RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI

Corte di Cassazione, ordinanza n. 17234 depositata il 15 giugno 2023 – Salvo che specifiche disposizioni di legge non dispongano diversamente, il diritto alla riscossione di un’imposta si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c.. In tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani , la notifica della cartella di pagamento non è sottoposta ad alcun termine di decadenza, posto che quello fissato dall’art. 72, comma primo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, si riferisce esclusivamente alla formazione e alla notifica del ruolo, ma deve comunque avvenire nel termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell’art. 2948, n. 4, cod. civ.

Salvo che specifiche disposizioni di legge non dispongano diversamente, il diritto alla riscossione di un'imposta si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.. In tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani , la notifica della cartella di pagamento non è sottoposta ad alcun termine di decadenza, posto che quello fissato dall'art. 72, comma primo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, si riferisce esclusivamente alla formazione e alla notifica del ruolo, ma deve comunque avvenire nel termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 18644 depositata il 3 luglio 2023 – In tema di rimborso delle imposte sul reddito, il contribuente che impugni il rigetto dell’istanza riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con la conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della pretesa. Pertanto, al fine di qualificare come indebito il versamento eseguito dal sostituto d’imposta, non è sufficiente la mera allegazione dell’erronea qualificazione del reddito da parte di quest’ultimo, occorrendo la prova che la corretta qualificazione avrebbe escluso l’imposizione fiscale o comportato un’imposizione fiscale meno gravosa

In tema di rimborso delle imposte sul reddito, il contribuente che impugni il rigetto dell'istanza riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con la conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della pretesa. Pertanto, al fine di qualificare come indebito il versamento eseguito dal sostituto d'imposta, non è sufficiente la mera allegazione dell'erronea qualificazione del reddito da parte di quest'ultimo, occorrendo la prova che la corretta qualificazione avrebbe escluso l'imposizione fiscale o comportato un'imposizione fiscale meno gravosa

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 3, sentenza n. 252 depositata il 2 aprile 2023 – In materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l’avere chiesto la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito derivante dalla richiesta di rateizzazione comporta in ogni caso l’interruzione del decorso del termine di prescrizione

In materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito derivante dalla richiesta di rateizzazione comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 17750 depositata il 21 giugno 2023 – In tema di rimborso di imposte, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum”, desumibile dall’art. 1442, ultimo comma, c.c.

In tema di rimborso di imposte, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum", desumibile dall'art. 1442, ultimo comma, c.c.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 17438 depositata il 19 giugno 2023 – In tema di rimborso dell’eccedenza detraibile dell’IVA l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell’imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento o per la rettifica dell’imponibile e dell’imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento

In tema di rimborso dell'eccedenza detraibile dell'IVA l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento o per la rettifica dell'imponibile e dell'imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 17466 depositata il 19 giugno 2023 – In materia di iva, l’ art. 5, comma 4ter, d.l. n. 70/1988, nel riconoscere all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale, la possibilità di ripetere le somme rimborsate anche dal cessionario, ammette la cedibilità del credito iva, che può essere anche solo parziale in difetto di esplicite limitazioni; né ha rilievo, a tal fine, il regime disciplinato dall’art. 1 d.m. n. 384 del 1997, di attuazione degli artt. 43bis e 43ter d.p.r. n. 602 del 1973, applicabile solo alla materia delle imposte dirette

In materia di iva, l' art. 5, comma 4ter, d.l. n. 70/1988, nel riconoscere all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale, la possibilità di ripetere le somme rimborsate anche dal cessionario, ammette la cedibilità del credito iva, che può essere anche solo parziale in difetto di esplicite limitazioni; né ha rilievo, a tal fine, il regime disciplinato dall'art. 1 d.m. n. 384 del 1997, di attuazione degli artt. 43bis e 43ter d.p.r. n. 602 del 1973, applicabile solo alla materia delle imposte dirette

Prescrizione della pretesa tributaria quando la competenza é del giudice tributario e quando del giudice ordinario

Il comma 1 dell’art.2 del D.lgs.n°546/1992 dispone che “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro [...]

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