SANZIONI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 giugno 2021, n. 16291 – In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell’esclusione di responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 472/1997 la prova dell’assenza assoluta di colpa, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza, non potendosi ritenere esente da responsabilità il contribuente che non abbia vigilato sul professionista al quale erano affidate le incombenze fiscali

In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 472/1997 la prova dell'assenza assoluta di colpa, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza, non potendosi ritenere esente da responsabilità il contribuente che non abbia vigilato sul professionista al quale erano affidate le incombenze fiscali

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 giugno 2021, n. 15415 – Ai fini dell’applicazione delle sanzioni, non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 giugno 2021, n. 15406 – Il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità; ne consegue che l’art. 54, comma 3-bis, del d.l. n. 83 del 2012, quando stabilisce che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito

Il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità; ne consegue che l'art. 54, comma 3-bis, del d.l. n. 83 del 2012, quando stabilisce che "le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546", si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull'appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito

Errata applicazione del reverse charge – ravvedimento operoso. Recupero credito IVA soggetto non residente – Risposta 07 giugno 2021, n. 393 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 07 giugno 2021, n. 393 Interpello - articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Errata applicazione del reverse charge - ravvedimento operoso. Recupero credito IVA soggetto non residente Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito Si premette che l'interpello in esame [...]

Sospensione dei versamenti delle ritenute – Chiarimenti – Articolo 61, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – Risoluzione 01 giugno 2021, n. 40/E dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 01 giugno 2021, n. 40/E Articolo 61, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - Sospensione dei versamenti delle ritenute - Chiarimenti Sono pervenute richieste di chiarimenti in merito all’applicazione della disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 maggio 2021, n. 14246 – In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la distinzione tra infrazioni formali e sostanziali rileva anche con riferimento all’intermediario tenuto alla trasmissione di dichiarazioni fiscali, essendo ipotizzabili fattispecie in cui la sua condotta agevola l’evasione o, comunque, determina un minor incasso erariale (infrazioni non meramente formali) e fattispecie in cui essa arreca solo un qualche ritardo o difficoltà alle operazioni di accertamento o riscossione (infrazioni formali). Ne consegue la compatibilità dell’art. 12 del d.lgs. 1997 n. 472 con l’art. 7 del d.lgs. n. 241 del 1997, ratione temporis vigente

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la distinzione tra infrazioni formali e sostanziali rileva anche con riferimento all'intermediario tenuto alla trasmissione di dichiarazioni fiscali, essendo ipotizzabili fattispecie in cui la sua condotta agevola l'evasione o, comunque, determina un minor incasso erariale (infrazioni non meramente formali) e fattispecie in cui essa arreca solo un qualche ritardo o difficoltà alle operazioni di accertamento o riscossione (infrazioni formali). Ne consegue la compatibilità dell'art. 12 del d.lgs. 1997 n. 472 con l'art. 7 del d.lgs. n. 241 del 1997, ratione temporis vigente

Corte di Cassazione, ordinanza n. 25980 depositata il 17 ottobre 2018 – E’ esclusa l’estensione della responsabilità all’amministratore cessato – che è in ogni caso per fatto proprio, anche quando consista in omessa vigilanza (culpa in vigilando) – a comportamenti messi in atto da altri amministratori in epoca successiva, sol perché la società, attraverso il competente organo – e non l’amministratore dimissionario – abbia omesso di adempiere agli obblighi di pubblicità. Sul punto, è appena il caso di notare che la legge non impone alcuna prescrizione all’amministratore cessante

E' esclusa l'estensione della responsabilità all'amministratore cessato - che è in ogni caso per fatto proprio, anche quando consista in omessa vigilanza (culpa in vigilando) - a comportamenti messi in atto da altri amministratori in epoca successiva, sol perché la società, attraverso il competente organo - e non l'amministratore dimissionario - abbia omesso di adempiere agli obblighi di pubblicità. Sul punto, è appena il caso di notare che la legge non impone alcuna prescrizione all'amministratore cessante

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 maggio 2021, n. 11649 – In tema di IRAP, il professionista il quale sia inserito in uno studio associato, sebbene svolga anche una distinta e separata attività professionale, diversa da quella espletata in forma associata, ha l’onere di dimostrare, al fine di sottrarsi all’applicazione dell’imposta, la mancanza di autonoma organizzazione, ossia di non fruire dei benefici organizzativi recati dalla sua adesione alla detta associazione

In tema di IRAP, il professionista il quale sia inserito in uno studio associato, sebbene svolga anche una distinta e separata attività professionale, diversa da quella espletata in forma associata, ha l'onere di dimostrare, al fine di sottrarsi all'applicazione dell'imposta, la mancanza di autonoma organizzazione, ossia di non fruire dei benefici organizzativi recati dalla sua adesione alla detta associazione

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