SANZIONI

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 10634 depositata il 23 aprile 2025 – I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell’Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti

I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 9762 depositata il 14 aprile 2025 – In tema di sanzioni amministrative disciplinate dalla legge n. 689 del 1981, l’annullamento dell’ordinanza – ingiunzione può essere pronunciata per violazione di legge anche nel caso in cui si accerti la sussistenza di vizi formali, e cioè derivanti da inosservanza delle regole del procedimento, non potendo però ricomprendersi tra queste quelle stabilite dalla legge n. 241 del 1990 in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di disciplina del procedimento amministrativo, le quali non sono applicabili alle fattispecie disciplinate dalla legge n. 689 del 1981, che costituisce legge speciale e, quindi, prevale sulla legge generale in materia di procedimento amministrativo, risultando peraltro previste garanzie di livello non inferiore a quelle stabilite da quest’ultima legge

In tema di sanzioni amministrative disciplinate dalla legge n. 689 del 1981, l'annullamento dell'ordinanza - ingiunzione può essere pronunciata per violazione di legge anche nel caso in cui si accerti la sussistenza di vizi formali, e cioè derivanti da inosservanza delle regole del procedimento, non potendo però ricomprendersi tra queste quelle stabilite dalla legge n. 241 del 1990 in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di disciplina del procedimento amministrativo, le quali non sono applicabili alle fattispecie disciplinate dalla legge n. 689 del 1981, che costituisce legge speciale e, quindi, prevale sulla legge generale in materia di procedimento amministrativo, risultando peraltro previste garanzie di livello non inferiore a quelle stabilite da quest'ultima legge

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 9266 depositata l’ 8 aprile 2025 – Le sanzioni amministrative, in tema di omesso pagamento del contributo unificato, vanno applicate con riferimento agli artt. 16, comma 1 bis, del T.U.S.G. e 71 del D.P.R. n. 131 del 1986, ciò in ragione della riconosciuta “natura di entrata tributaria erariale del contributo unificato”, ed il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario

Le sanzioni amministrative, in tema di omesso pagamento del contributo unificato, vanno applicate con riferimento agli artt. 16, comma 1 bis, del T.U.S.G. e 71 del D.P.R. n. 131 del 1986, ciò in ragione della riconosciuta "natura di entrata tributaria erariale del contributo unificato", ed il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 9192 depositata l’ 8 aprile 2025 – Le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato non sono eseguibili nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati dall’art. 19, comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto

Le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato non sono eseguibili nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 19, comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto

Sanzioni tributarie: responsabilità del terzo ed esclusione per gli amministratori, i dipendenti ed i rappresentanti di società, associazioni od enti con personalità giuridica

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7951 depositata il 25 marzo 2025, intervenendo in tema di sanzioni tributarie e principio attenuato della responsabilità personale e solidaristica, ha ribadito il principio secondo cui "l'applicazione dell'art. 7, D.L. n. 269/2003 presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell'interesse e a [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 7951 depositata il 25 marzo 2025 – L’art. 7 cit. “riguarda solo gli amministratori, i dipendenti ed i rappresentanti di società, associazioni od enti con personalità giuridica”, riguarda cioè solo le cd. figure interne, quali manager, dipendenti e funzionari esecutivi, non essendo stato abrogato l’istituto del concorso di persone nel reato ex art. 9 del D.Lgs. n. 472/1997. Mentre la responsabilità, a titolo di concorso, per le persone esterne è prevista dall’art. 9 del D.Lgs. n. 472 del 1997

L'art. 7 cit. "riguarda solo gli amministratori, i dipendenti ed i rappresentanti di società, associazioni od enti con personalità giuridica", riguarda cioè solo le cd. figure interne, quali manager, dipendenti e funzionari esecutivi, non essendo stato abrogato l'istituto del concorso di persone nel reato ex art. 9 del D.Lgs. n. 472/1997. Mentre la responsabilità, a titolo di concorso, per le persone esterne è prevista dall'art. 9 del D.Lgs. n. 472 del 1997

CORTE DI CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 8078 depositata il 27 marzo 2025 – Il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall’autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell’art. 9, comma 4, d.lgs. nr. 8 del 2016, l’INPS deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell’art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall’esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. nr. 8 del 2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l’accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell’INPS alcuna attività istruttoria

Il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall’autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell’art. 9, comma 4, d.lgs. nr. 8 del 2016, l’INPS deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell’art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall’esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. nr. 8 del 2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l’accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell’INPS alcuna attività istruttoria

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, sezione 1, sentenza n. 227 depositata il 26 novembre 2024 – Le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 59, hanno natura amministrativa e assolvono ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, da individuare nella sottrazione del consumo all’imposta, e non hanno finalità punitive, producendo effetti sul soggetto obbligato all’adempimento fiscale, indipendentemente dall’essere o meno quest’ultimo l’autore dell’abusivo prelievo, e non comportando la violazione del principio del “ne bis in idem” convenzionale, come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo

Le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 59, hanno natura amministrativa e assolvono ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, da individuare nella sottrazione del consumo all'imposta, e non hanno finalità punitive, producendo effetti sul soggetto obbligato all'adempimento fiscale, indipendentemente dall'essere o meno quest'ultimo l'autore dell'abusivo prelievo, e non comportando la violazione del principio del "ne bis in idem" convenzionale, come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo

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