Corte di Cassazione, ordinanza n. 27933 depositata il 4 ottobre 2023
prescrizioni tributarie
RILEVATO CHE
1. C.P. ha proposto ricorso avverso il preavviso di fermo, notificato in data 26 giugno 2016, e le relative cartelle di pagamento, deducendo, tra gli altri motivi, la prescrizione delle pretese oggetto delle cartelle per le tasse auto (anni 1983 al 2009) e la decadenza e prescrizione di quelle oggetto delle cartelle per gli altri tributi (anni dal 1989 al 2006).
2. Il ricorso è stato rigettato in primo grado.
3. All’esito del giudizio di appello, è stata dichiarata: 1) l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere relativamente alle cartelle di pagamento, sottostanti al preavviso di fermo, n. 356,611,684,524,788,168,132,645,963 e 264; 2) la nullità della cartella n. 368 per omessa notifica; 3) la nullità del preavviso di fermo fondato sulle cartelle n. 292,408,239,461,09,728 e 413 in accoglimento dell’eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il concessionario alla riscossione, formulando un unico motivo.
5. Il contribuente è rimasto intimato, mentre l’Agenzia delle Entrate si è costituita aderendo al ricorso.
6. La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 26 settembre 2023.
CONSIDERATO CHE
1. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 115 e 345 c.p.c. e 7, 19 e 57 d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 3 della l. n. 241 del 1990 e 7 della l. n. 212 del 2000, avendo il contribuente in primo grado eccepito solo la decadenza dal potere impositivo e non anche la prescrizione (successiva alla notifica delle cartelle di pagamento) relativamente ai crediti su cui è fondato il preavviso di fermo e non potendo tale eccezione essere formulata in grado di appello, stante il divieto di cui all’art. 57 d.lgs. n. 546/1992.
2. Il ricorso deve essere rigettato, posto che dal ricorso introduttivo, come, peraltro, confermato dalla sentenza di primo grado n. 3316/2017 della Commissione tributaria provinciale di Catania, risulta chiaramente che il contribuente ha formulato già in primo grado l’eccezione di prescrizione. Del resto, la stessa ricorrente conferma tale circostanza a p. 3 del ricorso per cassazione, in questo modo smentendo il motivo formulato. In proposito occorre solo aggiungere che è irrilevante il riferimento, nel ricorso introduttivo, a un termine di prescrizione diverso da quello applicato dal giudice, atteso che l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v., tra le tante, Cass., Sez. L., 27 ottobre 2021, n. 30303). Deve ricordarsi che anche in materia tributaria trova applicazione il principio secondo cui, a fronte della natura estintiva della prescrizione eccepita dal contribuente, l’individuazione del termine legale applicabile è rimessa al giudice di merito (Cass., Sez. 6-5, 24 gennaio 2022, n. 1980).
3. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese, non essendosi costituito il contribuente. Non sussistono, invece, nei confronti della ricorrente i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, alla luce della recente modifica normativa intervenuta (art. 22 del d.l. n. 34 del 2023, convertito in l. n. 56 del 2023), che ha modificato l’art. 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2016, aggiungendo l’Agenzia delle Entrate Riscossione alle agenzie fiscali ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso.