RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI

Corte di Cassazione sentenza n. 16103 depositata il 19 maggio 2022 – In tema di rimborso dell’eccedenza detraibile dell’imposta sul valore aggiunto, l’amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell’imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere  di  accertamento  o  di  rettifica dell’imponibile e dell’imposta  dovuta,  senza  che  abbia  adottato alcun provvedimento

In tema di rimborso dell'eccedenza detraibile dell'imposta sul valore aggiunto, l'amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere  di  accertamento  o  di  rettifica dell'imponibile e dell'imposta  dovuta,  senza  che  abbia  adottato alcun provvedimento

Corte di Cassazione sentenza n. 16102 depositata il 19 maggio 2022 – Un regime  di calcolo  degli interessi  dovuti  dall’erario  che non assuma come dies a quo il giorno in cui l’eccedenza dell’iva avrebbe dovuto essere normalmente rimborsata ai  sensi  della direttiva iva risulta, in linea di  principio,  contrario  alle  esigenze dettate dall’art. 183  della  direttiva  iva

Un regime  di calcolo  degli interessi  dovuti  dall'erario  che non assuma come dies a quo il giorno in cui l'eccedenza dell'iva avrebbe dovuto essere normalmente rimborsata ai  sensi  della direttiva iva risulta, in linea di  principio,  contrario  alle  esigenze dettate dall'art. 183  della  direttiva  iva

Corte di Cassazione sentenza n. 16099 depositata il 19 maggio 2022 – In tema di rimborso dell’eccedenza  detraibile  dell’iva, qualora l’amministrazione si sia valsa del fermo amministrativo ex art. 69 del R.D. 18 novembre 19i.3, n. 2440, l’accertata insussistenza dei controcrediti a cautela dei quali il fermo era stato disposto comporta che il credito richiesto a rimborso anche nel periodo di vigenza del fermo produce interessi, con decorrenza dal momento in cui essi sono diventati esigibili, anche se il fermo non sia stato impugnato

In tema di rimborso dell'eccedenza  detraibile  dell'iva, qualora l'amministrazione si sia valsa del fermo amministrativo ex art. 69 del R.D. 18 novembre 19i.3, n. 2440, l'accertata insussistenza dei controcrediti a cautela dei quali il fermo era stato disposto comporta che il credito richiesto a rimborso anche nel periodo di vigenza del fermo produce interessi, con decorrenza dal momento in cui essi sono diventati esigibili, anche se il fermo non sia stato impugnato

Corte di Cassazione ordinanza n. 15674 depositata il 17 maggio 2022 – La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve – eventualmente previsto – in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi a entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie ovvero di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via

La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi a entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie ovvero di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via

Recupero delle maggiori imposte assolte dai dipendenti per gli anni 2019, 2020 e 2021 a fronte della mancata applicazione del regime impatriati (art. 16 D.Lgs. n. 147/2015) in relazione ai redditi di lavoro dipendente derivanti dall’esercizio delle Stock Option o dalla maturazione delle RSU – Risposta 18 maggio 2022, n. 275 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 18 maggio 2022, n. 275 Recupero delle maggiori imposte assolte dai dipendenti per gli anni 2019, 2020 e 2021 a fronte della mancata applicazione del regime impatriati (art. 16 D.Lgs. n. 147/2015) in relazione ai redditi di lavoro dipendente derivanti dall'esercizio delle Stock Option o dalla maturazione delle RSU Con [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 13234 depositata il 28 aprile 2022 – La decorrenza del termine di decadenza di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 per l’esercizio del diritto al rimborso delle imposte sui redditi dal momento del versamento opera anche qualora l’imposta sia pagata sulla base di una norma in seguito dichiarata in contrasto con il diritto unionale, incontrando l’efficacia retroattiva della relativa pronuncia il limite dei rapporti esauriti, senza che, in senso contrario, assuma rilievo la giurisprudenza sulla tutela del legittimo affidamento della Corte europea dei diritti dell’uomo, atteso che la stessa Corte ha più volte precisato che la materia tributaria rientra nel cd. “nucleo duro” delle prerogative della potestà pubblica, sicché predomina la natura autoritativa del rapporto tra il contribuente e la collettività ed i singoli Stati godono di ampia discrezionalità, sia pure entro i confini della riserva di legge sostanziale e del rispetto dei diritti fondamentali

La decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 per l'esercizio del diritto al rimborso delle imposte sui redditi dal momento del versamento opera anche qualora l'imposta sia pagata sulla base di una norma in seguito dichiarata in contrasto con il diritto unionale, incontrando l'efficacia retroattiva della relativa pronuncia il limite dei rapporti esauriti, senza che, in senso contrario, assuma rilievo la giurisprudenza sulla tutela del legittimo affidamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, atteso che la stessa Corte ha più volte precisato che la materia tributaria rientra nel cd. "nucleo duro" delle prerogative della potestà pubblica, sicché predomina la natura autoritativa del rapporto tra il contribuente e la collettività ed i singoli Stati godono di ampia discrezionalità, sia pure entro i confini della riserva di legge sostanziale e del rispetto dei diritti fondamentali

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 maggio 2022, n. 14110 – La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa

La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 aprile 2022, n. 12914 – Il credito vantato dall’INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. Mobilità lunga, va ascritto all’ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale

Il credito vantato dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. Mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale

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