RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI

Corte di Cassazione, ordinanza n. 17248 depositata il 15 giugno 2023 – Ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto di un’istanza di rimborso di un tributo avanzata dal contribuente, l’Amministrazione finanziaria può esercitare la facoltà di controdeduzione di cui all’art. 23 del lgs. n. 546 del 1992 e, quindi, prospettare, senza che si determini vizio di ultrapetizione, argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la motivazione di rigetto della istanza in sede amministrativa, poiché, in tal caso, il contribuente assume la posizione sostanziale di attore, che deve fornire la prova della propria domanda, mentre l’Ufficio non ha esplicitato una «pretesa»

Ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto di un'istanza di rimborso di un tributo avanzata dal contribuente, l'Amministrazione finanziaria può esercitare la facoltà di controdeduzione di cui all'art. 23 del lgs. n. 546 del 1992 e, quindi, prospettare, senza che si determini vizio di ultrapetizione, argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la motivazione di rigetto della istanza in sede amministrativa, poiché, in tal caso, il contribuente assume la posizione sostanziale di attore, che deve fornire la prova della propria domanda, mentre l'Ufficio non ha esplicitato una «pretesa»

Corte di Cassazione, ordinanza n. 17234 depositata il 15 giugno 2023 – In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall’art.20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997

In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art.20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997

Corte di Cassazione ordinanza n. 6350 deposita il 2 marzo 2023 – Il diritto alla riscossione di un’imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo vigente ratione temporis), bensì al termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2953 c.c. per l’actio iudicati

Il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo vigente ratione temporis), bensì al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l'actio iudicati

Società con patrimonio netto negativo – Rimborso IVA – Obbligo di garanzia – Articolo 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 – Risposta n. 347 del 14 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 347 del 14 giugno 2023 Società con patrimonio netto negativo - Rimborso IVA - Obbligo di garanzia - Articolo 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito La società [ALFA] (di seguito istante), pone il quesito qui [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguriaa, sezione n. 1, sentenza n. 190 depositata il 9 marzo 2023 – In tema d’IVA, ai fini del rimborso dell’eccedenza d’imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro “RX4”, sebbene non accompagnata dalla presentazione del modello “VR”, che costituisce solo un presupposto per l’esigibilità del credito, sicché, anche in caso di cessazione d’attività, nella quale non è possibile portare in detrazione l’eccedenza l’anno successivo, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, non è applicabile il termine biennale di decadenza ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale, di cui all’art. 2946 c.c.

In tema d'IVA, ai fini del rimborso dell'eccedenza d'imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro "RX4", sebbene non accompagnata dalla presentazione del modello "VR", che costituisce solo un presupposto per l'esigibilità del credito, sicché, anche in caso di cessazione d'attività, nella quale non è possibile portare in detrazione l'eccedenza l'anno successivo, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, non è applicabile il termine biennale di decadenza ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c.

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 15211 depositata il 30 maggio 2023 – In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa intesa alla loro correzione deve essere presentata, ex d.p.r. n. 322 del 1998, art. 2 comma 8-bis, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante, mentre, in caso di avvenuto pagamento di maggiori somme rispetto a quelle dovute, il contribuente, indipendentemente dal rispetto del suddetto termine, può in ogni caso opporsi, in sede contenziosa, alla maggior pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria, senza però poter opporre in compensazione tali somme alle maggiori pretese di quest’ultima, e può chiederne il rimborso entro il termine di quarantotto mesi dal versamento, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa intesa alla loro correzione deve essere presentata, ex d.p.r. n. 322 del 1998, art. 2 comma 8-bis, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante, mentre, in caso di avvenuto pagamento di maggiori somme rispetto a quelle dovute, il contribuente, indipendentemente dal rispetto del suddetto termine, può in ogni caso opporsi, in sede contenziosa, alla maggior pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, senza però poter opporre in compensazione tali somme alle maggiori pretese di quest'ultima, e può chiederne il rimborso entro il termine di quarantotto mesi dal versamento, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 13709 depositata il 18 maggio 2023 – In tema di contributi cd. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ed il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l’atto, eventualmente successivo con cui l’Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito

In tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ed il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 12184 depositata l’ 8 maggio 2023 – Il rapporto che si costituisce tra il sostituto d’imposta e il sostituito è sussumibile sotto la specie dell’obbligazione solidale passiva; ne consegue che al rapporto dei due soggetti con il fisco debbono necessariamente essere applicati i principi che regolano tale tipo di obbligazioni

Il rapporto che si costituisce tra il sostituto d'imposta e il sostituito è sussumibile sotto la specie dell'obbligazione solidale passiva; ne consegue che al rapporto dei due soggetti con il fisco debbono necessariamente essere applicati i principi che regolano tale tipo di obbligazioni

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