licenziamenti

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 30722 depositata il 29 novembre 2024 – In materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l’assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo

In materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l'assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, – Sentenza n. 30540 depositata il 27 novembre 2024 – In materia di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini del rispetto del termine previsto per la riattivazione del procedimento disciplinare, a seguito della comunicazione della sentenza che definisce il procedimento penale, occorre avere riguardo alla data di adozione dell’atto da parte della P.A., in applicazione della regola più generale secondo cui la decadenza è impedita dal compimento dell’atto tipico entro il termine indicato, mentre – se l’atto ha carattere recettizio – la sua conoscenza (o conoscibilità) da parte del destinatario rileva esclusivamente ai fini della produzione degli effetti dell’atto, a meno che essa non sia prevista come elemento costitutivo della fattispecie impeditiva nella fonte che contempla la decadenza, previsione che non si rinviene negli artt. 55-bis e 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 né nella contrattazione collettiva

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini del rispetto del termine previsto per la riattivazione del procedimento disciplinare, a seguito della comunicazione della sentenza che definisce il procedimento penale, occorre avere riguardo alla data di adozione dell’atto da parte della P.A., in applicazione della regola più generale secondo cui la decadenza è impedita dal compimento dell’atto tipico entro il termine indicato, mentre - se l’atto ha carattere recettizio - la sua conoscenza (o conoscibilità) da parte del destinatario rileva esclusivamente ai fini della produzione degli effetti dell’atto, a meno che essa non sia prevista come elemento costitutivo della fattispecie impeditiva nella fonte che contempla la decadenza, previsione che non si rinviene negli artt. 55-bis e 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 né nella contrattazione collettiva

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 31866 depositata l’ 11 dicembre 2024 – La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi  morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l’irrogazione  della sanzione espulsiva

La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi  morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l’irrogazione  della sanzione espulsiva

Legittimo il licenziamento per condotta extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il dipendente è tenuto anche a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro

Legittimo il licenziamento per condotta extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il dipendente è tenuto anche a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30314 depositata il 25 novembre 2024 – In tema di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici

In tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30082 depositata il 21 novembre 2024 – La colpa grave della lavoratrice madre, ai fini del recesso, non può ritenersi integrata dalla sussistenza di un giustificato motivo soggettivo, ovvero di una situazione prevista dalla contrattazione collettiva quale giusta causa idonea a legittimare la sanzione espulsiva, essendo invece necessario verificare se sussista quella colpa specificamente prevista dalla suddetta norma e diversa, per l’indicato connotato di gravità, da quella prevista dalla disciplina pattizia per i generici casi d’inadempimento del lavoratore sanzionati con la risoluzione del rapporto

La colpa grave della lavoratrice madre, ai fini del recesso, non può ritenersi integrata dalla sussistenza di un giustificato motivo soggettivo, ovvero di una situazione prevista dalla contrattazione collettiva quale giusta causa idonea a legittimare la sanzione espulsiva, essendo invece necessario verificare se sussista quella colpa specificamente prevista dalla suddetta norma e diversa, per l'indicato connotato di gravità, da quella prevista dalla disciplina pattizia per i generici casi d'inadempimento del lavoratore sanzionati con la risoluzione del rapporto

Legittimo il licenziamento a seguito dei c.d. controlli difensivi eseguibili anche durante la prestazione di lavoro, in quanto sono diretti ad accertare specificamente condotte illecite. Tali controlli possono essere effettuati anche con strumenti tecnologici, non avendo ad oggetto la normale attività del lavoratore, si situano all’esterno del perimetro applicativo dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori

Legittimo il licenziamento a seguito dei c.d. controlli difensivi eseguibili anche durante la prestazione di lavoro, in quanto sono diretti ad accertare specificamente condotte illecite. Tali controlli possono essere effettuati anche con strumenti tecnologici, non avendo ad oggetto la normale attività del lavoratore, si situano all'esterno del perimetro applicativo dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 29914 depositata il 20 novembre 2024 – In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ove sia stata accertata la “insussistenza dei fatto”, comprensivo della impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore- va applicata la sanzione reintegratoria

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ove sia stata accertata la "insussistenza dei fatto", comprensivo della impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore- va applicata la sanzione reintegratoria

Torna in cima