RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 luglio 2022, n. 23314 – La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto l’obbligazione contributiva è correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria; pertanto, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligazione dipende dall’ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento, come si desume dall’art. 55 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. con modif. nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»

La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto l’obbligazione contributiva è correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria; pertanto, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligazione dipende dall’ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento, come si desume dall’art. 55 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. con modif. nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 luglio 2022, n. 22336 – La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa

La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa

Rimborsi IVA – Garanzia – assunzione diretta dell’obbligazione ex articolo 38-bis, c. 5, del dPR 26 ottobre 1972, n. 633 – esenzione ex articolo 21 del DM n. 567 del 1993 – Risposta n. 330 del 21 giugno 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 330 del 21 giugno 2022 Rimborsi IVA - Garanzia - assunzione diretta dell'obbligazione ex articolo 38-bis, c. 5, del dPR 26 ottobre 1972, n. 633 - esenzione ex articolo 21 del DM n. 567 del 1993 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO  [...]

Corte di Cassazione sentenza n. 18710 depositata il 10 giugno 2022 – In tema di rimborso d’imposta, la sussistenza del potere dell’amministrazione finanziaria di contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del proprio potere di accertamento senza che abbia adottato alcun provvedimento

In tema di rimborso d'imposta, la sussistenza del potere dell'amministrazione finanziaria di contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del proprio potere di accertamento senza che abbia adottato alcun provvedimento

Corte di Cassazione sentenza n. 18709 depositata il 10 giugno 2022 – L’inerzia dell’Amministrazione non può equivalere al riconoscimento implicito del credito, per l’assenza di fatti impeditivi o preclusivi del rimborso, in ragione di un obbligo dell’amministrazione di attivarsi, derivante anche dalla combinazione dell’art. 6, secondo e quinto commi, l. 27 luglio 2000, n. 212

L'inerzia dell'Amministrazione non può equivalere al riconoscimento implicito del credito, per l'assenza di fatti impeditivi o preclusivi del rimborso, in ragione di un obbligo dell'amministrazione di attivarsi, derivante anche dalla combinazione dell'art. 6, secondo e quinto commi, l. 27 luglio 2000, n. 212

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 luglio 2022, n. 21816 – Il presupposto per l’obbligo dell’iscrizione alla Gestione separata del professionista è la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00, restando invece normativamente irrilevante (l’entità del reddito) qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità; il dies a quo del termine di prescrizione del credito contributivo decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi

Il presupposto per l'obbligo dell'iscrizione alla Gestione separata del professionista è la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00, restando invece normativamente irrilevante (l'entità del reddito) qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità; il dies a quo del termine di prescrizione del credito contributivo decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi

Corte di Cassazione ordinanza n. 18557 depositata l’ 8 giugno 2022 – In materia di plusvalenze, l’imposta sostitutiva ex art. 7 del d.lgs. n. 448 del 2001, in quanto frutto di una libera scelta del contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore del bene con conseguente versamento del dovuto nella prospettiva di un risparmio in caso di futura cessione, non rientra tra le dichiarazioni di scienza suscettibili di essere corrette in caso di errore, bensì tra le manifestazioni di volontà irretrattabili, salvo che nel caso di errore obiettivamente riconoscibile ed essenziale ai sensi dell’art. 1428 c.c., non sussistendo, pertanto, i presupposti per il ricorso alla procedura del rimborso ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973

In materia di plusvalenze, l'imposta sostitutiva ex art. 7 del d.lgs. n. 448 del 2001, in quanto frutto di una libera scelta del contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore del bene con conseguente versamento del dovuto nella prospettiva di un risparmio in caso di futura cessione, non rientra tra le dichiarazioni di scienza suscettibili di essere corrette in caso di errore, bensì tra le manifestazioni di volontà irretrattabili, salvo che nel caso di errore obiettivamente riconoscibile ed essenziale ai sensi dell'art. 1428 c.c., non sussistendo, pertanto, i presupposti per il ricorso alla procedura del rimborso ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 giugno 2022, n. 20500 – La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto l’obbligazione contributiva è correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo

La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto l’obbligazione contributiva è correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo

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