CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 aprile 2019, n. 9456 – IRAP il presupposto dell'”autonoma organizzazione” richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il “minimo indispensabile” all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive, sicchè deve essere esclusa l’autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi
CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 aprile 2019, n. 9456 Tributi - IRAP - Ingegnere - Fattore produttivo costituito dal capitale - Ingente entità delle spese - Esistenza dell’autonoma organizzazione - Assoggettamento all’imposta Ritenuto in fatto 1. E.B., ingegnere, presentava richiesta di rimborso per l'IRAP erroneamente versata per gli anni 1999-2003, allegando di non aver [...]