La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 depositata l’ 11 aprile 2024, intervenendo in tema di emissione della cartella di pagamento senza il preventivo invio del c.d. avviso bonario, ha riaffermato il principio di diritto secondo cui “… il potere attribuito agli Uffici finanziari dal secondo comma, lett. e, dell’art. 36 bis d.P.R. n. 597 del 1973 è esercitabile soltanto quando l’errore sia rilevabile ‘ictu oculi’ a seguito di mero riscontro cartolare delle dichiarazioni presentate, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo, non abbisognevoli di alcuna istruttoria ed emendabili dall’Amministrazione anche a vantaggio del contribuente. Allorché sia, invece, necessaria un’indagine interpretativa della documentazione allegata, ovvero una valutazione giuridica della norma applicata, la menzionata disposizione non è applicabile, occorrendo un atto d’accertamento esplicitamente motivato, il quale soltanto è idoneo a rendere edotto il contribuente del processo logico giuridico seguito dall’Amministrazione nella diversa determinazione dell’imponibile ed a metterlo in condizione di potersi adeguatamente difendere” [Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25459 del 02/12/2014 (Rv. 633611 – 01); Sez. 5, Sentenza n. 21349 del 30/11/2012 (Rv. 624378 – 01)]. Ed invero “l’Amministrazione finanziaria non può emettere la cartella di pagamento ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 ove venga in rilievo non già un errore materiale o di calcolo bensì l’interpretazione di una disposizione normativa (nella specie, quella dell’art. 43-bis del d.P.R. n. 602 del 1973)” [Sez. 5, Ordinanza n. 30791 del 28/11/2018 (Rv. 651619 – 01)]. …”

La vicenda ha riguardato una società nei cui confronti veniva notificata una cartella di pagamento con cui l’Amministrazione finanziaria, a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36 bis DPR 600 del 1973 e 54 bis DPR 633 del 1972, della dichiarazione dei redditi riguardante il recupero i crediti IRES ed IVA. La società contribuente impugnava l’atto ricevuto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (attualmente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) dolendosi di non aver ricevuto la preventiva comunicazione di irregolarità e sostenendo nel merito di aver correttamente calcolato l’IRES dovuta in acconto, importi non versati per effetto della suddetta sospensione. I giudici di prime cure accoglievano parzialmente il ricorso annullando l’atto impugnato, limitatamente al recupero dell’IRES e relative sanzioni ed interessi. L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione di primo grado. I giudici di appello riformavano totalmente la sentenza appellata, dichiarando la nullità della cartella di pagamento impugnata. Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate fondato su un unico motivo

I giudici di legittimità nel rigettare il ricorso dell’Amministrazione ha ribadito che  “… l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicché il disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un credito d’imposta non può avvenire tramite l’emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d’imposta o quanto meno bonario” [Sez. 5, Sentenza n. 14949 del 08/06/2018 (Rv. 649365 – 01], dovendosi aggiungere che “l’Amministrazione non può far ricorso [alla previsione “di natura eccezionale” di cui all’art. 36 bis DPR n. 600 del 1973, “che non tollera applicazioni estensive ad ipotesi diverse indicate da tale norma (‘errore materiale o di calcolo”’)] “allorché, al di là del necessario riscontro cartolare, sia necessario qualificare fatti o rapporti, tra l’altro mediante l’ausilio di circolari, che esigono comunque una specifica procedura di accertamento” [Sez. 5, Sentenza n. 21274 del 02/11/2005 (Rv. 584577 – 01)]. …”