licenziamenti

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 460 depositata il 9 gennaio 2025 – In tema di discriminazione indiretta nei confronti di persone con disabilità ai sensi della legge n. 67 del 2006, l’art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 150 del 2011 (disposizione speciale rispetto all’art. 2729 c.c.) realizza un’agevolazione probatoria mediante lo strumento di una parziale inversione dell’onere della prova: l’attore deve fornire elementi fattuali che, anche se privi delle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, devono rendere plausibile l’esistenza della discriminazione, pur lasciando comunque un margine di incertezza in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della fattispecie discriminatoria; il rischio della permanenza dell’incertezza grava sul convenuto, tenuto a provare l’insussistenza della discriminazione una volta che siano state dimostrate le circostanze di fatto idonee a lasciarla desumere

In tema di discriminazione indiretta nei confronti di persone con disabilità ai sensi della legge n. 67 del 2006, l'art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 150 del 2011 (disposizione speciale rispetto all'art. 2729 c.c.) realizza un'agevolazione probatoria mediante lo strumento di una parziale inversione dell'onere della prova: l'attore deve fornire elementi fattuali che, anche se privi delle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, devono rendere plausibile l'esistenza della discriminazione, pur lasciando comunque un margine di incertezza in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della fattispecie discriminatoria; il rischio della permanenza dell'incertezza grava sul convenuto, tenuto a provare l'insussistenza della discriminazione una volta che siano state dimostrate le circostanze di fatto idonee a lasciarla desumere

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 172 depositata il 7 gennaio 2025 – Qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa e siano stati contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi autonomamente considerato costituisce base idonea per giustificare la sanzione; non è dunque il datore di lavoro a dover provare di aver licenziato solo per il complesso delle condotte addebitate, bensì la parte che ne ha interesse, ossia il lavoratore, a dover provare che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi fossero tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro

Qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa e siano stati contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi autonomamente considerato costituisce base idonea per giustificare la sanzione; non è dunque il datore di lavoro a dover provare di aver licenziato solo per il complesso delle condotte addebitate, bensì la parte che ne ha interesse, ossia il lavoratore, a dover provare che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi fossero tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 30547 depositata il 27 novembre 2024 – In tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 75 del 2017 (cd. legge “Madia”) all’art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, il termine per la conclusione del procedimento da parte dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari non decorre più dalla conoscenza dell’illecito in capo al responsabile della struttura di appartenenza, ma da quando l’Ufficio predetto abbia effettuato la contestazione di tale illecito, sicché a tal fine i tempi intercorsi prima della comunicazione dell’illecito all’UPD non hanno rilievo, se non quando ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente

In tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 75 del 2017 (cd. legge "Madia") all'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, il termine per la conclusione del procedimento da parte dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari non decorre più dalla conoscenza dell’illecito in capo al responsabile della struttura di appartenenza, ma da quando l’Ufficio predetto abbia effettuato la contestazione di tale illecito, sicché a tal fine i tempi intercorsi prima della comunicazione dell'illecito all'UPD non hanno rilievo, se non quando ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente

E’ onere del lavoratore, a dover provare di essere stato licenziato solo per il complesso delle condotte addebitate e non per i singoli episodi e che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi fossero tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro

E' onere del lavoratore, a dover provare di essere stato licenziato solo per il complesso delle condotte addebitate e non per i singoli episodi e che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi fossero tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 463 depositata il 9 gennaio 2025 – Nessuna norma imperativa vieta l’esistenza di disposizioni collettive che escludano dal computo del cosiddetto periodo di comporto, cui fa riferimento l’articolo 2110 c.c., le assenze dovute a infortuni o malattie professionali. Essendo esse ragionevoli e conformi al principio di non porre a carico del lavoratore le conseguenze del pregiudizio da lui subite a causa di attività lavorative espletate; sicchè le stesse disposizioni non incontrano limiti nella norma codicistica che lascia ampia libertà all’autonomia delle parti nella determinazione di tali periodi, così che non può intendersi preclusiva di una delle forme di uso di tale libertà come è quella di delineare la sfera di rilevanza delle malattie secondo il loro genere e la loro genesi

Nessuna norma imperativa vieta l'esistenza di disposizioni collettive che escludano dal computo del cosiddetto periodo di comporto, cui fa riferimento l'articolo 2110 c.c., le assenze dovute a infortuni o malattie professionali. Essendo esse ragionevoli e conformi al principio di non porre a carico del lavoratore le conseguenze del pregiudizio da lui subite a causa di attività lavorative espletate; sicchè le stesse disposizioni non incontrano limiti nella norma codicistica che lascia ampia libertà all'autonomia delle parti nella determinazione di tali periodi, così che non può intendersi preclusiva di una delle forme di uso di tale libertà come è quella di delineare la sfera di rilevanza delle malattie secondo il loro genere e la loro genesi

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32136 depositata il 12 dicembre 2024 – Benché solo una condotta posta in essere mentre il rapporto di lavoro è in corso possa integrare stricto iure una responsabilità disciplinare del dipendente – diversamente non configurandosi neppure un obbligo di diligenza e/o di fedeltà ex artt. 2104 e 2105 c.c. e, quindi, la sua ipotetica violazione sanzionabile ai sensi dell’art. 2106 c.c. – condotte costituenti reato, sebbene realizzate prima dell’instaurarsi del rapporto di lavoro, ed anche a prescindere da apposita previsione contrattuale, possono integrare giusta causa di licenziamento, purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino – attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto sia in concreto – incompatibili con il permanere di quel vincolo fiduciario che lo caratterizza

Benché solo una condotta posta in essere mentre il rapporto di lavoro è in corso possa integrare stricto iure una responsabilità disciplinare del dipendente - diversamente non configurandosi neppure un obbligo di diligenza e/o di fedeltà ex artt. 2104 e 2105 c.c. e, quindi, la sua ipotetica violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 2106 c.c. - condotte costituenti reato, sebbene realizzate prima dell'instaurarsi del rapporto di lavoro, ed anche a prescindere da apposita previsione contrattuale, possono integrare giusta causa di licenziamento, purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino - attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto sia in concreto - incompatibili con il permanere di quel vincolo fiduciario che lo caratterizza

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31505 depositata l’ 8 dicembre 2024 – In tema di licenziamento disciplinare (per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo) “l’insussistenza del fatto” contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria, comprende anche l’ipotesi del fatto sussistente nella sua materialità, ma privo del carattere di illiceità, offensività o antigiuridicità, ossia privo di rilievo disciplinare

In tema di licenziamento disciplinare (per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo) “l'insussistenza del fatto” contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria, comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente nella sua materialità, ma privo del carattere di illiceità, offensività o antigiuridicità, ossia privo di rilievo disciplinare

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 170 depositata il 7 gennaio 2025 – In tema di licenziamento, costituisce discriminazione indiretta l’applicazione dell’ordinario periodo di comporto previsto per il lavoratore non disabile al lavoratore che si trovi in condizione di disabilità secondo il diritto dell’Unione

In tema di licenziamento, costituisce discriminazione indiretta l'applicazione dell'ordinario periodo di comporto previsto per il lavoratore non disabile al lavoratore che si trovi in condizione di disabilità secondo il diritto dell'Unione

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