Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 3, sentenza n. 252 depositata il 2 aprile 2023
L’istanza di rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento costituisce atto interruttivo della prescrizione, in quanto sottende il riconoscimento del debito da parte del contribuente
Cartella di pagamento – istanza di rateazione – atto interruttivo della prescrizione – non costituisce acquiescenza
Massima:
L’istanza di rateazione presentata dal contribuente in relazione ad una cartella di pagamento non rappresenta acquiescenza alla pretesa in essa contenuta. Tuttavia, il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l’interruzione del decorso del termine di prescrizione.
RICHIESTA DELLE PARTI
Conclusioni Appellante: voglia l’On.le Commissione Tributaria Regionale riformare la sentenza impugnata e comunque accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti di cui all’iscrizione a ruolo recate dalla cartella n. 04820100003300146000 notificata 16.03.2010 per totali? 22.542,65 per le ragioni di cui in narrativa e l’insussistenza dei crediti relativi alla predetta cartella per il predetto importo e del diritto dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione e/o dell’Agenzia delle Entrate creditrice di procedere all’esecuzione forzata per detti crediti e comunque dichiarare nulla o annullare l’intimazione di pagamento stessa in parte qua e per la parte relativa alle spese di procedura. Con vittoria di diritti onorari e spese, anche generali nella misura del 15% oltre a spese non imponibili e accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni dell’appellato: rigettare l’appello con conseguente integrale conferma della sentenza n. 608/05/2019; – condannare la parte ricorrente alle spese ed onorari ex art. 15 d. lgs. 546/92, come da nota spese che si deposita unitamente alle presenti controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il sig. A impugna l’intimazione di pagamento descritta in epigrafe (notificata il 12.06.2018) relativa a cartella notificata a mani proprie il 16.03.2010 per totali ? 24.885,90 riferentesi sia a tributi erariali che a contributi Inps e propone ricorso censurando l’atto in relazione ai soli tributi erariali (irpef, addizionali regionali e comunali irpef e relativi sanzioni e interessi) così per totali ? 22.542,65.
La controversia concerne in particolare la cartella indicata a pag. 1 e pag. 2 dell’impugnata intimazione recante n. 04820100003300146000, che l’Ufficio afferma notificata il 16.3.2010.
Formula motivi:
- Intervenuta prescrizione dei crediti rappresentati dalla cartella per decorso del termine quinquennale fra la notifica della cartella e la notifica dell’intimazione di pagamento e/o di atti interruttivi.
- Difetto di motivazione e, comunque, parziale non debenza delle spese per procedura.
La CTP GE pronuncia sentenza 608/5/2019 depositata il 5.8.2019 con cui dichiara il ricorso inammissibile, sul presupposto che i termini prescrizionali fossero stati interrotti dalla presentazione, da parte del contribuente, di due istanze di rateazione (in data 29.06.2012 e 24.07.2015); condanna il contribuente alle spese.
Successivamente il contribuente presenta appello; preliminarmente contesta l’assunto dei primi giudici che hanno ritenuto inammissibile il ricorso; insiste nelle tesi già proposte in primo grado, assumendo che l’interpretazione normativa offerta dai primi giudici appare errata, e comunque la sentenza non si è espressa sul secondo punto di lagnanza (difetto di motivazione).
L’ufficio si costituisce, afferma la correttezza della prima sentenza in punto di merito, afferma l’infondatezza del secondo punto di lagnanza, insiste per la conferma.
Si procede in pubblica udienza, durante la quale le parti insistono come in atti e dettagliano le rispettive tesi.
Si dà atto che la causa è stata trattata all’udienza del 13.12.22, Presidente il Dott. Domenico Varalli, il quale è stato successivamente colpito da impedimento di carattere assoluto che non gli ha consentito di sottoscrivere la presente sentenza. Alla luce delle disposizioni emanate dal Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria prot. n. 1886 in data 24/1/2023 e visto l’art. 132 c.p.c. la sentenza viene pertanto sottoscritta dal Giudice anziano e dal Giudice relatore/estensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia, letti gli atti e udite le parti, è dell’avviso che l’appello non sia fondato.
A) Quanto alla ammissibilità del ricorso: il contribuente evidenzia che ad essere impugnata è stata l’intimazione di pagamento, e l’atto presupposto è stato contestato deducendo fatti sopravvenuti, quali la prescrizione quinquennale, che può sempre essere eccepita; insiste sul fatto che semmai doveva rigettarsi il ricorso, ma non dichiararlo inammissibile. L’Ufficio fa presente la presenza di atti interruttivi che interrompono la prescrizione, il che porta alla inammissibilità del ricorso ex art. 21 d. Lgs. 546/92 per mancata impugnazione dell’atto prodromico; il motivo appare infondato, atteso che – come si vedrà oltre- sussistono motivi interruttivi ai fini prescrizionali; quindi, correttamente i primi giudici hanno ritenuto di dichiarare l’inammissibilità.
B) Quanto alla intervenuta prescrizione: il motivo di appello di merito è infondato: il contribuente afferma che”l’istanza di pagamento rateale non è riconoscimento del debito e neppure costituisce atto interruttivo della prescrizione”. La prima affermazione corrisponde al vero, la seconda no: la Corte di Giustizia condivide l’assunto di cui a Cass.20700/20 (che richiama anche Cass. n. 16098 del 18/06/2018 e Cass. sez. 1, 19 giugno 1975, n. 2436) secondo il quale se è vero che di per sé in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l’avere chiesto (29.06.2012 e 24.07.2015) la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento (tant’è che non è preclusa l’azione legale nei confronti dell’amministrazione, p.es. per far valere la prescrizione), nondimeno il riconoscimento del debito derivante dalla richiesta di rateizzazione comporta in ogni caso l’interruzione del decorso del termine di prescrizione.
L’accoglimento delle tesi dell’Ufficio sul punto, consente la decisione in virtù della ragione più liquida, e rende ultronee le deduzioni dell’Ufficio stesso in ordine al fatto che la prescrizione sarebbe nella fattispecie decennale e non quinquennale, come conseguenza dell’effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito, poi inglobate in un unico credito a seguito della creazione del ruolo.
C) Quanto alla lamentata carenza motivazionale dell’atto opposto, il contribuente lamenta che CTP non ne abbia discusso; Verosimilmente, la lagnanza deve intendersi implicitamente respinta dai primi giudici e potrebbe intendersi assorbita dalla decisione sul punto precedente. Comunque, la stessa è infondata: il ricorrente assume che non è comprensibile come sia stato determinato l’ammontare di ? 191,09 riportato nell’atto opposto quale “spese di procedura”; la lagnanza non è fondata ove si osservi che l’importo è determinato in via automatica dalla legge in base alla tipologia/azione posta in essere. La spettanza a favore dell’Ente riscossore è fissata per legge e determinata con D.M. 21 novembre 2000 rubricato “Fissazione della misura del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive spettante ai concessionari del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo, e relative modalità di erogazione ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112” pubblicato sulla GU Serie Generale n.30 del 06-02-2001, a pag 20 della quale è riportata la tabella recante l’ammontare dei rimborsi a seconda dell’operazione.
D) Quanto alle spese di giudizio, l’appellante chiede riforma della prima sentenza, che ha gravato il ricorrente in misura di? 2.000,00 oltre spese di legge. La Corte di Giustizia, sul punto, conviene che la lagnanza possa essere considerata fondata: sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio, atteso il recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità (vedi sopra, punto B in tema di eventi interruttivi della prescrizione) di poco successivo alla proposizione dell’appello.
PQM
La Corte di Giustizia nel merito respinge l’appello e conferma la prima sentenza; in parziale accoglimento, compensa le spese per entrambi i gradi di giudizio.
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