Irap

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 settembre 2020, n. 18776 – Essendo l’attività libero professionale svolta in forma associata assoggetta e pertanto ex lege soggetta ad i.r.a.p., l’Ufficio avrebbe potuto rettificare la dichiarazione dei redditi del contribuente anche con il procedimento previsto dall’art. 36 bis d.P.R. 600/1973, come usualmente accade, e dove la motivazione dell’atto è in re ipsa

Essendo l'attività libero professionale svolta in forma associata assoggetta e pertanto ex lege soggetta ad i.r.a.p., l'Ufficio avrebbe potuto rettificare la dichiarazione dei redditi del contribuente anche con il procedimento previsto dall'art. 36 bis d.P.R. 600/1973, come usualmente accade, e dove la motivazione dell'atto è in re ipsa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 settembre 2020, n. 19071 – IRAP – Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive

IRAP - Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive

Corte di Cassazione sentenza n. 16889 depositata l’ 11 agosto 2020 – IRAP la deduzione del cuneo fiscale non è applicabile alle imprese che svolgono attività «regolamentata»

Corte di Cassazione sentenza n. 16889 depositata l' 11 agosto 2020 IRAP - Imprese operante con concessione Rilevato che: La società S. I. s.p.a. - società che operava in qualità di concessionaria di parcheggi pubblici - a seguito di silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate su istanza di rimborso dell'IRAP versata in eccesso per il [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 agosto 2020, n. 16658 – Principio dell’autonomia dei periodi d’imposta e limitazione dell’estensione del giudicato solo nell’ambito delle imposte sui redditi

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 agosto 2020, n. 16658 Accertamento - Principio dell'autonomia dei periodi d'imposta - Limitazione dell'estensione del giudicato solo nell'ambito delle imposte sui redditi - Condizioni - Applicabilità Rilevato che 1. il sig. L. L. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Trieste n. 22/09/13, depositata [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2020, n. 14392 – In tema di imposta regionale sulle attività produttive, al fine di valutare la sussistenza del presupposto impositivo dell’”autonoma organizzazione”, non è sufficiente accertare che il contribuente si è avvalso in modo continuativo delle prestazioni di un collaboratore, ma è necessario verificare l’esame del concreto apporto da questi fornito all’attività svolta, essendo il predetto requisito escluso quando il contribuente si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive

In tema di imposta regionale sulle attività produttive, al fine di valutare la sussistenza del presupposto impositivo dell’"autonoma organizzazione", non è sufficiente accertare che il contribuente si è avvalso in modo continuativo delle prestazioni di un collaboratore, ma è necessario verificare l'esame del concreto apporto da questi fornito all'attività svolta, essendo il predetto requisito escluso quando il contribuente si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2020, n. 13810 – Costituisce elemento presuntivo idoneo a sorreggere l’apprezzamento secondo cui il contribuente conti solo sulle proprie capacità personali, nonostante la produzione del reddito cospicuo, non potendosi desumere l’esistenza dei presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione dal solo fatto che l’esercente si avvalga di un agente, di una società organizzatrice di spettacoli o di uno sponsor

Costituisce elemento presuntivo idoneo a sorreggere l'apprezzamento secondo cui il contribuente conti solo sulle proprie capacità personali, nonostante la produzione del reddito cospicuo, non potendosi desumere l'esistenza dei presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione dal solo fatto che l'esercente si avvalga di un agente, di una società organizzatrice di spettacoli o di uno sponsor

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