RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI

Vendite a distanza – Rimborso dell’IVA erroneamente corrisposta in Italia – Articolo 11-quater, c. 2, del d.l. n. 35 del 2005; articolo 30-ter del dPR n. 633 del 1972 – Risposta n. 299 del 19 aprile 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 299 del 19 aprile 2023 Vendite a distanza - Rimborso dell'IVA erroneamente corrisposta in Italia - Articolo 11-quater, c. 2, del d.l. n. 35 del 2005; articolo 30-ter del dPR n. 633 del 1972 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito La società [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 10108 depositata il 17 aprile 2023 – Nel caso di adesione delle società facenti parte di un gruppo di imprese al regime di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, si applica per i rimborsi, anche mediante compensazione l’obbligo di allegazione della garanzia da parte della controllante al momento della presentazione della dichiarazione annuale IVA. In alternativa alla garanzia è possibile la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la sussistenza di particolari condizioni di solidità patrimoniale o affidabilità del contribuente, attinenti al patrimonio netto, alla consistenza degli immobili, alla gestione caratteristica, alla compagine societaria, all’assolvimento degli obblighi previdenziali e assicurativi.

Nel caso di adesione delle società facenti parte di un gruppo di imprese al regime di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, si applica per i rimborsi, anche mediante compensazione l'obbligo di allegazione della garanzia da parte della controllante al momento della presentazione della dichiarazione annuale IVA. In alternativa alla garanzia è possibile la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la sussistenza di particolari condizioni di solidità patrimoniale o affidabilità del contribuente, attinenti al patrimonio netto, alla consistenza degli immobili, alla gestione caratteristica, alla compagine societaria, all'assolvimento degli obblighi previdenziali e assicurativi.

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 9588 depositata il 7 aprile 2023 – La prescrizione dei contributi alla gestione separata decorre «dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa

La prescrizione dei contributi alla gestione separata decorre «dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 9743 depositata il 12 aprile 2023 – In materia di IVA, il diritto al rimborso dei costi relativi alla garanzia fideiussoria, richiesta dal contribuente al fine di ottenere il rimborso dei tributi, ha portata generale indipendentemente dalla fisionomia della controversia tributaria, e non va pertanto riconosciuto esclusivamente per le spese relative a garanzie acquisite nell’ambito di una specifica attività di accertamento del tributo stesso

In materia di IVA, il diritto al rimborso dei costi relativi alla garanzia fideiussoria, richiesta dal contribuente al fine di ottenere il rimborso dei tributi, ha portata generale indipendentemente dalla fisionomia della controversia tributaria, e non va pertanto riconosciuto esclusivamente per le spese relative a garanzie acquisite nell'ambito di una specifica attività di accertamento del tributo stesso

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 9199 depositata il 3 aprile 2023 – Il soggetto legittimato può chiedere all’amministrazione finanziaria il rimborso dell’Iva (anche) dopo il decorso del termine di decadenza ex art. 21, comma 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel solo caso in cui abbia a sua volta rimborsato l’imposta al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo

Il soggetto legittimato può chiedere all'amministrazione finanziaria il rimborso dell'Iva (anche) dopo il decorso del termine di decadenza ex art. 21, comma 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel solo caso in cui abbia a sua volta rimborsato l'imposta al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo

Fondi pensione – Esternalizzazione funzioni fondamentali – Esenzione IVA – Recupero IVA medio tempore applicata – Mancata tempestiva emissione note di variazione – Rimborso ex articolo 30-ter – Risposta n. 269 del 30 marzo 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 269 del 30 marzo 2023 Fondi pensione - Esternalizzazione funzioni fondamentali - Esenzione IVA - Recupero IVA medio tempore applicata - Mancata tempestiva emissione note di variazione - Rimborso ex articolo 30-ter Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito ALFA (di seguito, ''Istante'' [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 6816 depositata il 7 marzo 2023 – In tema di imposte sui redditi, il rimborso delle spese di trasferta ex art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/1986, può essere analitico, se ancorato agli esborsi, per vitto, alloggio e viaggio, effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati dal dipendente, ovvero forfettario, se operato attraverso il riconoscimento di una provvista di denaro per sostenere le spese di vitto e alloggio, con la conseguenza che, mentre nel primo caso il rimborso non determina alcuna tassazione in capo al dipendente, nel secondo l’importo che oltrepassi il limite massimo previsto dall’art. 51 cit. concorre alla formazione del reddito di lavoro

In tema di imposte sui redditi, il rimborso delle spese di trasferta ex art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/1986, può essere analitico, se ancorato agli esborsi, per vitto, alloggio e viaggio, effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati dal dipendente, ovvero forfettario, se operato attraverso il riconoscimento di una provvista di denaro per sostenere le spese di vitto e alloggio, con la conseguenza che, mentre nel primo caso il rimborso non determina alcuna tassazione in capo al dipendente, nel secondo l'importo che oltrepassi il limite massimo previsto dall'art. 51 cit. concorre alla formazione del reddito di lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 6684 depositata il 6 marzo 2023 – In materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4, c.p.c. deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l’affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale. E invece inammissibile il ricorso ex art. 395, n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l’errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l’omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate

In materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4, c.p.c. deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l'affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale. E invece inammissibile il ricorso ex art. 395, n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l'errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l'omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate

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