AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 28 del 2 febbraio 2024
Rimborso dell’eccedenza di versamento effettuato a titolo d’acconto dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA], nel prosieguo istante, tenuto conto anche della documentazione integrativa prodotta a seguito della richiesta della scrivente per chiarire meglio i termini della questione, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante è un istituto bancario italiano attivo principalmente nei servizi e soluzioni di credito alle imprese.
In data […] 2021, ha acquistato la quasi totalità delle attività e passività aziendali di [BETA] in liquidazione coatta amministrativa (di seguito, ”[BETA] ”).
Secondo quanto riferito dall’istante, «nell’ambito delle attività acquisite e, in particolare, quelle fiscali, la Banca ha anche acquisito da [BETA] un credito per euro […] riveniente da versamenti di acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all’art. 2, comma 5, D.L. 133/2013.
Il credito relativo all’acconto in parola si è originato in capo a [BETA] per versamenti effettuati con codice tributo 1140 dal 2013 al 2015 ed è stato parzialmente compensato per versamenti dovuti relativi alla imposta sostitutiva con codice tributo 1102 fino al periodo d’imposta 2018».
L’istante riferisce, altresì, che, «successivamente a tale annualità, [BETA] ha interrotto l’operatività in relazione all’offerta di investimenti in regime fiscale di risparmio amministrato e, pertanto, non sono più presenti clienti che hanno esercitato la suddetta opzione.
L’eccedenza residua, pari a […] euro, è stata, pertanto, indicata nel rigo SX46, colonna 8, del modello 770 2019 (2018) e riportata nei modelli dichiarativi 770 2020 (2019) e 770 2021 (2020) di [BETA]».
A seguito dell’acquisto da parte dell’istante e al fine di procedere operativamente con la cessione di tale credito, le parti hanno effettuato le seguenti formalità:
[BETA] ha indicato l’intero importo di […] euro nel rigo SX46, colonna 5, del modello 770/2022 (2021) e il codice fiscale di [ALFA] in colonna 6 del medesimo rigo;
Contestualmente,
[ALFA] ha indicato nel proprio modello 770/2022 (2021)
l’importo di cui sopra nel rigo SX46, colonna 3, e il codice fiscale di [BETA] in colonna 4.
Tutto ciò premesso, l’istante riferisce di non aver «mai storicamente offerto servizi di custodia e amministrazione e, pertanto, di non aver mai esercitato attività che comportassero o che comportino il pagamento dell’imposta sostitutiva in regime di risparmio amministrato ex art. 6, D.Lgs. 461/1997.
Tale circostanza non consente alla Banca di procedere allo scomputo dell’acconto con i versamenti relativa alla medesima imposta sostitutiva, come, invece, prevede espressamente l’art. 2, comma 5, D.L. 133/2013 e come chiarito dalla risoluzione n. 91/E del 12 dicembre 2013.
Di qui sorge, pertanto, il dubbio interpretativo circa la possibilità o meno di chiedere a rimborso la somma di […] euro».
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante, nel silenzio dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 29 gennaio 2014, n. 5), ritiene applicabile l’articolo 6, comma 11, del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, in materia di imposta sostitutiva in regime di risparmio amministrato, a mente del quale «Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi».
Secondo l’istante, infatti, «la previsione di cui all’art. 2, comma 5, D.L. 133/2013, che stabilisce il recupero dell’acconto mediante i versamenti successivi della imposta sostitutiva in regime di risparmio amministrato, va valutata in un’ottica di prosecuzione dell’attività che preveda il versamento dell’imposta in parola.
La suddetta previsione non può esplicare pienamente efficacia, invece, laddove l’intermediario non abbia o non abbia più attività che comportino il pagamento della imposta sostitutiva, come è evidentemente accaduto nel caso di specie.
Per le ragioni sopra riportate, la Banca ritiene che il credito riveniente dall’eccedenza di versamento dell’acconto ex art. 2, comma 5, D.L. 133/2013, possa essere richiesto a rimborso mediante un’istanza ad hoc, da presentare in carta semplice all’ufficio competente dell’Agenzia delle entrate».
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare, nel presupposto che i profili contabili non costituiscono oggetto di interpello, si evidenzia che il presente parere viene reso senza entrare nel merito dell’atto di trasferimento del credito in questione, né dell’esistenza, spettanza ed entità dello stesso, dando per assunto che come ribadito dall’istante con l’ulteriore documentazione prodotta detto credito sia tra le attività ricomprese nel perimetro di cessione.
Ciò posto, si osserva che l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 133 del 2013, prevede che «A decorrere dall’anno 2013, i soggetti che applicano l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 del medesimo decreto legislativo, sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100 per cento dell’ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 6. Il versamento effettuato può essere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva».
Con la risoluzione n. 91/E del 2013, è stato chiarito che «l’eventuale eccedenza del versamento effettuato a titolo d’acconto rispetto all’imposta sostitutiva dovuta nell’anno successivo, è scomputabile dal versamento dell’acconto da eseguire nel medesimo periodo».
La disposizione innanzi richiamata presuppone l’utilizzo dell’acconto versato in misura eccedente al dovuto in un’ottica di prosecuzione, da parte dell’intermediario, dell’attività di offerta di servizi di custodia ed amministrazione di titoli, quote o certificati, per i quali i contribuenti effettuano l’opzione per il regime del risparmio amministrato, di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 461 del 1997.
In tale ottica, il citato articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 133 del 2013, non prevede espressamente la possibilità di chiedere il rimborso o cedere il credito generatosi dall’applicazione del regime del risparmio amministrato.
Tuttavia, il comma 11 del citato articolo 6, prevede che «Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi».
Nel caso di specie, secondo quanto riportato nell’istanza, l’eccedenza di imposta è stata acquisita per effetto della cessione del ramo d’azienda di [BETA], sicché la cessionaria istante avrebbe potuto utilizzare detto credito a scomputo di eventuali versamenti dell’imposta sostitutiva, di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 461 del 1997. Tuttavia, come già innanzi indicato, l’istante afferma di non aver «mai storicamente offerto servizi di custodia e amministrazione e, pertanto, di non aver mai esercitato attività che comportassero o che comportino il pagamento dell’imposta sostitutiva in regime di risparmio amministrato ex art. 6, D.Lgs. 461/1997.
Tale circostanza non consente alla Banca di procedere allo scomputo dell’acconto con i versamenti relativa alla medesima imposta sostitutiva».
Ciò premesso, nell’assunto, non verificabile in questa sede, che quanto dichiarato dall’istante sia conforme alla realtà, si ritiene di poter condividere la soluzione prospettata. L’istante potrà, dunque, presentare al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate un’apposita richiesta di rimborso in carta semplice del credito in parola [risultante nel rigo SX46, colonna 8, del modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari 770/2023 (periodo d’imposta 2022), già indicato nella dichiarazione 770/2022 (2021)], alla quale andrà allegata la presente risposta che contiene i motivi per i quali la richiesta deve intendersi legittima. Resta fermo il potere dell’ufficio di verificare la corretta cessione del credito tra le parti, nonché l’effettivo ammontare spettante a rimborso.