licenziamenti

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 2977 depositata il 6 febbraio 2025 – In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta rientra nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice di merito, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, con la quale viene riempita di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 c.c.

In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta rientra nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice di merito, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, con la quale viene riempita di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 277 depositata il 7 gennaio 2025 – Ai fini della valutazione della tempestività rileva, inoltre, l’avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non l’astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi, e va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell’infrazione, bensì l’onere di attivarsi sorge solo allorquando l’illecito viene percepito in termini circostanziati, sì da consentire l’avvio del procedimento

Ai fini della valutazione della tempestività rileva, inoltre, l'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non l'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi, e va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione, bensì l’onere di attivarsi sorge solo allorquando l’illecito viene percepito in termini circostanziati, sì da consentire l’avvio del procedimento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 807 depositata il 13 gennaio 2025 – Il datore di lavoro che abbia il sospetto di un comportamento illecito del dipendente può raccogliere informazione ex post ma non quelle precedenti al fondato sospetto; può, quindi, in buona sostanza, parlarsi di controllo ex post solo ove, a seguito del fondato sospetto del datore circa la commissione di illeciti ad opera del lavoratore, il datore stesso provveda, da quel momento, alla raccolta delle informazioni” e solo tali informazioni successive potranno fondare l’eventuale esercizio dell’azione disciplinare essendo invece precluso al datore di ricercare nel passato lavorativo elementi di conferma del fondato sospetto e di utilizzare gli stessi a scopi disciplinari in quanto ciò equivarrebbe a legittimare l’uso di dati probatori raccolti prima (e archiviati nel sistema informatico) e a prescindere dal sospetto di condotte illecite da parte del dipendente

Il datore di lavoro che abbia il sospetto di un comportamento illecito del dipendente può raccogliere informazione ex post ma non quelle precedenti al fondato sospetto; può, quindi, in buona sostanza, parlarsi di controllo ex post solo ove, a seguito del fondato sospetto del datore circa la commissione di illeciti ad opera del lavoratore, il datore stesso provveda, da quel momento, alla raccolta delle informazioni” e solo tali informazioni successive potranno fondare l’eventuale esercizio dell’azione disciplinare essendo invece precluso al datore di ricercare nel passato lavorativo elementi di conferma del fondato sospetto e di utilizzare gli stessi a scopi disciplinari in quanto ciò equivarrebbe a legittimare l’uso di dati probatori raccolti prima (e archiviati nel sistema informatico) e a prescindere dal sospetto di condotte illecite da parte del dipendente.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 2618 depositata il 4 febbraio 2025 – Ove si accerti che il periodo di congedo parentale viene utilizzato dal padre per svolgere una diversa attività lavorativa, si configura un abuso per sviamento dalla funzione del diritto, idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, non assumendo rilievo che lo svolgimento di tale attività contribuisca ad una migliore organizzazione della famiglia

Ove si accerti che il periodo di congedo viene utilizzato dal padre per svolgere una diversa attività lavorativa, si configura un abuso per sviamento dalla funzione del diritto, idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, non assumendo rilievo che lo svolgimento di tale attività contribuisca ad una migliore organizzazione della famiglia

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 2158 depositata il 30 gennaio 2025 – Licenziamento disciplinare per abbandono del posto di lavoro nel caso di una guardia giurata che si era recata ad acquistare un giornale a circa cinquecento metri di distanza, lasciando incustodito, in orario diurno e per poco più di cinque minuti, l’ingresso pedonale del perimetro aziendale, valorizzando la connotazione oggettiva della condotta e l’inadempimento agli obblighi di sorveglianza, che avevano concretato un totale distacco dal bene da proteggere, sebbene per pochi minuti e restando irrilevante il motivo dell’allontanamento

Licenziamento disciplinare per abbandono del posto di lavoro nel caso di una guardia giurata che si era recata ad acquistare un giornale a circa cinquecento metri di distanza, lasciando incustodito, in orario diurno e per poco più di cinque minuti, l'ingresso pedonale del perimetro aziendale, valorizzando la connotazione oggettiva della condotta e l'inadempimento agli obblighi di sorveglianza, che avevano concretato un totale distacco dal bene da proteggere, sebbene per pochi minuti e restando irrilevante il motivo dell'allontanamento

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 2803 depositata il 5 febbraio 2025 – L’amministratore giudiziario ha il potere di risolvere il rapporto di lavoro su autorizzazione del giudice, senza dover seguire le garanzie procedimentali proprie del licenziamento disciplinare, purché la decisione sia adeguatamente motivata con il richiamo alla misura adottata dall’autorità giudiziaria.

L'amministratore giudiziario ha il potere di risolvere il rapporto di lavoro su autorizzazione del giudice, senza dover seguire le garanzie procedimentali proprie del licenziamento disciplinare, purché la decisione sia adeguatamente motivata con il richiamo alla misura adottata dall'autorità giudiziaria.

L’amministratore giudiziario è tenuto a provvedere alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati, potendo procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro, senza che trovino applicazione le garanzie proprie del licenziamento disciplinare, purché contenga la specificazione dei motivi di recesso.

L’amministratore giudiziario è tenuto a provvedere alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati, potendo procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro, senza che trovino applicazione le garanzie proprie del licenziamento disciplinare, purché contenga la specificazione dei motivi di recesso.

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