Il servizio supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti con il parere n. 2174 del 26 febbraio 2024, sulla garanzia definitiva nelle procedure sottosoglia UE, ha precisato che nelle procedure negoziali sotto soglia UE l’importo della garanzia definitiva, di cui all’articolo 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 deve essere pari al 5% dell’importo contrattuale e non trovano applicazione le ipotesi di riduzione di cui agli  art. 117, co. 2, ed art. 106, co. 8, D.lgs. 36/2023.

Il richiamo costante, anche in giurisprudenza, del contenuto della relazione illustrativa al d. lgs. n. 36 del 2023 (codice degli appalti) per rinvigorire le tesi interpretative è stato fatto anche dal servizio supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti al fine di esplicitare la normativa che regola la riduzione dell’importo della garanzia.

Il comma 8 dell’articolo 106 del d.lgs. n. 36 del 2023 prevede la riduzione della garanzia definitiva

  • del 30% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alla Uni Cei Iso 9000,
  • del 50% nei confronti delle piccole e medie imprese (pmi) o di raggruppamenti costituiti da piccole e medie imprese (pmi),
  • del 10% in caso di presentazione di una fideiussione emessa digitalmente e gestita tramite piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti,
  • fino al 20% nel caso in cui l’operatore economico sia in possesso di una o più certificazioni o marchi.

Il comma 2 dell’art. 117 del nuovo codice degli appalti prevede che nelle aggiudicazione con ribassi

  • superiori al 10% la garanzia fosse aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli che eccedono il 10%
  • superiori al 20% l’aumento fosse di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.