RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI

Corte di Cassazione sentenza n. 17940 depositata il 1° giugno 2022 – Trattandosi di ius superveniens (si ribadisce che tali decisioni, quali atti normativi vincolanti, sono immediatamente applicabili ai sensi dell’art. 288 del T.F.U.E). In tema di agevolazioni tributarie in favore di vittime di calamità naturali, l’art. 9, comma 17, della n. 289 del 2002 (recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia) non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d’impresa, costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015

Trattandosi di ius superveniens (si ribadisce che tali decisioni, quali atti normativi vincolanti, sono immediatamente applicabili ai sensi dell'art. 288 del T.F.U.E). In tema di agevolazioni tributarie in favore di vittime di calamità naturali, l'art. 9, comma 17, della n. 289 del 2002 (recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia) non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d'impresa, costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015

Corte di Cassazione sentenza n. 17912 depositata il 1° giugno 2022 – Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70 d.lg. n. 546 del 1992, il giudice dell’ottemperanza, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso d’imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 665, legge 190 del 2014 – come modificato dall’art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29 d.l. n. 162 del 2019- e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati.

Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70 d.lg. n. 546 del 1992, il giudice dell’ottemperanza, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso d’imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 665, legge 190 del 2014 - come modificato dall'art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29 d.l. n. 162 del 2019- e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 giugno 2022, n. 20610 – In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto ex tunc dell’obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell’art. 38, comma 1, del d.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell’amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento

In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto ex tunc dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 giugno 2022, n. 20297 – La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa

La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa

Cessione credito IVA da parte di soggetti residenti in paesi extra-Ue – articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 – Risposta n. 278 del 19 maggio 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 278 del 19 maggio 2022 Cessione credito IVA da parte di soggetti residenti in paesi extra-Ue - articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO  La società di diritto svizzero "[ALFA]" (di seguito [...]

Rimborso credito IVA – articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Risposta n. 248 del 9 maggio 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 248 del 9 maggio 2022 Rimborso credito IVA - articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO  La società israeliana [ALFA], nel prosieguo istante, operante [...], pone un quesito qui sinteticamente [...]

Corte di Cassazione sentenza n. 16644 depositata il 23 maggio 2022 – Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70, d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice dell’ottemperanza, adìto dal contribuente per l’esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso delle imposte per effetto di benefìci fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 – come modificato dall’art. 16-octies, d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29, d.l. n. 162 del 2019 – e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare piena esecuzione alla decisione del giudice di merito, ivi compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso

Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70, d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice dell’ottemperanza, adìto dal contribuente per l’esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso delle imposte per effetto di benefìci fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 – come modificato dall’art. 16-octies, d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29, d.l. n. 162 del 2019 - e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare piena esecuzione alla decisione del giudice di merito, ivi compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 giugno 2022, n. 17861 – La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa

La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa

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