RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI

Corte di Cassazione, ordinanza n. 20024 depositata il 13 luglio 2023 – In tema di fideiussione prestata ex artt.30 e 38 bis, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in caso di richiesta di rimborso di credito IVA non detraibile da parte di società priva di stabile organizzazione in Italia ed operante tramite un rappresentante fiscale il rimborso del costo degli oneri fideiussori spetta al contribuente anche quando sia mancata un’attività di accertamento in ordine alla debenza dell’imposta e la garanzia sia rilasciata per la restituzione del credito di imposta oggetto di rimborso da parte dall’Amministrazione finanziaria. Il termine di decadenza biennale non può essere applicato all’azione di rimborso dei costi per la fideiussione

In tema di fideiussione prestata ex artt.30 e 38 bis, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in caso di richiesta di rimborso di credito IVA non detraibile da parte di società priva di stabile organizzazione in Italia ed operante tramite un rappresentante fiscale il rimborso del costo degli oneri fideiussori spetta al contribuente anche quando sia mancata un'attività di accertamento in ordine alla debenza dell'imposta e la garanzia sia rilasciata per la restituzione del credito di imposta oggetto di rimborso da parte dall'Amministrazione finanziaria. Il termine di decadenza biennale non può essere applicato all’azione di rimborso dei costi per la fideiussione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 23116 depositata il 28 luglio 2023 – L’accertamento della prescrizione è di competenza del giudice del merito opera solo qualora l’indagine di fatto, a quest’ultimo riservata, non sia stata inficiata da errori giuridici, non già nella diversa ipotesi che si verifica allorquando, ferme le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione, emerga un error in iudicando relativo al termine prescrizionale applicato, al dies a quo di decorrenza, alla sussistenza di una causa di sospensione o di un atto interruttivo desumibile dagli atti

L'accertamento della prescrizione è di competenza del giudice del merito opera solo qualora l’indagine di fatto, a quest’ultimo riservata, non sia stata inficiata da errori giuridici, non già nella diversa ipotesi che si verifica allorquando, ferme le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione, emerga un error in iudicando relativo al termine prescrizionale applicato, al dies a quo di decorrenza, alla sussistenza di una causa di sospensione o di un atto interruttivo desumibile dagli atti

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 20806 depositata il 18 luglio 2023 – Nella fase della liquidazione, che non interrompe il periodo d’imposta ai fini dell’iva e non determina la necessità di presentare un’autonoma dichiarazione, la società seguita ad essere un soggetto iva distinto dai soci, sicché tenuto alla presentazione della relativa dichiarazione è il liquidatore, che assume la rappresentanza ex art. 2487, comma 1, lett. c), cod civ., ragion per cui la dichiarazione del liquidatore che espone nei termini un credito è idonea a manifestare la volontà della compagine rappresentata a pretendere la soddisfazione del credito stesso

Nella fase della liquidazione, che non interrompe il periodo d'imposta ai fini dell'iva e non determina la necessità di presentare un'autonoma dichiarazione, la società seguita ad essere un soggetto iva distinto dai soci, sicché tenuto alla presentazione della relativa dichiarazione è il liquidatore, che assume la rappresentanza ex art. 2487, comma 1, lett. c), cod civ., ragion per cui la dichiarazione del liquidatore che espone nei termini un credito è idonea a manifestare la volontà della compagine rappresentata a pretendere la soddisfazione del credito stesso

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 20060 depositata il 13 luglio 2023 – In tema di IVA, che, anche nell’ipotesi di domanda di rimborso presentata a seguito della cessazione dell’attività, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a verificare la sussistenza del credito del contribuente che dovrà assolvere, in caso di contestazione, all’onere probatorio sullo stesso gravante. L’efficacia probatoria dei libri sociali, derivante dalla normativa pubblicistica, attiene ai rapporti di debito e credito inerenti all’esercizio dell’impresa, mentre la contabilità IVA, pur non avendo alcuna efficacia probatoria in tali rapporti, documenta comunque il debito fiscale, rendendone possibile il controllo da parte dell’amministrazione finanziaria, il fisco, in presenza dei detti adempimenti IVA, non può sottrarsi al rimborso

In tema di IVA, che, anche nell'ipotesi di domanda di rimborso presentata a seguito della cessazione dell'attività, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a verificare la sussistenza del credito del contribuente che dovrà assolvere, in caso di contestazione, all'onere probatorio sullo stesso gravante. L'efficacia probatoria dei libri sociali, derivante dalla normativa pubblicistica, attiene ai rapporti di debito e credito inerenti all'esercizio dell'impresa, mentre la contabilità IVA, pur non avendo alcuna efficacia probatoria in tali rapporti, documenta comunque il debito fiscale, rendendone possibile il controllo da parte dell'amministrazione finanziaria, il fisco, in presenza dei detti adempimenti IVA, non può sottrarsi al rimborso

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 20077 depositata il 13 luglio 2023 – Ai fini del rimborso infrannuale IVA di cui al d.p.r. n. 633 del 1972, art. 38bis comma 2 a favore del cessionario, per la determinazione degli importi dell’iva per acquisti o importazioni di beni ammortizzabili effettuati nel trimestre ha rilievo, ai fini dell’imputazione nel periodo rilevante per la richiesta di rimborso, la sola data in cui il cessionario è venuto in possesso della fattura ed ha, quindi, provveduto alle conseguenti registrazioni contabili

Ai fini del rimborso infrannuale IVA di cui al d.p.r. n. 633 del 1972, art. 38bis comma 2 a favore del cessionario, per la determinazione degli importi dell'iva per acquisti o importazioni di beni ammortizzabili effettuati nel trimestre ha rilievo, ai fini dell'imputazione nel periodo rilevante per la richiesta di rimborso, la sola data in cui il cessionario è venuto in possesso della fattura ed ha, quindi, provveduto alle conseguenti registrazioni contabili

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 20051 depositata il 13 luglio 2023 – Il controricorso, ai fini del rispetto del requisito di cui all’art. 366 comma 1 n. 3 c.p.c. (richiamato dall’art. 370 comma 2 c.p.c., “in quanto è possibile” – assolvendo alla sola funzione di contrastare l’impugnazione altrui, deve contenere l’autonoma esposizione sommaria dei fatti della causa soltanto nel caso in cui con esso venga proposta impugnazione incidentale, stante l’autonomia di questa rispetto all’impugnazione principale; tuttavia, qualora il controricorrente, pur senza proporre impugnazione incidentale, sollevi eccezioni sull’ammissibilità del ricorso che implichino una valutazione del materiale documentale delle fasi di merito, il controricorso deve contenere una sufficiente ed autonoma esposizione dei fatti di causa inerenti a dette eccezioni, in modo da consentire alla Corte di verificarne la portata, dalla sola lettura dell’atto

Il controricorso, ai fini del rispetto del requisito di cui all'art. 366 comma 1 n. 3 c.p.c. (richiamato dall'art. 370 comma 2 c.p.c., "in quanto è possibile" - assolvendo alla sola funzione di contrastare l'impugnazione altrui, deve contenere l'autonoma esposizione sommaria dei fatti della causa soltanto nel caso in cui con esso venga proposta impugnazione incidentale, stante l'autonomia di questa rispetto all'impugnazione principale; tuttavia, qualora il controricorrente, pur senza proporre impugnazione incidentale, sollevi eccezioni sull'ammissibilità del ricorso che implichino una valutazione del materiale documentale delle fasi di merito, il controricorso deve contenere una sufficiente ed autonoma esposizione dei fatti di causa inerenti a dette eccezioni, in modo da consentire alla Corte di verificarne la portata, dalla sola lettura dell'atto

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 20024 depositata il 13 luglio 2023 – In tema di fideiussione prestata ex d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 30 e 38bis, comma 1, in caso di richiesta di rimborso di credito IVA non detraibile da parte di società priva di stabile organizzazione in Italia ed operante tramite un rappresentante fiscale, in applicazione del principio di neutralità come interpretato dalla Corte di Giustizia e della l. n. 212 del 2000, art. 8 comma 4, il rimborso del costo degli oneri fideiussori spetta al contribuente anche quando sia mancata un’attività di accertamento in ordine alla debenza dell’imposta e la garanzia sia rilasciata per la restituzione del credito di imposta oggetto di rimborso da parte dall’Amministrazione finanziaria

In tema di fideiussione prestata ex d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 30 e 38bis, comma 1, in caso di richiesta di rimborso di credito IVA non detraibile da parte di società priva di stabile organizzazione in Italia ed operante tramite un rappresentante fiscale, in applicazione del principio di neutralità come interpretato dalla Corte di Giustizia e della l. n. 212 del 2000, art. 8 comma 4, il rimborso del costo degli oneri fideiussori spetta al contribuente anche quando sia mancata un'attività di accertamento in ordine alla debenza dell'imposta e la garanzia sia rilasciata per la restituzione del credito di imposta oggetto di rimborso da parte dall'Amministrazione finanziaria

La prescrizione delle imposte è decennale salvo che specifiche disposizioni di legge non dispongano diversamente

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 17234 depositata il 15 giugno 2023, intervenendo in tema di prescrizione, ha ribadito il principio di ordine generale secondo cui "... salvo che specifiche disposizioni di legge non dispongano diversamente, il diritto alla riscossione di un'imposta si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c. ..." [...]

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