SANZIONI

Corte di Cassazione ordinanza n. 13908 depositata il 3 maggio 2022 – In tema di sanzioni amministrative tributarie, per distinguere tra violazioni formali e sostanziali è necessario accertare in concreto, con valutazione in fatto riservata al giudice di merito, se la condotta abbia cagionato un danno erariale, incidendo sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o del versamento del tributo; in assenza di tale pregiudizio la violazione resta formale perché lesiva per l’esercizio delle azioni e dei poteri di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria

In tema di sanzioni amministrative tributarie, per distinguere tra violazioni formali e sostanziali è necessario accertare in concreto, con valutazione in fatto riservata al giudice di merito, se la condotta abbia cagionato un danno erariale, incidendo sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o del versamento del tributo; in assenza di tale pregiudizio la violazione resta formale perché lesiva per l'esercizio delle azioni e dei poteri di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria

Corte di Cassazione ordinanza n. 13834 depositata il 3 maggio 2022 – In tema di accertamento cd. sintetico, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull’entità degli stessi e sulla durata del possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere

In tema di accertamento cd. sintetico, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull'entità degli stessi e sulla durata del possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere

Corte di Cassazione sentenza n. 11473 depositata l’ 8 aprile 2022 – In tema di ICI, in caso di più violazioni per omesso o insufficiente versamento che, in relazione  ad uno stesso  immobile,  conseguono ad identici accertamenti per più annualità successive, deve trovare applicazione il  regime  della continuazione  attenuata,  di cui all’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un’unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo

In tema di ICI, in caso di più violazioni per omesso o insufficiente versamento che, in relazione  ad uno stesso  immobile,  conseguono ad identici accertamenti per più annualità successive, deve trovare applicazione il  regime  della continuazione  attenuata,  di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo

Corte di Cassazione ordinanza n. 13221 depositata il 27 aprile 2022 – In tema di Iva (applicabili anche alle imposte dirette) ai fini della deduzione dei costi, il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità va individuato negli obiettivi perseguiti, atteso che le prime sono sostenute per accrescere il prestigio della impresa senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, se non in via mediata e indiretta attraverso il conseguente aumento della sua notorietà e immagine, mentre le seconde hanno una diretta finalità promozionale di prodotti e servizi commercializzati, mediante l’informazione ai consumatori circa l’esistenza di tali beni e servizi, unitamente all’evidenziazione e all’esaltazione delle loro caratteristiche e dell’idoneità a soddisfarne i bisogni, in modo da incrementare lerelative vendite

In tema di Iva (applicabili anche alle imposte dirette) ai fini della deduzione dei costi, il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità va individuato negli obiettivi perseguiti, atteso che le prime sono sostenute per accrescere il prestigio della impresa senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, se non in via mediata e indiretta attraverso il conseguente aumento della sua notorietà e immagine, mentre le seconde hanno una diretta finalità promozionale di prodotti e servizi commercializzati, mediante l’informazione ai consumatori circa l’esistenza di tali beni e servizi, unitamente all’evidenziazione e all’esaltazione delle loro caratteristiche e dell’idoneità a soddisfarne i bisogni, in modo da incrementare lerelative vendite

Corte di Cassazione ordinanza n. 13004 depositata il 26 aprile 2022 – In materia  di  sanzioni  amministrative tributarie vige il principio della responsabilità personale dell’autore della violazione stabilito dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, comma 2, secondo cui “la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione”, ma, in deroga a tale principio, nonchè in deroga all’art. 11 del D.Lgs. n. 472 del 1997, l’art. 7, comma 1, decreto­ legge n.  269/2003, convertito  dalla legge n.  326/2003, ha introdotto il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie. L’estensione del giudicato riflesso opera a condizione che i terzi estranei al giudizio siano titolari di “diritti dipendenti o comunque subordinati” al rapporto deciso con efficacia di giudicato

In materia  di  sanzioni  amministrative tributarie vige il principio della responsabilità personale dell'autore della violazione stabilito dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, comma 2, secondo cui "la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione", ma, in deroga a tale principio, nonchè in deroga all'art. 11 del D.Lgs. n. 472 del 1997, l'art. 7, comma 1, decreto­ legge n.  269/2003, convertito  dalla legge n.  326/2003, ha introdotto il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie. L'estensione del giudicato riflesso opera a condizione che i terzi estranei al giudizio siano titolari di "diritti dipendenti o comunque subordinati" al rapporto deciso con efficacia di giudicato

Corte di Cassazione ordinanza n. 12716 depositata il 21 aprile 2022 – In  tema  di  sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica, il principio normativo che statuisce che le stesse sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando essa sia gestita da un amministratore di fatto non opera nell’ipotesi di società “cartiera”, si applica solo alle violazioni che, alla data di entrata in vigore del decreto (2 ottobre 2003), non siano state ancora contestate o la sanzione irrogate. Tale esclusione non opera nell’ipotesi di società artificiosamente costituita

In  tema  di  sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica, il principio normativo che statuisce che le stesse sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando essa sia gestita da un amministratore di fatto non opera nell'ipotesi di società "cartiera", si applica solo alle violazioni che, alla data di entrata in vigore del decreto (2 ottobre 2003), non siano state ancora contestate o la sanzione irrogate. Tale esclusione non opera nell'ipotesi di società artificiosamente costituita

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 aprile 2022, n. 13362 – Un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., può porsi solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia posto, a base della decisione, prove non dedotte dalle parti ovvero disposte, d’ufficio, al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; infine perchè abbia invertito gli oneri probatori

Un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., può porsi solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia posto, a base della decisione, prove non dedotte dalle parti ovvero disposte, d'ufficio, al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; infine perchè abbia invertito gli oneri probatori

Corte di Cassazione ordinanza n. 11337 depositata il 7 aprile 2022 – In tema di sostituzione d’imposta, la definizione con adesione dell’accertamento nei confronti del datore  di lavoro, per omesso  versamento di quanto dovuto all’Erario a titolo di sostituto d’imposta, e il conseguente versamento da parte di questi dell’imposta concordata, non comporta l’annullamento della sanzione comminata al sostituito ai sensi dell’art. 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, poiché questi resta il soggetto passivo d’imposta, che risponde dell’omessa dichiarazione del reddito anche per colpa

In tema di sostituzione d'imposta, la definizione con adesione dell'accertamento nei confronti del datore  di lavoro, per omesso  versamento di quanto dovuto all'Erario a titolo di sostituto d'imposta, e il conseguente versamento da parte di questi dell'imposta concordata, non comporta l'annullamento della sanzione comminata al sostituito ai sensi dell'art. 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, poiché questi resta il soggetto passivo d'imposta, che risponde dell'omessa dichiarazione del reddito anche per colpa

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