SANZIONI

Corte di Cassazione, sentenza n.13781 depositata il 18 maggio 2023 – La disposizione di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ. prevede che si prescrivono in cinque anni gli interessi è norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi. La prescrizione, quinquennale, delle sanzioni tributarie e regolata dall’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 costituisce norma generale in tema di decadenza e prescrizione delle sanzioni tributari

La disposizione di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ. prevede che si prescrivono in cinque anni gli interessi è norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi. La prescrizione, quinquennale, delle sanzioni tributarie e regolata dall’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 costituisce norma generale in tema di decadenza e prescrizione delle sanzioni tributari

Sanzioni tributarie: prescrizione e decadenza in cinque anni, fatto salvo se hanno formato oggetto di sentenza irrevocabile

Le sanzioni tributarie sono soggette, in tema di prescrizione e decadenza, ad un disciplina autonoma e indipendente dalla prescrizione dei crediti nascenti dal rapporto tributario. Per cui le sanzioni, salvo che non siano state oggetto di una sentenza definitiva, trova applicazione l’art. 20, comma 3, d. lgs. n. 472/1997 statuisce che «il diritto alla riscossione della [...]

Sono esclusivamente a carico della persona giuridiche le sanzioni tributarie anche se commesse dal professionista che abbia agito nell’interesse ed a vantaggio della persona giuridica

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 26057 depositata il 7 settembre 2023, intervenendo in tema di responsabilità per violazioni tributarie di persone giuridiche, ha ribadito il principio, di cui all'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, secondo cui "... in tema di violazioni tributarie, ai sensi dell'art. 7, d.l. n. 269 del 2003, [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 26057 depositata il 7 settembre 2023 – In tema di violazioni tributarie le sanzioni amministrative gravano esclusivamente sulla persona giuridica contribuente, titolare del rapporto tributario, con esclusione della responsabilità a titolo concorsuale delle persone fisiche, indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto organico delle medesime con l’ente, mentre sono sanzionabili, ex art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997, anche i concorrenti esterni rispetto alla violazione tributaria commessa da soggetti privi di personalità giuridica

In tema di violazioni tributarie le sanzioni amministrative gravano esclusivamente sulla persona giuridica contribuente, titolare del rapporto tributario, con esclusione della responsabilità a titolo concorsuale delle persone fisiche, indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto organico delle medesime con l'ente, mentre sono sanzionabili, ex art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997, anche i concorrenti esterni rispetto alla violazione tributaria commessa da soggetti privi di personalità giuridica

Corte di Cassazione, sentenza n. 20537 depositata il 17 luglio 2023 – In tema di IVA, l’art. 34 della l. n. 388 del 2000 ha inteso introdurre per ogni periodo d’imposta un limite invalicabile alla compensazione di crediti iva e debiti relativi ad altre imposte; la violazione del limite previsto per legge equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, sanzionato dall’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, la cui misura tuttavia, nei processi ancora in corso ed in ossequio al principio del “favor rei”, di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, deve tener conto dell’ innalzamento del limite d’importo compensabile dei crediti IVA, disposto dalla normativa successiva, così da determinare la riduzione della condotta sanzionabile all’omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto

In tema di IVA, l'art. 34 della l. n. 388 del 2000 ha inteso introdurre per ogni periodo d'imposta un limite invalicabile alla compensazione di crediti iva e debiti relativi ad altre imposte; la violazione del limite previsto per legge equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, sanzionato dall'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, la cui misura tuttavia, nei processi ancora in corso ed in ossequio al principio del "favor rei", di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, deve tener conto dell' innalzamento del limite d'importo compensabile dei crediti IVA, disposto dalla normativa successiva, così da determinare la riduzione della condotta sanzionabile all'omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto

Corte di Cassazione, sentenza n. 20146 depositata il 13 luglio 2023 – Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 (conv. con modif. in l. n. 326 del 2003), sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto e trovando applicazione anche quando il preteso concorrente non è collegato alla società o enti con personalità giuridica da alcun rapporto organico, neppure meramente fattuale

Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 (conv. con modif. in l. n. 326 del 2003), sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto e trovando applicazione anche quando il preteso concorrente non è collegato alla società o enti con personalità giuridica da alcun rapporto organico, neppure meramente fattuale.

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