpretativo a cui è giunta la giurisprudenza di legittimità in tema di IRAP, in base alla quale in particolare, il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: 1) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione; 2) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive (ex multis: Cass., sez. 5^, 4.11.2020 n. 24516): elementi, questi, oggettivamente non ravvisabili rispetto all’attività professionale del dott. aaaaa, attesa la assoluta essenzialità della dotazione materiale di cui disponeva e la specifica natura (onorari corrisposti ad un avvocato per l’assistenza prestatagli in una vicenda giurisdizionale) di parte dei compensi versati a terzi;
osservato del resto, in tale ottica, che il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione di un professionista, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell’attività esercitata, e, dall’altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all’aspetto personale (spese alberghiere o di rappresentanza, assicurazione per i rischi professionali o il carburante utilizzato per il veicolo strumentale), rappresentando così un mero elemento passivo dell’attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all’implementazione dell’aspetto “organizzativo” (cfr. Cass., sez. 5^, 2.4.2020 n. 7652);
ritenuto infine che sussistono giusti motivi, attesa la reciproca soccombenza, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio;
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Udine n. 249/2018 dd. 21.9 / 12.10.2018, appellata da aaaaa nei confronti della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Udine, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal aaaaa avverso l’avviso di accertamento n. TI9010904307/2016 – anno d’imposta 2011 lo annulla limitatamente al motivo di appello sub b (affermata sussistenza del presupposto di imposta IRAP); rigetta l’appello quanto al motivo sub a;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 10129 depositata il 17 aprile 2023 - In tema di IRAP il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 novembre 2020, n. 24516 - In tema di IRAP il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 novembre 2021, n. 34484 - Con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione -previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446-, il cui accertamento spetta al giudice di merito…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 settembre 2020, n. 19071 - IRAP - Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 21338 depositata il 19 luglio 2023 - In tema di IRAP, anche alla stregua dell'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, l'esistenza di un'autonoma…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 marzo 2022, n. 7166 - In tema di IRAP, l'esercizio dell'attività di promotore finanziario di cui all'art. 31, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…