Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, sentenza n. 1793 depositata il 23 febbraio 2024 – E’ consentito all’operatore economico in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente di partecipare alle gare per l’affidamento di lavori pubblici, anche se privo delle qualificazioni previste dal bando per le categorie scorporabili, alla condizione, però, che affidi in subappalto le lavorazioni riconducibili alle predette categorie, se a qualificazione obbligatoria, ad imprese in possesso delle necessarie qualificazioni. Il concorrente deve dichiarare sin da subito la propria intenzione di avvalersi del subappalto necessario
E' consentito all’operatore economico in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente di partecipare alle gare per l’affidamento di lavori pubblici, anche se privo delle qualificazioni previste dal bando per le categorie scorporabili, alla condizione, però, che affidi in subappalto le lavorazioni riconducibili alle predette categorie, se a qualificazione obbligatoria, ad imprese in possesso delle necessarie qualificazioni. Il concorrente deve dichiarare sin da subito la propria intenzione di avvalersi del subappalto necessario