La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17234 depositata il 15 giugno 2023, intervenendo in tema di prescrizione, ha ribadito il principio di ordine generale secondo cui “… salvo che specifiche disposizioni di legge non dispongano diversamente, il diritto alla riscossione di un’imposta si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c. …”
Per i giudici di legittimità per la tassa sui rifiuti la prescrizione è quinquennale confermando il principio secondo cui “… in tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – TARSU -, la notifica della cartella di pagamento non è sottoposta ad alcun termine di decadenza, posto che quello fissato dall’art. 72, comma primo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, si riferisce esclusivamente alla formazione e alla notifica del ruolo, ma deve comunque avvenire nel termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell’art. 2948, n. 4, cod. civ.”, Cass. 23 novembre 2011, n.24679 …”
Per la Suprema Corte, i giudici di merito avrebbero dovuto verificare, in relazione a ciascuno dei crediti, se, in base ai principi sopra specificati, fosse applicabile l’ordinario termine prescrizionale de- cennale o un termine di prescrizione più breve. La Tarsu, la Tosap ed i contributi di bonifica sono entrate locali che si strutturano come prestazioni periodiche, “con connotati di autonomia, nell’ambito di una “causa debendi” di tipo continuativo”, in quanto l’utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore. Vanno considerate come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale sancita dall’articolo 2948 del codice civile. Alla prescrizione quinquennale, però, occorre fare riferimento successivamente alla notifica della cartella di pagamento, dell’ingiunzione o dell’accertamento esecutivo, che a partire dal 2020, in base a quanto previsto dall’articolo 1 della legge 160/2019. Per cui, per i tributi locali, le azioni esecutive non possono essere adottate oltre il termine di 5 anni, a meno che non sia stato emanato un atto interruttivo della prescrizione
Inoltre, gli Ermellini, nella sentenza in commento hanno confermato che “… in tema IRPEF, IVA, “il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell’ordinario termine decennale assumendo rilievo, in assenza di un’espressa previsione diversa, l’art.2946 c.c., non potendosi applicarsi l’estinzione per decorso quinquennale prevista dall’art.2948, comma 1°, n. 4, c.c. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (tra molte, ordinanza 26 giugno 2020, n.12740; ordinanza 11 dicembre 2019, n.32308). …”
Mentre per le sanzioni “… in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall’art.20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 …”