CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 marzo 2022, n. 7166

Tributi – IRAP – Agente di commercio – Presupposto di autonoma organizzazione – Prestazioni di terzi

Fatti di causa

il contribuente, negando di disporre di una autonoma organizzazione, proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP pagata negli anni dal 2010 al 2014 in quanto i redditi da lui dichiarati sarebbero da attribuirsi alla sua attività di agente di commercio avvalendosi di beni strumentali di modesta entità;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate affermando che il contribuente ha provato e documentato l’assenza di una autonoma organizzazione, avendo esercitato la propria attività autonoma in via quasi esclusivamente personale e i costi evidenziati dal contribuente dimostrano il rispetto dei canoni previsti dalla Cassazione ai fini dell’insussistenza dell’autonoma organizzazione mentre i compensi corrisposti a terzi sono di modesta entità rispetto al fatturato prodotto, per cui tale elemento non può essere considerato influente alla determinazione dell’autonoma organizzazione.

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente resisteva con controricorso.

Ragioni della decisione

Considerato che con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446 del 1997 e dell’art. 2697 cod. civ. in quanto nella specie il contribuente si sarebbe sistematicamente avvalso di prestazioni rese da altro agente di commercio e sarebbe dunque presente un’autonoma organizzazione, la cui prova sarebbe stata illegittimamente posta a carico dell’Agenzia delle entrate.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte, infatti: in tema di IRAP, l’esercizio di attività di agente di commercio di cui all’art. 1, della I.n. 204 del 1995 è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto ove si tratti di attività non autonomamente organizzata, con onere a carico del contribuente, in caso di richiesta di rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, della prova dell’assenza delle condizioni dell’autonoma organizzazione (nella specie, la Cassazione ha ritenuto carente la valutazione del giudice di merito in ordine alla concreta tipologia dei beni strumentali e delle spese ritenute indicative di autonoma organizzazione: Cass. n. 9325 del 2017);

in tema di IRAP, l’esercizio dell’attività  di promotore finanziario di cui all’art. 31, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidie, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass. 25 maggio 2019, n. 12111; analogamente Cass. 19 aprile 2018, n. 9786; Cass. 21 marzo 2012, n. 4492; Cass. 4 novembre 2020, n. 24516);

in tema di imposta regionale sulle attività produttive, al fine di valutare la sussistenza del presupposto impositivo dell'”autonoma organizzazione”, non è sufficiente accertare che il contribuente si è avvalso in modo continuativo delle prestazioni di un collaboratore, ma è necessario verificare l’esame del concreto apporto da questi fornito all’attività svolta, essendo il predetto requisito escluso quando il contribuente si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cass. 19 novembre 2019, n. 30085).

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è censurabile laddove – affermando che il contribuente ha provato e documentato l’assenza di una autonoma organizzazione, avendo esercitato la propria attività autonoma in via quasi esclusivamente personale, i costi evidenziati dal contribuente dimostrano il rispetto dei canoni previsti dalla Cassazione ai fini dell’insussistenza dell’autonoma organizzazione mentre i compensi corrisposti a terzi sono di modesta entità rispetto al fatturato prodotto, per cui tale elemento non può essere considerato influente alla determinazione dell’autonoma organizzazione – pur enunciando correttamente i principi di diritto pertinenti riguardanti la questione, non ha adeguatamente spiegato perché tali principi di diritto dovrebbero escludere, nel caso di specie, l’imposizione dell’IRAP a carico della parte contribuente, pur in assenza di una descrizione della concreta tipologia dei beni strumentali utilizzati dalla parte contribuente e nonostante quest’ultima si sia avvalsa di soggetti terzi la cui presenza comunque, al di là della modestia del compenso loro corrisposto, tradisce tendenzialmente l’esistenza di una autonoma organizzazione dei fattori della produzione, organizzazione la cui assenza va provata dal contribuente. In definitiva la Commissione Tributaria Regionale non ha compiuto uno sforzo adeguato per comprendere se la situazione di fatto, descritta in maniera eccessivamente sommaria e generica, potesse o meno dare luogo ad una autonoma organizzazione così come definita dai principi di diritto pure correttamente enunciati.

Ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.