La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27933 depositata il 4 ottobre 2023, intervenendo in tema di prescrizione, ha ribadito che “… in materia tributaria trova applicazione il principio secondo cui, a fronte della natura estintiva della prescrizione eccepita dal contribuente, l’individuazione del termine legale applicabile è rimessa al giudice di merito (Cass., Sez. 6-5, 24 gennaio 2022, n. 1980). …”
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui era stato notificato un preavviso di fermo per una serie di cartelle di pagamento. Avverso tale atto il contribuente proponeva ricorso. Il giudice di prime cure rigettava il ricorso del contribuente. Avverso la sentenza il contribuente proponeva appello. I giudice di appello dichiaravano: 1) l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere relativamente alle cartelle di pagamento, sottostanti al preavviso di fermo; 2) la nullità della cartella n. 368 per omessa notifica; 3) la nullità del preavviso di fermo fondato su cartelle prescritte. Il concessionario avverso la decisione di appello proponeva ricorso in cassazione.
Gli Ermellini rigettano il ricorso del concessionario.
Per i giudici di legittimità il ricorso è da rigettare in quanto “… risulta chiaramente che il contribuente ha formulato già in primo grado l’eccezione di prescrizione. Del resto, la stessa ricorrente conferma tale circostanza a p. 3 del ricorso per cassazione, in questo modo smentendo il motivo formulato. In proposito occorre solo aggiungere che è irrilevante il riferimento, nel ricorso introduttivo, a un termine di prescrizione diverso da quello applicato dal giudice, atteso che l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v., tra le tante, Cass., Sez. L., 27 ottobre 2021, n. 30303). …”