Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, sentenza n. 81 depositata il 7 gennaio 2025 – Il metodo di calcolo della tariffa rifiuti normalizzato è comunitariamente ammissibile, ma a condizione che non emergano elementi di sproporzione e di iniquità tali da ritenere preferibile (o quanto meno percorribile anche) il metodo puntuale. Attribuire all’amministrazione il potere insindacabile di scelta di un metodo rispetto all’altro senza motivarne le ragioni, soprattutto in presenza di puntuali analisi, implicherebbe l’elisione integrale del significato e dunque della portata positiva della norma medesima.
Il metodo di calcolo della tariffa rifiuti normalizzato è comunitariamente ammissibile, ma a condizione che non emergano elementi di sproporzione e di iniquità tali da ritenere preferibile (o quanto meno percorribile anche) il metodo puntuale. Attribuire all’amministrazione il potere insindacabile di scelta di un metodo rispetto all’altro senza motivarne le ragioni, soprattutto in presenza di puntuali analisi, implicherebbe l’elisione integrale del significato e dunque della portata positiva della norma medesima.