licenziamenti

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 15670 depositata il 22 maggio 2026 – In materia di sanzioni disciplinari, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi o manifestamente ed obiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo

In materia di sanzioni disciplinari, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi o manifestamente ed obiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 16214 depositata il 25 maggio 2026 – Illegittimo il licenziamento fondato su delle immagini acquisite dalle telecamere installate dall’agenzia investigativa al di fuori di un “fondato sospetto” di illeciti e quindi ritenute inutilizzabili

Illegittimo il licenziamento fondato su delle immagini acquisite dalle telecamere installate dall’agenzia investigativa al di fuori di un “fondato sospetto” di illeciti e quindi ritenute inutilizzabili

Licenziamento per assenze reiterate tra periodo di comporto, giustificato motivo oggettivo e scarso rendimento: divieto di elusione e limiti al recesso datoriale

L’ordinanza n. 5469 depositata l’11 marzo 2026 della Corte di Cassazione, sezione lavoro, si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato in materia di licenziamento intimato in presenza di reiterate assenze per malattia del lavoratore, riaffermando – con particolare chiarezza e rigore argomentativo – il principio secondo cui il datore di lavoro non può [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 5469 depositata l’ 11 marzo 2026 – Quando vi sia un collegamento tra il licenziamento e le assenze per malattia del lavoratore le regole dettate dall’art. 2110 c.c. prevalgono, in quanto speciali, sulla disciplina dei licenziamento e si sostanziano nella regola consistente nell’impedire al datore di lavoro di porre fine unilateralmente al rapporto sino al superamento del limite di tollerabilità dell’assenza (cd. comporto) predeterminato dalla legge, dalle parti o, in via equitativa, dal giudice. Lo scarso rendimento e l’eventuale disservizio aziendale, determinato dalle assenze per malattia del lavoratore, infatti, non possono legittimare, prima del superamento del periodo massimo di comporto, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Quando vi sia un collegamento tra il licenziamento e le assenze per malattia del lavoratore le regole dettate dall'art. 2110 c.c. prevalgono, in quanto speciali, sulla disciplina dei licenziamento e si sostanziano nella regola consistente nell'impedire al datore di lavoro di porre fine unilateralmente al rapporto sino al superamento del limite di tollerabilità dell'assenza (cd. comporto) predeterminato dalla legge, dalle parti o, in via equitativa, dal giudice. Lo scarso rendimento e l'eventuale disservizio aziendale, determinato dalle assenze per malattia del lavoratore, infatti, non possono legittimare, prima del superamento del periodo massimo di comporto, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 3146 depositata il 12 febbraio 2026 – In tema di licenziamento individuale per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, il giudizio circa la gravità delle infrazioni commesse dal lavoratore subordinato e la loro attitudine a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento implica un accertamento di fatto demandato al giudice di merito, la cui valutazione è incensurabile in sede di cassazione solo se priva di errori logici o giuridici

In tema di licenziamento individuale per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, il giudizio circa la gravità delle infrazioni commesse dal lavoratore subordinato e la loro attitudine a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento implica un accertamento di fatto demandato al giudice di merito, la cui valutazione è incensurabile in sede di cassazione solo se priva di errori logici o giuridici

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 3125 depositata il 12 febbraio 2026 – In tema di dolus incidens (art. 1440 cod.), l’attore, una volta provata l’esistenza di un raggiro su un elemento non trascurabile del contratto, non è tenuto a provare altro ai fini dell’an debeatur, in quanto opera la presunzione iuris tantum che, senza la condotta illecita, le condizioni contrattuali sarebbero state diverse e quindi per lui più favorevoli

In tema di dolus incidens (art. 1440 cod.), l'attore, una volta provata l'esistenza di un raggiro su un elemento non trascurabile del contratto, non è tenuto a provare altro ai fini dell'an debeatur, in quanto opera la presunzione iuris tantum che, senza la condotta illecita, le condizioni contrattuali sarebbero state diverse e quindi per lui più favorevoli

Licenziamento orale e onere della prova del lavoratore: nullità, volontà datoriale e art. 2697 c.c.

L’ordinanza in commento, resa dalla Corte di Cassazione, Sezione lavoro, depositata il 27 febbraio 2026, si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato in tema di licenziamento orale e riparto dell’onere probatorio. La controversia trae origine da una domanda proposta dal lavoratore per il riconoscimento di differenze retributive e di ulteriori pretese (tra cui [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 4077 depositata il 27 febbraio 2026 – Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa

Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa

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