Irap

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 492 depositata l’ 8 gennaio 2024 – Il dottore commercialista che svolga anche attività di sindaco e revisore di società non soggiace ad IRAP per il reddito netto di tali attività, in quanto soggetta ad imposizione è unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata, ma va tenuto fermo l’onere del contribuente di provare la separatezza dei redditi di cui predica lo scorporo

Il dottore commercialista che svolga anche attività di sindaco e revisore di società non soggiace ad IRAP per il reddito netto di tali attività, in quanto soggetta ad imposizione è unicamente l'eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata, ma va tenuto fermo l'onere del contribuente di provare la separatezza dei redditi di cui predica lo scorporo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 35558 depositata il 20 dicembre 2023 – IRAP requisito per l’assoggettamento all’imposta sulle attività produttive – Valutazione qualitativa dei beni strumentali

CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 35558 depositata il 20 dicembre 2023 Tributi - IRAP - Istanza di rimborso - Requisito per l'assoggettamento all'imposta sulle attività produttive - Sussistenza di un'autonoma organizzazione - Valutazione qualitativa dei beni strumentali - Accoglimento  Fatti di causa 1. La contribuente presentava istanza di rimborso dell'IRAP per le annualità 2007 [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 33616 depositata il 1° dicembre 2023 – Anche in materia di IRAP, in relazione alle imprese bancarie, la svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio di esercizio determina immediatamente la decurtazione del valore fiscale dei ricavi, poiché ad essa è stata riconosciuta rilevanza dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 71, comma 3, (poi divenuto art. 106, comma 3, del medesimo D.P.R.) per rendere la disciplina fiscale più adeguata alle esigenze del mercato bancario ed assicurare pieno riconoscimento alle svalutazioni imputate al conto economico, e la relativa deduzione è soltanto rinviata, per noni, agli esercizi successivi, secondo il criterio di cui all’art. 106, comma 3, citato, per evitare il superamento del limite massimo di deducibilità in ciascun esercizio

Anche in materia di IRAP, in relazione alle imprese bancarie, la svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio di esercizio determina immediatamente la decurtazione del valore fiscale dei ricavi, poiché ad essa è stata riconosciuta rilevanza dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 71, comma 3, (poi divenuto art. 106, comma 3, del medesimo D.P.R.) per rendere la disciplina fiscale più adeguata alle esigenze del mercato bancario ed assicurare pieno riconoscimento alle svalutazioni imputate al conto economico, e la relativa deduzione è soltanto rinviata, per noni, agli esercizi successivi, secondo il criterio di cui all'art. 106, comma 3, citato, per evitare il superamento del limite massimo di deducibilità in ciascun esercizio

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sez. n. 1, sentenza n. 349 depositata il 14 agosto 2023 – L’IRAP non è dovuta in caso di esercizio di una professione di medico di base convenzionato con il S.S.N., nella forma della “medicina di gruppo”, priva di autonoma organizzazione

L’IRAP non è dovuta in caso di esercizio di una professione di medico di base convenzionato con il S.S.N., nella forma della “medicina di gruppo”, priva di autonoma organizzazione

I dipendenti part-time vanno considerati, ai fini IRAP per il requisito dell’autonoma organizzazione, secondo la tendenziale equivalenza di due unità lavorative part time a una sola unità lavorativa a tempo pieno

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 32110 depositata il 20 novembre 2023, intervenendo in tema di IRAP, ha riaffermato che "... in materia di IRAP del medico convenzionato, il requisito della autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di [...]

Corte di Cassazione, ordinanza n. 32110 depositata il 20 novembre 2023 – In materia di IRAP del medico convenzionato, il requisito della autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Anche quando i dipendenti sono due assunti part time la tendenziale equivalenza di due unità lavorative part time a una sola unità lavorativa a tempo pieno

In materia di IRAP del medico convenzionato, il requisito della autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Anche quando i dipendenti sono due assunti part time la tendenziale equivalenza di due unità lavorative part time a una sola unità lavorativa a tempo pieno

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31608 depositato il 14 novembre 2023 – Ai fini IRAP il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione di un professionista (promotore finanziario monomandatario), atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell’attività esercitata, e, dall’altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all’aspetto personale, rappresentando, così, un mero elemento passivo dell’attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all’implementazione dell’aspetto organizzativo

Ai fini IRAP il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione di un professionista (promotore finanziario monomandatario), atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell'attività esercitata, e, dall'altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale, rappresentando, così, un mero elemento passivo dell'attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto organizzativo

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