Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguriaa, sezione n. 1, sentenza n. 190 depositata il 9 marzo 2023
Il solo documento che fa fede del contenuto della dichiarazione Unico è quello, originale, in possesso dell’Amministrazione finanziaria. Al contrario nessuna validità in tal senso può essere riconosciuta al documento prodotto dal contribuente in fotocopia, del quale non risulta attestata la conformità all’originale dall’Agenzia delle Entrate
IVA – rimborso di imposta – difformità tra la copia cartacea della dichiarazione in possesso del contribuente e quella in possesso dell’amministrazione – in difetto di disconoscimento, deve presumersi la conformità della fotocopia depositata in giudizio dal contribuente alla copia della dichiarazione rimasta a sue mani. Non certo la conformità di tale fotocopia all’originale della dichiarazione a suo tempo depositato all’Agenzia.
Massima:
La fotocopia cartacea della dichiarazione d’imposta (nel caso ai fini I.V.A.) che il contribuente trattenga per propria memoria, resta, ai fini della prova, mera documentazione privata, priva del riscontro dell’ufficialità.
L’unico documento che fa fede del contenuto della dichiarazione è quello in possesso dell’Amministrazione finanziaria.
Per provare il contenuto dell’anzidetta dichiarazione il contribuente deve pertanto procurarsi presso l’Agenzia una copia autentica dell’originale a suo tempo presentato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C T impugnava il diniego di rimborso I.V.A. relativo a dichiarazione Unico 2008 per i redditi 2007, affermando di aver indicato nella dichiarazione un credito I.V.A. Peraltro, acquisita la dichiarazione dall’AGENZIA delle ENTRATE con attestazione di regolarità, non veniva eseguito il rimborso di detta somma. L’Agenzia domandava la produzione di documentazione a sostegno del credito I.V.A., produzione effettuata dal contribuente. L’Agenzia emetteva il provvedimento di diniego impugnato, fondato sulla decadenza del contribuente dal diritto al rimborso in quanto per il recupero dell’imposta versata in eccedenza occorre presentare domanda di restituzione entro il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, a decorrere dalla data in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, ossia entro il 31.3.2012.
Il contribuente sosteneva di aver regolarmente richiesto il credito I.V.A. nella propria dichiarazione, con la compilazione dei relativi campi, così che non poteva affermarsi essersi verificata la decadenza ritenuta dall’ufficio.
La Commissione tributaria provinciale, con sentenza n. 63 dell’8.2.2019, accoglieva il ricorso e annullava il diniego di rimborso, rilevando che era sufficiente la compilazione del Quadro RX4 nella dichiarazione annuale per integrare il requisito dell’istanza di rimborso, presentata la quale operava la prescrizione decennale del diritto.
Presentava appello l’Agenzia, rilevando che il contribuente, nella dichiarazione 2008 per il periodo di imposta 2007, non aveva compilato il Quadro RX4, pur essendo già stata segnalata al contribuente, da parte della stessa Amministrazione finanziaria, l’esistenza di tale credito, accertato a seguito di liquidazione automatizzata dell’I.V.A., ex art. 54-bis, d.p.r. 26.10.1972, n. 633.
Anzi, il contribuente aveva esposto un I.V.A. a debito nel modello 2007.
Sostanzialmente l’appellante Agenzia sottolineava la mancanza del presupposto di fatto dell’istanza, in assenza di compilazione del Quadro RX4, erroneamente ritenuto, invece, compilato da parte della Commissione tributaria provinciale. L’istanza del 21.12.2016, pertanto, era da considerare tardiva.
Il contribuente, costituendosi, eccepiva l’omessa sottoscrizione dell’appello da parte del Direttore dell’Agenzia e, nel merito, ribadiva quanto sostenuto in prime cure.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello dell’Agenzia è stato firmato digitalmente dal Capo Team D P, su delega del Direttore provinciale T L.
In tema di contenzioso tributario, gli artt. 10 e 11, comma 2, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale; sicché è validamente apposta la sottoscrizione dell’appello dell’ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza (Cass. Sez. V, 2138/2019; 27570/2018; 6691/2014; 220/2014. Sez. VI-5, 15470/2016).
Non avendo l’appellato fornito la suddetta prova, l’eccezione è priva di fondamento.
Il termine di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992 è di natura decadenziale e non prescrizionale.
Nel consegue che la decadenza può essere impedita solo dall’atto tipico di esercizio del potere sottoposto a termine (art. 2966, primo periodo, c.c.).
Né sono previste, come nei termini di prescrizione, cause di sospensione o interruzione (art. 2964 c.c.).
Il riconoscimento del diritto altrui, tipica causa di interruzione della prescrizione (art. 2944 c.c.), non opera sui termini di decadenza, ad eccezione dell’ipotesi in cui la decadenza abbia origine contrattuale (ipotesi che, all’evidenza, non ricorre nel caso di specie) ovvero concerna diritti disponibili (art. 2966, secondo periodo, c.c.). Nel caso del rimborso di imposta, tale ultima eccezione non può operare, stante la naturale indisponibilità del diritto dello Stato ai tributi (Cass. Sez. V, 39521/2021; 10753/2013; 14711/2001; 13218/2001).
Pertanto, unico atto idoneo ad impedire la decadenza era l’istanza di rimborso.
Tale atto, impeditivo della decadenza, è integrato (anche) dalla manifestazione di volontà espressa con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro RX4.
In tema d’IVA, ai fini del rimborso dell’eccedenza d’imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro “RX4”, sebbene non accompagnata dalla presentazione del modello “VR”, che costituisce solo un presupposto per l’esigibilità del credito, sicché, anche in caso di cessazione d’attività, nella quale non è possibile portare in detrazione l’eccedenza l’anno successivo, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, non è applicabile il termine biennale di decadenza, previsto dall’art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale, di cui all’art. 2946 c.c. (Cass. Sez. V, 19115/2016. Sez. VI-5, 35717/2022; 32424/2019).
Compilazione, peraltro, secondo l’Agenzia, non sussistente.
Orbene, trattandosi di causa impeditiva della decadenza, secondo i principi generali, l’onus probandi sulla presentazione dell’istanza di rimborso incombe sul contribuente (Cass. Sez. I, 27451/2022. Sez. II, 10412/1997; 2394/1994; 9010/1993; 2107/1991; 3796/1989; 1182/1987).
In mancanza di prova sulla avvenuta presentazione dell’istanza di rimborso mediante la compilazione suddetta, l’eccezione di decadenza formulata dall’Agenzia sarebbe fondata e il diniego di rimborso era legittimo.
Tale prova, si specifica, non è fornita dal riconoscimento del diritto al rimborso da parte dell’Agenzia;
riconoscimento irrilevante per impedire la decadenza, come già si è detto sopra.
Unico fatto rilevante in causa era, quindi, la compilazione del Quadro RX4 predetto nella dichiarazione a suo tempo presentata all’Agenzia.
A tale proposito va specificato che il contribuente ha prodotto in giudizio (documento allegato alla nota di deposito 16.6.2018, depositata in Commissione tributaria provinciale il 19.6.2018) una fotocopia della dichiarazione del 2008 per il periodo di imposta 2007, dalla quale risulterebbe, effettivamente, la compilazione del Quadro RX4, con l’indicazione di un credito I.V.A. di ? 15.076,00 (prima colonna), del quale viene chiesto il rimborso (terza colonna).
L’Agenzia, invece, ha depositato in giudizio (doc. 2 allegato alle controdeduzioni presentate in primo grado il 4.7.2018) l’originale della suddetta dichiarazione. Tale originale presenta il quadro RX4 vuoto, senza l’indicazione di alcun credito di imposta né, tantomeno, la relativa richiesta di rimborso.
Si è quindi in presenza di una discordanza evidente fra originale depositato in giudizio dall’Agenzia e fotocopia della dichiarazione rimasta a mani del contribuente, depositata in giudizio da quest’ultimo (la discordanza suddetta fra l’originale proveniente dall’Agenzia e la fotocopia depositata dal contribuente non è l’unica, sol che si ponga attenzione al Quadro RX1 I.R.P.E.F. e al Quadro RX5 I.R.A.P.).
Per vero, l’Agenzia ha depositato in giudizio non l’originale a sue mani della dichiarazione suddetta, ma una fotocopia della stessa. Fotocopia della quale, però, in difetto di disconoscimento, deve ritenersi la conformità all’originale a mani dell’Agenzia, ex art. 2214 c.c. Ad altrettale conclusione non può giungersi per la fotocopia depositata dal contribuente la quale, in mancanza di disconoscimento, si può presumere conforme sì, ma alla copia rimasta a sue mani al momento della presentazione della dichiarazione; dalla quale, all’evidenza, il contribuente estrasse la fotocopia per la sua produzione in giudizio. In altre parole, in difetto di disconoscimento, deve presumersi la conformità della fotocopia depositata in giudizio dal contribuente alla copia della dichiarazione rimasta a sue mani. Non certo la conformità di tale fotocopia all’originale della dichiarazione a suo tempo depositato all’Agenzia.
Ma la copia della dichiarazione rimasta a mani del contribuente, stante quanto si dirà ora, nulla è in grado di dimostrare circa il contenuto della dichiarazione originale a suo tempo presentata all’Agenzia.
Infatti, in tema di contenzioso tributario, l’Amministrazione finanziaria deve provare, mediante esibizione dell’unico originale della denuncia del contribuente, il fondamento delle proprie eccezioni in merito alle poste contenute nella denuncia stessa, in possesso della sola Amministrazione finanziaria, atteso che al contribuente, allorché presenta la denuncia dei redditi, viene rilasciata soltanto una ricevuta attestante la avvenuta presentazione, ma nessuna copia conforme all’originale consegnato all’Amministrazione finanziaria, per cui qualunque copia della denuncia che il contribuente trattenga per propria memoria, resta, ai fini della prova, mera documentazione privata, priva del riscontro dell’ufficialità (Cass. Sez. I, 4849/1997).
In altre parole, l’unico documento che fa fede del contenuto della dichiarazione è quello, originale, in possesso dell’Amministrazione finanziaria. Non quello prodotto dal contribuente (in fotocopia, nel caso) del quale nessuna conformità all’originale a suo tempo presentato all’Agenzia viene attestata.
Il contribuente, per provare il contenuto dell’anzidetta dichiarazione – e, in particolare, l’avvenuta compilazione del Quadro RX4 – avrebbe dovuto procurarsi presso l’Agenzia una copia autentica dell’originale a suo tempo presentato.
Ne consegue che il contribuente non ha provato il riempimento del Quadro RX4 e non abbia mai, né esposto, né richiesto, il credito I.V.A. del quale si discute con la presentazione della suddetta dichiarazione.
Dal che la fondatezza dell’appello dell’Agenzia.
Le spese possono essere compensate, tenuto conto del fatto che il credito di imposta era pur sempre sussistente, anche se richiesto in ritardo.
P.Q.M.
in accoglimento dell’appello, dichiara legittimo il diniego di rimborso. Spese compensate.