Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con la sentenza n. 140 depositata il 3 gennaio 2024, intervenendo in tema di esclusione dalle gare per mancato sopralluogo ha statuito che “… nella vigenza del d. lgs. n. 36/23, il sopralluogo non possa essere previsto dalla stazione appaltante come adempimento a pena di esclusione dalla gara …”

La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata che veniva esclusa dalla gara per l’affidamento dell’appalto integrato riguardante la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di costruzione di una Caserma per mancato espletamento del sopralluogo prima della presentazione delle offerte e per l’omessa indicazione dell’operatore economico cui affidare il servizio di progettazione esecutiva. Avverso il suddetto provvedimento la società proponeva ricorso al T.A.R.

I giudici amministrativi di prime cure evidenziano che “… nessuna disposizione del d. lgs. n. 36/23 prevede il sopraluogo quale adempimento necessario per la formulazione dell’offerta;

– in questo senso, non può essere utilmente invocato l’art. 92 comma 1 d. lgs. n. 36/23, secondo cui “le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell’offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati”; 

[…]

la disposizione non può essere interpretata nel senso di consentire alla stazione appaltante di prescrivere il sopralluogo a pena di esclusione dalla gara ma va intesa semplicemente come precetto indirizzato esclusivamente all’amministrazione al fine di vincolarla a parametrare i termini di partecipazione alla gara agli adempimenti propedeutici alla formulazione dell’offerta;

– ciò è confermato dal titolo dell’articolo 92 che recita “fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte”;

tale opzione ermeneutica è coerente con il principio dell’accesso al mercato previsto dall’art. 3 d. lgs. n. 36/23  …”

I giudici aditi concludono dichiarando l’illegittimità della clausola escludente in quanto il principio di tassatività delle cause di esclusione «deve essere interpretato restrittivamente e con maggior rigore rispetto alla disciplina previgente».