licenziamenti

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 2803 depositata il 5 febbraio 2025 – L’amministratore giudiziario ha il potere di risolvere il rapporto di lavoro su autorizzazione del giudice, senza dover seguire le garanzie procedimentali proprie del licenziamento disciplinare, purché la decisione sia adeguatamente motivata con il richiamo alla misura adottata dall’autorità giudiziaria.

L'amministratore giudiziario ha il potere di risolvere il rapporto di lavoro su autorizzazione del giudice, senza dover seguire le garanzie procedimentali proprie del licenziamento disciplinare, purché la decisione sia adeguatamente motivata con il richiamo alla misura adottata dall'autorità giudiziaria.

L’amministratore giudiziario è tenuto a provvedere alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati, potendo procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro, senza che trovino applicazione le garanzie proprie del licenziamento disciplinare, purché contenga la specificazione dei motivi di recesso.

L’amministratore giudiziario è tenuto a provvedere alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati, potendo procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro, senza che trovino applicazione le garanzie proprie del licenziamento disciplinare, purché contenga la specificazione dei motivi di recesso.

L’art. 7 dello statuto dei lavoratori va interpretato nel senso che il termine di 5 giorni è riferibile alla documentata data di invio delle giustificazioni è non ricezione ed inoltre il datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare non può omettere l’audizione del lavoratore incolpato, avendone fatta richiesta nei termini

L'art. 7 dello statuto dei lavoratori va interpretato nel senso che il termine di 5 giorni è riferibile alla documentata data di invio delle giustificazioni è non ricezione ed inoltre il datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare non può omettere l'audizione del lavoratore incolpato, avendone fatta richiesta nei termini

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 2066 depositata il 29 gennaio 2025 – L’art. 7, comma  5,  l. n. 300/1970 individui il termine entro il quale le eventuali difese del lavoratore devono pervenire al datore di lavoro e che non può ritenersi rispettato, quando, pur avendo il lavoratore inviato le proprie difese prima del suo decorso, la ricezione di esse – aventi natura di atto unilatera le recettizio ed efficacia, quindi, solo dal momento in cui pervengono al destinatario – avvenga in data successiva. Fatto salvo se il CCNL disponga diversamente

L'art. 7, comma  5,  l. n. 300/1970 individui il termine entro il quale le eventuali difese del lavoratore devono pervenire al datore di lavoro e che non può ritenersi rispettato, quando, pur avendo il lavoratore inviato le proprie difese prima del suo decorso, la ricezione di esse - aventi natura di atto unilatera le recettizio ed efficacia, quindi, solo dal momento in cui pervengono al destinatario - avvenga in data successiva. Fatto salvo se il CCNL disponga diversamente

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 1099 depositata il 16 gennaio 2025 – In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dalla l. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, commi 4 e 5, come novellato dalla l. 28 giugno 2012, n. 92, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali ed elastiche.

In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dalla l. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, commi 4 e 5, come novellato dalla l. 28 giugno 2012, n. 92, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali ed elastiche.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 1227 depositata il 17 gennaio 2025 – Il datore di lavoro, salvo diverso accordo tra le parti sociali, non può sindacare la scelta dei giorni in cui fruire di tali permessi, rimessa esclusivamente al lavoratore e soggetta solo ad obbligo di comunicazione, né può contestare la prestazione dell’assistenza in orari non integralmente coincidenti con il turno di lavoro, la quale pertanto non costituisce “abuso del diritto”

Il datore di lavoro, salvo diverso accordo tra le parti sociali, non può sindacare la scelta dei giorni in cui fruire di tali permessi, rimessa esclusivamente al lavoratore e soggetta solo ad obbligo di comunicazione, né può contestare la prestazione dell'assistenza in orari non integralmente coincidenti con il turno di lavoro, la quale pertanto non costituisce "abuso del diritto"

Legittimo il licenziamento per abuso del diritto dei permessi di cui alla legge 104 soltanto quando l’assistenza al disabile sia mancata del tutto, oppure sia avvenuta per tempi così irrisori o con modalità talmente insignificanti, da far ritenere vanificate le finalità primarie dell’intervento assistenziale voluto dal legislatore, in vista delle quali viene sacrificato il diritto del datore ad ottenere l’adempimento della prestazione lavorativa

Legittimo il licenziamento per abuso del diritto dei permessi di cui alla legge 104 soltanto quando l'assistenza al disabile sia mancata del tutto, oppure sia avvenuta per tempi così irrisori o con modalità talmente insignificanti, da far ritenere vanificate le finalità primarie dell'intervento assistenziale voluto dal legislatore, in vista delle quali viene sacrificato il diritto del datore ad ottenere l'adempimento della prestazione lavorativa

Delocalizzazioni e licenziamenti – applicabilità della procedura e soglie dimensionali – procedura di cui alla Legge n. 234/2021 – Interpello n. 1 del 27 gennaio 2025 del Ministero del Lavoro

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Interpello n. 1 del 27 gennaio 2025 Interpello ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. n. 124/2004 relativo alla procedura di cui alla Legge n. 234/2021 Si fa riferimento alla richiesta di interpello presentata da Federdistribuzione il 23 ottobre 2024 in merito all’applicabilità della procedura regolata dalla legge [...]

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