APPALTI

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Prima, sentenza n. 427 depositata il 15 gennaio 2025 – Il principio della fiducia è valevole come criterio orientativo nell’interpretazione degli atti di gara, anche per le procedure anteriori al d.lgs. n. 36/2023. Non si tratta, peraltro, di una fiducia unilaterale o incondizionata. La disposizione precisa infatti che la fiducia è reciproca e, dunque, investe anche gli operatori economici che partecipano alle gare

Il principio della fiducia è valevole come criterio orientativo nell’interpretazione degli atti di gara, anche per le procedure anteriori al d.lgs. n. 36/2023. Non si tratta, peraltro, di una fiducia unilaterale o incondizionata. La disposizione precisa infatti che la fiducia è reciproca e, dunque, investe anche gli operatori economici che partecipano alle gare

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, sentenza n. 7449 depositata il 24 agosto 2022 – La scelta del contratto collettivo da applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalto rientra nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti. La libertà imprenditoriale non è assoluta, ma incontra il limite logico, ancor prima che giuridico in senso stretto, della necessaria coerenza tra il contratto che in concreto si intende applicare e l’oggetto dell’appalto

La scelta del contratto collettivo da applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalto rientra nelle prerogative di organizzazione dell'imprenditore e nella libertà negoziale delle parti. La libertà imprenditoriale non è assoluta, ma incontra il limite logico, ancor prima che giuridico in senso stretto, della necessaria coerenza tra il contratto che in concreto si intende applicare e l'oggetto dell'appalto

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Ter, sentenza n. 23249 depositata il 23 dicembre 2024 – Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso e la modifica dei costi della manodopera comporta un’inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta economica

Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso e la modifica dei costi della manodopera comporta un'inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell'offerta economica

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), sentenza n. 969 depositata il 5 dicembre 2024 – E’ possibile attivare il rimedio del c.d. soccorso istruttorio solo ai fini del completamento delle dichiarazioni e/o dei documenti già presentati (senza però introdurre documenti nuovi) e solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione dell’impresa, mentre tale rimedio non può, invece, essere utilizzato per supplire a carenze dell’offerta (economica e/o tecnica), ovvero a radicali omissioni dichiarative

E' possibile attivare il rimedio del c.d. soccorso istruttorio solo ai fini del completamento delle dichiarazioni e/o dei documenti già presentati (senza però introdurre documenti nuovi) e solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione dell'impresa, mentre tale rimedio non può, invece, essere utilizzato per supplire a carenze dell'offerta (economica e/o tecnica), ovvero a radicali omissioni dichiarative

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Prima, sentenza n. 3000 depositata il 31 ottobre 2024 – Nella nuovo codice degli appalti la disciplina gli oneri della manodopera quantificati dalla stazione appaltante non sono direttamente ribassabili in quanto vanno scorporati dalla base d’asta da assoggettare a ribasso. Pertanto, ai fini dell’aggiudicazione rileva esclusivamente la percentuale di ribasso riferita all’importo dei lavori o dei servizi da appaltare, al netto dei costi del lavoro e della sicurezza

Nella nuovo codice degli appalti la disciplina gli oneri della manodopera quantificati dalla stazione appaltante non sono direttamente ribassabili in quanto vanno scorporati dalla base d'asta da assoggettare a ribasso. Pertanto, ai fini dell'aggiudicazione rileva esclusivamente la percentuale di ribasso riferita all'importo dei lavori o dei servizi da appaltare, al netto dei costi del lavoro e della sicurezza

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, sentenza n. 8214 depositata il 14 ottobre 2024 – Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Seconda, sentenza n. 6211 depositata il 13 novembre 2024 – Con il contratto di avvalimento l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente ausiliato a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. L’impresa ausiliaria si obbliga invece nei confronti della stazione appaltante con separata dichiarazione, mediante la quale mette a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Tale distinzione discende dalla previsione dell’art. 104 del d.lgs. 36 del 2023

Con il contratto di avvalimento l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente ausiliato a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. L'impresa ausiliaria si obbliga invece nei confronti della stazione appaltante con separata dichiarazione, mediante la quale mette a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Tale distinzione discende dalla previsione dell'art. 104 del d.lgs. 36 del 2023

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