RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 11993 depositata il 5 maggio 2023 – La scelta del ravvedimento operoso in materia fiscale, di cui all’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è di carattere negoziale, costituendo una dichiarazione di volontà per cui essa non può che essere oggetto di annullamento per errore determinante. Ai fini dell’istanza di rimborso delle somme così versate risultando quindi esclusivamente rilevante l’errore determinante ai sensi dell’art. 1428 c.c., in cui sia caduto il contribuente nel momento in cui ha operato il ravvedimento stesso.

La scelta del ravvedimento operoso in materia fiscale, di cui all'art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è di carattere negoziale, costituendo una dichiarazione di volontà per cui essa non può che essere oggetto di annullamento per errore determinante. Ai fini dell'istanza di rimborso delle somme così versate risultando quindi esclusivamente rilevante l'errore determinante ai sensi dell'art. 1428 c.c., in cui sia caduto il contribuente nel momento in cui ha operato il ravvedimento stesso.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 11783 depositata il 4 maggio 2023 – In tema di decorrenza del termine per la proposizione dell’istanza di rimborso è costituito dall’individuazione del relativo dies a quo col momento in cui – nell’assolvere al pagamento – il contribuente sia pienamente consapevole della non debenza della somma. Solo se ricorre tale requisito (cioè se già in quel momento il contribuente avesse la certezza della non debenza in tutto o in parte delle somme versate in acconto), il termine decorre dal momento stesso del versamento dell’acconto, mentre in diversa ipotesi – cioè allorché la non debenza emerga in sede di pagamento del saldo

In tema di decorrenza del termine per la proposizione dell'istanza di rimborso è costituito dall'individuazione del relativo dies a quo col momento in cui - nell'assolvere al pagamento - il contribuente sia pienamente consapevole della non debenza della somma. Solo se ricorre tale requisito (cioè se già in quel momento il contribuente avesse la certezza della non debenza in tutto o in parte delle somme versate in acconto), il termine decorre dal momento stesso del versamento dell'acconto, mentre in diversa ipotesi - cioè allorché la non debenza emerga in sede di pagamento del saldo

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 11262 depositata il 28 aprile 2023 – In tema di contenzioso tributario, il difetto di specifica contestazione dei conteggi funzionali alla quantificazione del credito oggetto della pretesa dell’attore – contribuente, che abbia articolato istanza di rimborso di un tributo, allorché il convenuto abbia negato l’esistenza di tale credito, può avere rilievo solo quando si riferisca a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione dell’ “an debeatur”, poiché il principio di non contestazione opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non restringe il “thema decidendum” ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell’intera domanda

In tema di contenzioso tributario, il difetto di specifica contestazione dei conteggi funzionali alla quantificazione del credito oggetto della pretesa dell'attore - contribuente, che abbia articolato istanza di rimborso di un tributo, allorché il convenuto abbia negato l'esistenza di tale credito, può avere rilievo solo quando si riferisca a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione dell' "an debeatur", poiché il principio di non contestazione opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non restringe il "thema decidendum" ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell'intera domanda

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 11934 depositata il 5 maggio 2023 – Nella Gestione Separata la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione

Nella Gestione Separata la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 11335 del 2 maggio 2023 – In tema di contenzioso tributario, il contribuente quando impugna il silenzio rifiuto su di un’istanza di rimborso d’imposta, deve dimostrare, in punto di fatto, che non sussiste alcuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto mentre l’amministrazione finanziaria può, da parte sua, difendersi a tutto campo, senza doversi ritenere vincolata ad una specifica motivazione di rigetto, così che le eventuali incongruenze del ricorso introduttivo possono legittimamente essere eccepite dall’ufficio anche in grado di appello, a prescindere dalla preclusione posta dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57 trattandosi comunque di rilievi pur sempre attinenti all’originario tema del decidere e cioè la sussistenza o meno di presupposti idonei a legittimare il rifiuto del chiesto rimborso

In tema di contenzioso tributario, il contribuente quando impugna il silenzio rifiuto su di un'istanza di rimborso d'imposta, deve dimostrare, in punto di fatto, che non sussiste alcuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto mentre l'amministrazione finanziaria può, da parte sua, difendersi a tutto campo, senza doversi ritenere vincolata ad una specifica motivazione di rigetto, così che le eventuali incongruenze del ricorso introduttivo possono legittimamente essere eccepite dall'ufficio anche in grado di appello, a prescindere dalla preclusione posta dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57 trattandosi comunque di rilievi pur sempre attinenti all'originario tema del decidere e cioè la sussistenza o meno di presupposti idonei a legittimare il rifiuto del chiesto rimborso

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 11189 depositata il 27 aprile 2023 – In tema di rimborso delle imposte sul reddito, gli interessi di cui all’art. 44 D.P.R. n. 602 del 1973 non presuppongono la mora dell’Amministrazione, ma hanno la funzione di reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente che non ha goduto della somma di denaro che ha versato al Fisco e che deve essergli restituita. Tali interessi, indipendentemente dalla buona o mala fede dell’accipiens, maturano al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data non della domanda, ma del versamento e fino a quella dell’ordinativo del pagamento

In tema di rimborso delle imposte sul reddito, gli interessi di cui all'art. 44 D.P.R. n. 602 del 1973 non presuppongono la mora dell'Amministrazione, ma hanno la funzione di reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente che non ha goduto della somma di denaro che ha versato al Fisco e che deve essergli restituita. Tali interessi, indipendentemente dalla buona o mala fede dell'accipiens, maturano al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data non della domanda, ma del versamento e fino a quella dell'ordinativo del pagamento

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 11025 depositata il 26 aprile 2023 – Il d.lgs. n. 546 del 1992, art. 68 nel prevedere il rimborso d’ufficio al contribuente del tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza che ne abbia accolto il ricorso, determina la nascita di un’obbligazione ex lege riconducibile allo schema della condictio indebiti e sussumibile nella fattispecie dell’annullamento dell’atto presupposto in sede giurisdizionale, alla quale deve conseguire la restituzione del tributo con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali ricomprendendo anche il cd. “aggio”

Il d.lgs. n. 546 del 1992, art. 68 nel prevedere il rimborso d'ufficio al contribuente del tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza che ne abbia accolto il ricorso, determina la nascita di un'obbligazione ex lege riconducibile allo schema della condictio indebiti e sussumibile nella fattispecie dell'annullamento dell'atto presupposto in sede giurisdizionale, alla quale deve conseguire la restituzione del tributo con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali ricomprendendo anche il cd. "aggio"

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10527 depositata il 19 aprile 2023 – Le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all’ammontare delle ritenute Irpef, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta; né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato

Le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute Irpef, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta; né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato

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