SANZIONI

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 12639 depositata l’ 8 maggio 2024 – Per “incertezza normativa oggettiva tributaria” deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sé ed accertata dal giudice, d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie

Per "incertezza normativa oggettiva tributaria" deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell'azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall'impossibilità, esistente in sé ed accertata dal giudice, d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 11386 depositata il 29 aprile 2024 – La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.); tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall’autorità giudiziaria a norma dell’art. 41 della l. n. 689 del 1981, poiché solo dopo tale momento l’amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa

La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.); tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della l. n. 689 del 1981, poiché solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 2604 depositata il 29 gennaio 2024 – Il potere di disapplicazione delle sanzioni per violazioni di norme tributarie è esercitabile d’ufficio dal giudice tributario, qualora accerti che le stesse sono state commesse in presenza ed in connessione con una situazione di oggettiva incertezza nell’interpretazione normativa, e non postula una domanda di parte, la quale, se avanzata, ha natura di mera sollecitazione

Il potere di disapplicazione delle sanzioni per violazioni di norme tributarie è esercitabile d’ufficio dal giudice tributario, qualora accerti che le stesse sono state commesse in presenza ed in connessione con una situazione di oggettiva incertezza nell'interpretazione normativa, e non postula una domanda di parte, la quale, se avanzata, ha natura di mera sollecitazione

Processo Tributario: Il potere di disapplicazione delle sanzioni per violazioni di norme tributarie è esercitabile d’ufficio dal giudice tributario, qualora accerti che le stesse sono state commesse in presenza ed in connessione con una situazione di oggettiva incertezza nell’interpretazione normativa

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 2604 depositata il 29 gennaio 2024, intervenendo in tema di sanzioni tributarie, ha statuito il principio di diritto secondo cui "... Il potere di disapplicazione delle sanzioni per violazioni di norme tributarie è esercitabile d’ufficio dal giudice tributario, qualora accerti che le stesse sono state commesse [...]

CORTE DI CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 10773 depositata il 22 aprile 2024 – Una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto

Una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto

Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed interessi anche se accessorie alle obbligazioni tributarie

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 11113 depositata il 24 aprile 2024, intervenendo in tema di prescrizione, ha ribadito il principio di diritto secondo cui è "... quinquennale il termine di prescrizione per le obbligazioni relative a sanzioni e interessi, anche se rispettivamente contestate unitamente al credito tributario e accessorie a crediti [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 11113 depositata il 24 aprile 2024 – E’ quinquennale il termine di prescrizione per le obbligazioni relative a sanzioni e interessi, anche se rispettivamente contestate unitamente al credito tributario e accessorie a crediti tributari a prescrizione decennale

E' quinquennale il termine di prescrizione per le obbligazioni relative a sanzioni e interessi, anche se rispettivamente contestate unitamente al credito tributario e accessorie a crediti tributari a prescrizione decennale

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 10504 depositata il 18 aprile 2024 – L’importo della sanzione da irrogare al contribuente, nel caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione pluriennale di un immobile ad uso diverso da quello abitativo, va ragguagliato all’imposta dovuta per la prima annualità di contratto

L'importo della sanzione da irrogare al contribuente, nel caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione pluriennale di un immobile ad uso diverso da quello abitativo, va ragguagliato all'imposta dovuta per la prima annualità di contratto

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