Il comma 1 dell’art.2 del D.lgs.n°546/1992 dispone che “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Il successivo comma 2 dello stesso articolo dispone: “Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie attinenti l’imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.
Sul punto sono intervenute, in particolare nel corso dell’anno 2022, numerose sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite. I principi enunciati dalle decisioni, dalle SS.UU., non possono ritenersi dissonanti, rivelandosi piuttosto complementari, in quanto relativi a fattispecie diverse, che risultano tuttavia valutate alla stregua del medesimo sistema normativo, come modificato dalla dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art. 57, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973, e regolate in coerenza con le considerazioni svolte al riguardo dalla Corte costituzionale.
Inoltre è stato chiarito dai giudici del supremo organo di giurisdizione italiana e giudice di ultima istanza hanno precisato che “… la cartella o il sollecito di pagamento non possono essere qualificati come atti dell’esecuzione forzata. …” (tra le varie Cass., SS.UU. n. 16986/2022)
Con la sentenza della suprema corte, a Sezioni Unite, n. 34447 depositata il 24 dicembre 2019 è intervenuta nel dirimere la competenza giurisdizionale in sede fallimentare in tema di insinuazione al passivo di un credito tributario, a seguito notifica di una cartella di pagamento non opposta, prescritto statuendo il seguente principio di diritto “… ove, in sede di ammissione al passivo fallimentare, sia eccepita dal curatore la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, che segna il consolidamento della pretesa fiscale e l’esaurimento del potere impositivo, viene in considerazione un fatto estintivo dell’obbligazione tributaria di cui deve conoscere il giudice delegato in sede di verifica dei crediti e il tribunale in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva, e non il giudice tributario. …”
In particolare, gli Ermellini, affermano che “… Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata (Cass. SU n. 5994 del 2012) e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli atti di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora (Cass. SU n. 17943 del 2009), è anche vero che per espressa disposizione normativa (art. 2 d. Igs. n. 546 del 1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l’unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella. …”
Alla suddetta sentenza, sopra commentata, fa seguito la sentenza a SS. UU. n. 7822 depositata il 14 aprile 2020 con cui i Giudici di legittimità hanno fatto seguire un’ulteriore precisazione, in forza della quale ” … la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l’esecuzione tributaria sia stata avviata …”
I giudici del palazzaccio con la sentenza n. 12642/2021 a S.U., hanno stabilito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato:
alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell’atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all’epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all’atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione.
In tema di prescrizione del credito tributario maturata anteriormente all’emissione della cartella i pagamento la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 1394 depositata il 18 gennaio 2022, in cui il ricorrente lamentava la legittimità e validità della cartella di pagamento oltre alla prescrizione, ha riconosciuto la giurisdizione del giudice tributario. In particolare veniva ribadito che “… la cognizione appartiene al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l’esecuzione tributaria sia stata avviata …”
Le sezioni unite della Corte Suprema con la sentenza, a sezioni unite, n. 8465 depositata il 15 marzo 2022 hanno risolto il conflitto di giurisdizione e di competenza proposto rispetto ad una controversia promossa da un contribuente avanti al Tribunale di Napoli, con atto di opposizione contro l’intimazione di pagamento fondata su una serie di cartelle per contravvenzioni al codice della strada e tassa per lo smaltimento dei rifiuti, nel corso del quale era stata eccepita la prescrizione in mancanza di prova della regolare notifica delle cartelle. Tale soluzione, in continuità con la linea interpretativa, ha affermato la giurisdizione del giudice tributario, ritenendo che “non pare potersi revocare in dubbio che la questione della prescrizione sollevata dall’opponente attiene ad una vicenda maturata in epoca precedente alla notifica dell’atto di intimazione e che, in ogni caso, non riguarda gli effetti a valle successivi alla notificazione della stessa.
Gli Ermellini con la sentenza a sezioni unite n. 16896 depositata il 25 maggio 2022 hanno ribadito che “… escluso l’appartenenza del sollecito di pagamento, inviato al contribuente, agli atti dell’esecuzione forzata, potendosi assimilare invece all’avviso di mora di cui all’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, che è impugnabile davanti alle commissioni tributarie […] la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento o dell’intimazione di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l’esecuzione tributaria sia stata avviata …”
Infine, in ordine cronologico, la Suprema Corte con la sentenza a SS.UU. n. 30666 depositata il 18 ottobre 2022 nel ribadire che “… in caso d’impugnazione di atti di riscossione coattiva, […], nel senso che alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione su fatti incidenti sulla pretesa tributaria (ivi compresi i fatti costitutivi, modificativi ed impeditivi in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici, mentre resta devoluta alla giurisdizione ordinaria la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell’atto esecutivo in quanto tale (a prescindere dall’esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché su fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento o, in caso di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, su quelli successivi all’atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione …”
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