La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15599 depositata il 22 luglio 2020 è intervenuta in tema di deducibilità dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti stabilendo il seguente principio di diritto “In tema di imposte sui redditi e di Irap ai sensi dell’art. 14 comma 4 bis della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall’art. 8 del di. 16/2012, convertito in legge 44/2012, con efficacia retroattiva in bonam partem, sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti – inseriti o meno in una frode carosello – per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell’ipotesi in cui l’acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza e determinabilità oppure di costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo”.
La vicenda ha riguardato una società in nome collettivo a cui venivano notificati, a seguito un una verifica fiscale, tre avvisi di accertamento ed una cartella di pagamento. L’Agenzia delle Entrate aveva proceduto alla rideterminazione del maggior reddito imponibile e della maggiore Iva dovuta in relazione ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti relative all’importazione intracomunitaria di autoveicoli per il tramite di società “cartiere” fittiziamente interposte all’effettivo cedente comunitario. Avverso tali atti impositivi la società proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure accolgono parzialmente le doglianze della ricorrente. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso alla Commissione Tributaria Regionale avverso la decisione della CTP. La socientà contribuente propone appello incidentale. I giudici di appello rigettano l’appello incidentale della contribuente ed accolgono il ricorso dell’Ufficio finanziario. La società contribuente proponeva, avverso la decisione della CTE, ricorso in cassazione fondato su sei motivi.
Gli Ermellini accolgono il quinto e il sesto motivo di ricorso. I giudici di legittimità ribadiscono il principio di diritto in tema di IVA statuito dalla Corte evidenziando che “In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi”
I giudici del palazzaccio hanno precisato che l’art. 8 del d.l. 16 del 2012, sostituendo il comma 4 bis della legge 537/1993, ha, invece reso possibile, a determinate condizioni, la deducibilità di costi collegati a reati, con esclusione però dei costi e delle spese “direttamente utilizzati” per il compimento di attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale.
Per cui alla luce del principio di diritto e delle affermazione della Corte Suprema i costi effettivamente sostenuti a fronte di fatture soggettivamente inesistenti anche nella piena consapevolezza della frode carosello sono deducibili ai fini delle imposte dirette ed IRAP a condizione che non siano stati usati direttamente per compiere il delitto ma per poterli successivamente commercializzare.
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